REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 22 settembre 1999, n. 8410

Ditta Rabitti Claudio e Favali Anna - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Rabitti Claudio e Favali Anna con sede in Via San Biagio             
n. 29 del comune di Reggio Emilia e legalmente domiciliata presso la            
sede di tale Comune, la concessione di derivazione di acqua pubblica            
dalle falde sotterranee in localita' Roncocesi del comune di Reggio             
Emilia; (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli            
0,0017 (l/s 0,17) e fino ad un massimo uguale e non superiore a                 
moduli 0,10 (l/s 10) per uso irriguo e piu' precisamente per irrigare           
un appezzamento di terreno di complessivi ettari 2.27.05 coltivati a            
prato e medicaio; (omissis)                                                     
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3716 di repertorio dell'8/5/1998.                  
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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