REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

          Art. 3                                                                
Ambiti di impiego del servizio civile                                           
1. L'impiego degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei                 
ragazzi in servizio civile volontario avviene negli ambiti di                   
attivita' di cui alla lett. b), comma 2, art. 8 della Legge n. 230              
del 1998, ed in particolare:                                                    
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento                
sociale;                                                                        
b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica                   
sportiva;                                                                       
c) protezione civile;                                                           
d) cooperazione allo sviluppo;                                                  
e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;            
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale.             
2. La Regione, in accordo con gli organismi rappresentativi degli               
enti convenzionati ed in collaborazione con le strutture statali                
competenti in materia di servizio civile e di protezione civile,                
promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento                   
relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto di                   
servizio civile.                                                                
3. La Regione incentiva progetti di servizio civile, presentati dagli           
Enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, che prevedano               
l'impiego di giovani in servizio civile, nell'ambito del sistema                
regionale di protezione civile. La Giunta regionale definisce le                
modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione di            
contributi ed altre forme di sostegno.                                          
4. La Regione, d'intesa con la struttura statale competente in                  
materia di servizio civile, promuove:                                           
a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione            
a missioni umanitarie, nei modi e con le forme previste dalla Legge             
n. 230 del 1998;                                                                
b) la ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non armata            
e nonviolenta.                                                                  
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della Legge n.             
230 del 1998, citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:                   
"Art. 8                                                                         
omissis                                                                         
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:                           
omissis                                                                         
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o                
organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi                      
annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali,             
per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di                    
assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento                   
sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile,                   
cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio                  
estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio               
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale,           
con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;                          
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
2) La Legge n. 230 del 1998 e' citata alla nota 3) all'art. 1.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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