REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 37

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

          Art. 3                                                                
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per             
gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma            
2 dell'art. 31 dello Statuto regionale.                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 28 dicembre 1999  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 31                                                                        
omissis                                                                         
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1986 del 2 novembre 1999; oggetto consiliare n. 6038 (VI                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 1999;                          
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 344 in data 25 novembre 1999;                                        
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
programmazione" in sede referente.                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 30/II.3 del            
18 novembre 1999 con preannuncio di richiesta di relazione orale in             
aula del consigliere Giovanelli;                                                
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre                
1999, atto n. 193/99;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1894/4.1.27/C.G.              
del 22 dicembre 1999.                                                           

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