LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Art. 2
Principi e finalita'
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalita':
a) sostenere e valorizzare il servizio civile quale occasione di
crescita personale dei singoli ed importante risorsa della comunita',
attraverso progetti finalizzati a soddisfare le esigenze sociali,
culturali, ambientali, di protezione civile ed educative;
b) sostenere, d'intesa con la struttura statale competente in materia
di servizio civile ed in accordo con gli organismi rappresentativi
degli enti di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento e
formazione;
c) promuovere lo sviluppo di progetti di servizio civile femminile
volontario;
d) promuovere progetti di servizio civile volontario per ragazzi
indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi di leva, anche con
modalita' diverse dal servizio civile obbligatorio;
e) promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della
solidarieta'.