LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Art. 4
Banca dati dei progetti di servizio civile
1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli enti
convenzionati, nella quale confluiscono i progetti di impiego degli
obiettori di coscienza, nonche' quelli delle ragazze e dei ragazzi in
servizio civile volontario del territorio regionale.
2. La banca dati regionale evidenziera' in particolare gli elementi
qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di
utilita' sociale, il programma formativo per gli obiettori e le
ragazze e i ragazzi volontari, il ruolo degli stessi, il ruolo dei
responsabili di servizio civile ed i processi messi in atto dagli
enti per la verifica dei risultati.
3. La banca dati fornisce gli elementi per:
a) il previsto parere regionale sulla programmazione annuale del
servizio civile di cui alla lettera a), comma 2, art. 8 della Legge
n. 230 del 1998;
b) l'attivazione ed implementazione del sistema informativo di cui
all'art. 10 della presente legge;
c) il monitoraggio sui risultati del servizio civile.
4. Gli enti di servizio civile, anche attraverso gli organismi di cui
al successivo art. 7, sono tenuti a fornire le informazioni utili
alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 3
Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 230
del 1998, citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8
omissis
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche
territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del
rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla
lettera b);
omissis".