REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

          Art. 9                                                                
Formazione degli obiettori di coscienza e delle ragazze                         
e dei ragazzi in servizio civile volontario                                     
1. Al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile e nel                
rispetto della normativa nazionale, la Regione promuove, in raccordo            
con le Province, iniziative di formazione generale e addestramento              
specifico degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi            
in servizio civile volontario. A tali iniziative provvedono gli enti            
di servizio civile direttamente o tramite le loro forme associative.            
2. La Giunta regionale definisce, d'intesa con la struttura statale             
competente in materia di servizio civile e sentita la Consulta di cui           
all'art. 12, le modalita' per il rilascio della dichiarazione di                
competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in                   
analogia con la disciplina in materia di attestazioni intermedie per            
le attivita' correnti di formazione ed istruzione.                              
3. La Giunta regionale individua, mediante accordi e convenzioni, gli           
ambiti di spendibilita' della dichiarazione di competenza ed il                 
valore attribuibile al conseguente credito formativo.                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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