LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Art. 10
Comunicazione e informazione
1. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli enti e dei
progetti di servizio civile in cui i giovani e le ragazze possono
operare, nonche' alla diffusione della cultura della pace, della
nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e
responsabile.
2. Le azioni di cui al comma precedente si realizzano attraverso la
creazione di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando
i sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza
gia' esistenti.
3. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base
dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'azione informativa dei Comuni verso i giovani, al fine
di garantire pari dignita' al servizio civile ed a quello militare;
b) valorizzare e sostenere le forme associative degli enti di
servizio civile che, in collaborazione con Comuni e Province,
forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani di leva,
alle ragazze ed ai ragazzi volontari, alle famiglie ed agli enti
convenzionati;
c) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle universita',
nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i
giovani.