REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Oggetto                                                                         
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti                 
dall'articolo 52 della Costituzione, in attuazione delle finalita'              
previste dall'articolo 2 dello Statuto ed in conformita' a quanto               
previsto dalla Legge 8 luglio 1998, n. 230, detta norme per lo                  
sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio                 
regionale.                                                                      
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 52 della Costituzione e' il seguente:                     
"Art. 52                                                                        
La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino.                           
Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti                
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro           
del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici.                            
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico            
della Repubblica.".                                                             
2) Il testo dell'art. 2 dello Statuto e' il seguente:                           
"Art. 2                                                                         
1. La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalita'                 
politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.                
2. Promuove le riforme necessarie per la piena attuazione dei                   
principi di eguaglianza e di pari dignita' sociale dei cittadini, e             
per il completo sviluppo della persona umana.                                   
3. Ispira la propria azione al principio di solidarieta', operando              
per affermare i diritti del cittadino per il superamento degli                  
squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio               
ambito e nella comunita nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo             
sviluppo civile, economico e sociale della comunita' regionale,                 
operando per                                                                    
a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro           
diritti e la valofizzazione delle loro attitudini e capacita'                   
professionali;                                                                  
b) garantire, anche attraverso azioni positive, la parita' giuridica,           
sociale ed economica della donna;                                               
c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica            
e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di                         
associazionismo economico e della cooperazione;                                 
d) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e             
di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di               
disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento            
delle aggregazioni di volontariato;                                             
e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai             
livelli piu' alti;                                                              
f) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e                  
naturali nell'interesse della collettivita' ed in funzione di una               
sempre piu' alta qualita' della vita.".                                         
3) La Legge 8 luglio 1998, n. 230 concerne Nuove norme in materia di            
obiezione di coscienza.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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