REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 22 settembre 1999, n. 8411

Ditta Melloni Giancarlo e Artioli Adele - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Melloni Giancarlo e Artioli Adele con sede in Via                    
Confalonieri n. 2 del comune di Reggio Emilia e legalmente                      
domiciliata presso la sede di tale Comune, la concessione di                    
derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in localita'              
Cella del comune di Reggio Emilia; (omissis) per la quantita'                   
d'acqua, stabilita in medi moduli 0,053 (l/s 5,3) e fino ad un                  
massimo uguale e non superiore a moduli 0,24 (l/s 24) per uso irriguo           
e piu' precisamente per irrigare un appezzamento di terreno di                  
complessivi ettari 16 coltivati a prato e seminativo; (omissis)                 
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3710 di repertorio del 7/5/1998.                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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