REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

          Art. 2                                                                
Principi e finalita'                                                            
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalita':                
a) sostenere e valorizzare il servizio civile quale occasione di                
crescita personale dei singoli ed importante risorsa della comunita',           
attraverso progetti finalizzati a soddisfare le esigenze sociali,               
culturali, ambientali, di protezione civile ed educative;                       
b) sostenere, d'intesa con la struttura statale competente in materia           
di servizio civile ed in accordo con gli organismi rappresentativi              
degli enti di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento e           
formazione;                                                                     
c) promuovere lo sviluppo di progetti di servizio civile femminile              
volontario;                                                                     
d) promuovere progetti di servizio civile volontario per ragazzi                
indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi di leva, anche con           
modalita' diverse dal servizio civile obbligatorio;                             
e) promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della                  
solidarieta'.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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