COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Nomina dei rappresentanti della Regione per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Medikinale International di Parma (L.R. 41/93)
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/94 (Nomine di competenza
regionale) si informa che la Giunta regionale deve provvedere alla
nomina dei rappresentanti della Regione per la ricostituzione del
Consiglio di amministrazione della Fondazione Medikinale
International di Parma (L.R. 41/93).
1) La nomina si riferisce a 3 componenti del Consiglio di
amministrazione della Fondazione Medikinale International di Parma,
cosi' come previsto dalla Legge regionale e dallo Statuto della
Fondazione.
2) I candidati devono possedere i requisiti di onorabilita' indicati
dall'art. 3 della L.R. 24/94 nella parte sottoriportata: "I requisiti
di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si trovano nelle
condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di
coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e del RD 16
marzo 1942, n. 267". Devono altresi' possedere i requisiti di
esperienza indicati nella delibera della Giunta regionale 1510/97 e
cioe': svolgimento di attivita' di amministrazione, direzione o
controllo nel settore pubblico o privato, anche come dipendenti. La
valutazione sara' effettuata in base ai seguenti criteri: - ambito
territoriale della struttura in cui e' stata svolta l'attivita', se
trattasi di Ente pubblico (internazionale, nazionale, regionale,
subregionale ecc.); - dimensioni della struttura in cui e' stata
svolta l'attivita' (da attestare su dati accertabili di bilancio) e
sua natura (societa', fondazione, associazione ed altro) se trattasi
di organismo privato; - durata dell'incarico e continuita' dello
svolgimento dell'attivita'. Infine non devono trovarsi nelle
situazioni di incompatibilita' indicate dall'art. 4 della L.R. 24/94
nella parte sottoriportata: "In ogni caso sussiste incompatibilita'
con le funzioni di: a) membro del Parlamento nazionale od europeo o
di un Consiglio regionale Sindaco o Assessore di un Comune avente
oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione
provinciale; b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o
ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art.
3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministratore, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale; d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura
dello Stato; e) membro delle Forze Armate o di Polizia, in
servizio.".
3) Gli emolumenti saranno stabiliti all'insediamento del Consiglio di
amministrazione in connessione alla carica, e' previsto il solo
rimborso spese.
4) La durata dell'incarico e' quinquennale.
5) La designazione sara' effettuata dalla Giunta regionale.
6) Le proposte di candidatura (da redigersi in carta semplice) vanno
indirizzate entro 30 giorni dalla data del presente Bollettino
all'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna - Viale A.
Moro n. 30 - 40127 Bologna. Esse devono contenere: - dati anagrafici
(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza); - curriculum con
indicazione degli incarichi svolti o in corso di svolgimento; -
dichiarazione di possedere i requisiti di onorabilita' e di non
trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' piu' sopra specificati.