LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Art. 5
Verifica dei progetti di servizio civile
1. Gli obiettori e le ragazze e i ragazzi in servizio civile
volontario non possono essere impiegati in sostituzione di personale,
assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie
dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente in
materia di servizio civile, verifica l'andamento ed i risultati
raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine
dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista
alla lettera a), comma 3 dell'art. 4 della presente legge.