COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Nomina del rappresentante della Regione nel Collegio dei revisori dei conti della Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/94 (Nomina di competenza
regionale) si informa che la Giunta regionale deve provvedere alla
nomina del rappresentante della Regione nel Collegio dei revisori dei
conti della Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII di
Bologna:
1) La nomina si riferisce a 1 membro del Collegio dei revisori dei
conti della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, cosi'
come previsto dallo Statuto della stessa.
2) I candidati devono possedere i requisiti di onorabilita' indicati
dall'art. 3 della L.R. 24/94 nella parte sottoriportata: "I requisiti
di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si trovano nelle
condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di
coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e del RD 16
marzo 1942, n. 267". Devono altresi' possedere i requisiti di
esperienza indicati nella delibera della Giunta regionale 1510/97 e
cioe': svolgimento di attivita' di amministrazione, direzione o
controllo nel settore pubblico o privato, anche come dipendenti. La
valutazione sara' effettuata in base ai seguenti criteri: - ambito
territoriale della struttura in cui e' stata svolta l'attivita', se
trattasi di Ente pubblico (internazionale, nazionale, regionale,
subregionale ecc.); - dimensioni della struttura in cui e' stata
svolta l'attivita' (da attestare su dati accertabili di bilancio) e
sua natura (societa', fondazione, associazione ed altro) se trattasi
di organismo privato; - durata dell'incarico e continuita' dello
svolgimento dell'attivita'. E' inoltre richiesta l'iscrizione al
Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di
Grazia e Giustizia ai sensi del DLgs 88/92. Infine non devono
trovarsi nelle situazioni di incompatibilita' indicate dall'art. 4
della L.R. 24/94 nella parte sottoriportata: "In ogni caso sussiste
incompatibilita' con le funzioni di: a) membro del Parlamento
nazionale od europeo o di un Consiglio regionale Sindaco o Assessore
di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di
una Amministrazione provinciale; b) componente di organismi tenuti ad
esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli
enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei
medesimi organismi; c) magistrato ordinario, amministratore,
contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o
procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze
Armate o di Polizia, in servizio.".
3) La carica e' gratuita.
4) La durata della carica e' quinquennale.
5) L'organo competente e' la Giunta regionale.
6)