LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 37
ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi del comma 4
dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina
della contabilita' della Regione Emilia-Romagna" e successive
modifiche, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento
dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il
30 aprile 2000, a norma dell'art. 49, comma 3 dello Statuto, il
Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, secondo gli stati
di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1999 come modificato dai provvedimenti di
variazione adottati nel corso dell'anno 1999, in ragione di 1/12
dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di
esercizio provvisorio.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e' il seguente:
"Art. 22 - Esercizio provvisorio
omissis
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al
Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato
ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio e'
autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
omissis".
2) Il testo del comma 3 dell'art. 49 dello Statuto della Regione e'
il seguente:
"Art. 49
omissis
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
omissis".