LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Art. 12
Consulta regionale per il servizio civile
1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo
consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della
presente legge.
2. Alla Consulta compete:
a) formulare proposte in ordine alle linee di sviluppo di cui al
precedente art. 6;
b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro
presentazione alla struttura statale competente in materia di
servizio civile, in ordine al miglioramento del servizio civile nel
territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche
previste al comma 2 del precedente art. 5.
3. La Consulta e' composta da rappresentanti della Regione, degli
enti di servizio civile, degli Enti locali, delle associazioni degli
obiettori, del Forum regionale del terzo settore,
dell'associazionismo giovanile e delle organizzazioni sindacali.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalita' di
composizione e funzionamento della Consulta.