LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Art. 3
Ambiti di impiego del servizio civile
1. L'impiego degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei
ragazzi in servizio civile volontario avviene negli ambiti di
attivita' di cui alla lett. b), comma 2, art. 8 della Legge n. 230
del 1998, ed in particolare:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale;
b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica
sportiva;
c) protezione civile;
d) cooperazione allo sviluppo;
e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale.
2. La Regione, in accordo con gli organismi rappresentativi degli
enti convenzionati ed in collaborazione con le strutture statali
competenti in materia di servizio civile e di protezione civile,
promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento
relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto di
servizio civile.
3. La Regione incentiva progetti di servizio civile, presentati dagli
Enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, che prevedano
l'impiego di giovani in servizio civile, nell'ambito del sistema
regionale di protezione civile. La Giunta regionale definisce le
modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione di
contributi ed altre forme di sostegno.
4. La Regione, d'intesa con la struttura statale competente in
materia di servizio civile, promuove:
a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione
a missioni umanitarie, nei modi e con le forme previste dalla Legge
n. 230 del 1998;
b) la ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non armata
e nonviolenta.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della Legge n.
230 del 1998, citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8
omissis
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
omissis
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o
organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi
annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali,
per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di
assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile,
cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio
estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale,
con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
omissis".
Comma 4
2) La Legge n. 230 del 1998 e' citata alla nota 3) all'art. 1.