REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

          Art. 4                                                                
Banca dati dei progetti di servizio civile                                      
1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli enti                    
convenzionati, nella quale confluiscono i progetti di impiego degli             
obiettori di coscienza, nonche' quelli delle ragazze e dei ragazzi in           
servizio civile volontario del territorio regionale.                            
2. La banca dati regionale evidenziera' in particolare gli elementi             
qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di            
utilita' sociale, il programma formativo per gli obiettori e le                 
ragazze e i ragazzi volontari, il ruolo degli stessi, il ruolo dei              
responsabili di servizio civile ed i processi messi in atto dagli               
enti per la verifica dei risultati.                                             
3. La banca dati fornisce gli elementi per:                                     
a) il previsto parere regionale sulla programmazione annuale del                
servizio civile di cui alla lettera a), comma 2, art. 8 della Legge             
n. 230 del 1998;                                                                
b) l'attivazione ed implementazione del sistema informativo di cui              
all'art. 10 della presente legge;                                               
c) il monitoraggio sui risultati del servizio civile.                           
4. Gli enti di servizio civile, anche attraverso gli organismi di cui           
al successivo art. 7, sono tenuti a fornire le informazioni utili               
alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati.                           
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 230            
del 1998, citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:                       
"Art. 8                                                                         
omissis                                                                         
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:                           
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche            
territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del                 
rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le Regioni e           
le Province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego            
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello           
Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla                
lettera b);                                                                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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