REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

          Art. 12                                                               
Consulta regionale per il servizio civile                                       
1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo            
consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della                   
presente legge.                                                                 
2. Alla Consulta compete:                                                       
a) formulare proposte in ordine alle linee di sviluppo di cui al                
precedente art. 6;                                                              
b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro           
presentazione alla struttura statale competente in materia di                   
servizio civile, in ordine al miglioramento del servizio civile nel             
territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche                  
previste al comma 2 del precedente art. 5.                                      
3. La Consulta e' composta da rappresentanti della Regione, degli               
enti di servizio civile, degli Enti locali, delle associazioni degli            
obiettori, del Forum regionale del terzo settore,                               
dell'associazionismo giovanile e delle organizzazioni sindacali.                
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalita' di            
composizione e funzionamento della Consulta.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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