LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Art. 6
Linee di sviluppo regionali del servizio civile
1. La Giunta regionale, sentite le proposte presentate dalla Consulta
regionale di cui al successivo art. 12 e sentita la competente
commissione consiliare, approva annualmente le linee di sviluppo
regionali del servizio civile che definiscono:
a) le priorita' di intervento negli ambiti di cui all'art. 3;
b) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto
previsto all'art. 10;
c) i programmi formativi per gli obiettori e le ragazze e i ragazzi
in servizio civile volontario e di aggiornamento dei responsabili dei
progetti di servizio civile.
2. L'attuazione delle linee di sviluppo regionali del servizio civile
avviene in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui
all'art. 7.