REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 22 settembre 1999, n. 8412

Ditta Paglia Dante e Pattaccini Erio - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Montecchio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Paglia Dante e Pattaccini Erio con sede in Via Valle n.              
4-2 del comune di Montecchio Emilia e legalmente domiciliata presso             
la sede di tale Comune, la concessione di derivazione di acqua                  
pubblica dalle falde sotterranee in localita' Strada Valle del comune           
di Montecchio Emilia; (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita             
in medi moduli 0,0903 (l/s 9,03) e fino ad un massimo uguale e non              
superiore a moduli 0,30 (l/s 30) per uso irriguo e piu' precisamente            
per irrigare un appezzamento di terreno di complessivi ettari                   
15.88.35 coltivati a vigneto, seminativo e prato stabile; (omissis)             
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3766 di repertorio del 26/2/1999.                  
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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