REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 22 settembre 1999, n. 8413

Ditta Unicarni Scrl e Unibon Salumi Sc a rl - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso industriale dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Unicarni Scrl con sede in Via Due Canali n. 13 del comune            
di Reggio Emilia e Unibon Salumi Sc a rl con sede in Strada Gherbella           
n. 320 del comune di Modena entrambe legalmente domiciliate presso la           
sede del comune di Reggio Emilia, la concessione di derivazione di              
acqua pubblica dalle falde sotterranee in localita' Strada Due Canali           
del comune di Reggio Emilia; (omissis) per la quantita' d'acqua,                
stabilita in medi moduli 0,12 (l/s 12) e fino ad un massimo uguale e            
non superiore a moduli 0,40 (l/s 40) per uso industriale; (omissis)             
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3731 di repertorio del 28/8/1998.                  
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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