LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Art. 9
Formazione degli obiettori di coscienza e delle ragazze
e dei ragazzi in servizio civile volontario
1. Al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile e nel
rispetto della normativa nazionale, la Regione promuove, in raccordo
con le Province, iniziative di formazione generale e addestramento
specifico degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi
in servizio civile volontario. A tali iniziative provvedono gli enti
di servizio civile direttamente o tramite le loro forme associative.
2. La Giunta regionale definisce, d'intesa con la struttura statale
competente in materia di servizio civile e sentita la Consulta di cui
all'art. 12, le modalita' per il rilascio della dichiarazione di
competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in
analogia con la disciplina in materia di attestazioni intermedie per
le attivita' correnti di formazione ed istruzione.
3. La Giunta regionale individua, mediante accordi e convenzioni, gli
ambiti di spendibilita' della dichiarazione di competenza ed il
valore attribuibile al conseguente credito formativo.