REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 37

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi del comma 4             
dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina           
della contabilita' della Regione Emilia-Romagna" e successive                   
modifiche, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento                      
dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il             
30 aprile 2000, a norma dell'art. 49, comma 3 dello Statuto, il                 
Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, secondo gli stati           
di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione             
per l'esercizio finanziario 1999 come modificato dai provvedimenti di           
variazione adottati nel corso dell'anno 1999, in ragione di 1/12                
dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di                   
esercizio provvisorio.                                                          
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 22 - Esercizio provvisorio                                                
omissis                                                                         
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al                  
Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato                 
ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio e'                 
autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.                          
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 3 dell'art. 49 dello Statuto della Regione e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 49                                                                        
omissis                                                                         
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se             
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro            
mesi.                                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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