REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

          Art. 6                                                                
Linee di sviluppo regionali del servizio civile                                 
1. La Giunta regionale, sentite le proposte presentate dalla Consulta           
regionale di cui al successivo art. 12 e sentita la competente                  
commissione consiliare, approva annualmente le linee di sviluppo                
regionali del servizio civile che definiscono:                                  
a) le priorita' di intervento negli ambiti di cui all'art. 3;                   
b) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto           
previsto all'art. 10;                                                           
c) i programmi formativi per gli obiettori e le ragazze e i ragazzi             
in servizio civile volontario e di aggiornamento dei responsabili dei           
progetti di servizio civile.                                                    
2. L'attuazione delle linee di sviluppo regionali del servizio civile           
avviene in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui                
all'art. 7.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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