REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

          Art. 5                                                                
Verifica dei progetti di servizio civile                                        
1. Gli obiettori e le ragazze e i ragazzi in servizio civile                    
volontario non possono essere impiegati in sostituzione di personale,           
assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie             
dell'organismo presso cui prestano servizio civile.                             
2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente in               
materia di servizio civile, verifica l'andamento ed i risultati                 
raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine                        
dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista               
alla lettera a), comma 3 dell'art. 4 della presente legge.                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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