DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 1999, n. 2069
Assegnazione alle Aziende Unita' sanitarie locali della regione dei finanziamenti per il sostegno dell'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate. Anno 1999. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", prevede al
comma 2 dell'art. 1 che siano gradualmente attivati servizi per il
trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie
correlate finalizzati a garantire un'idonea e qualificata assistenza
nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile
la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti
terapie presso il domicilio dei pazienti, e che tale trattamento a
domicilio possa essere attuato anche presso residenze collettive o
case alloggio, con il ricorso a personale infermieristico
convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei responsabili
del reparto ospedaliero;
- con decreto del Ministro della Sanita' del 13 settembre del 1991
sono stati approvati gli "Schemi-tipo di convenzione per la
disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei
soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", stante che il
trattamento di cui trattasi puo' essere attuato sia presso il
domicilio dei pazienti, con l'eventuale ricorso ad istituzioni di
volontariato e ad organizzazioni assistenziali diverse, sia presso
idonee residenze collettive o case alloggio, attivate sulla base di
convenzioni e secondo modalita' definite da apposito decreto
ministeriale;
- con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto
di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei
servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS
e patologie correlate", vengono indicate alle Regioni e Province
autonome le modalita' della programmazione degli interventi previsti
dall'art. 1 della Legge 135/90, nei confronti dei soggetti affetti da
AIDS, con patologie ad essa correlate, per i quali sia stata
effettuata la notifica del caso secondo la normativa vigente;
- a tale proposito, il comma 1, art. 1, del DPR 14 settembre 1991
citato, detta, in particolare, alla lettera a) il seguente indirizzo:
attivazione presso residenze collettive o case alloggio, che siano
dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti di
esperienza ed idoneita' professionale, di un numero di posti per il
trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, da
utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e
difficolta' ambientali che non consentano il trattamento a domicilio;
richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400
dell'8/3/1995 e della Giunta regionale n. 2002 del 30/7/1996,
entrambe esecutive, relative all'attivita' di assistenza domiciliare
a favore dei malati di AIDS e patologie correlate;
richiamate le delibere CIPE 28 giugno 1990, 8 ottobre 1991, 13
ottobre 1992, 30 novembre 1993, 20 novembre 1995, 30 gennaio 1997 e
26 febbraio 1998 relative alle assegnazioni alle Regioni di
finanziamenti per gli interventi di cui alla Legge 5 giugno 1990, n.
135;
vista la delibera CIPE 21 aprile 1999 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 23/8/1999 che assegna alla Regione
Emilia-Romagna la somma di Lire 5.521.000.000 (pari ad Euro
2.851.358,54) per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS ai
sensi della Legge 135/90;
ritenuto con il presente atto, al fine di acquisire contabilmente
tale somma, di apportare al Bilancio di previsione regionale per
l'esercizio 1999 nella parte entrate e nella parte spese, la
variazione per l'importo complessivo di Lire 5.521.000.000 (pari ad
Euro 2.851.358,54);
visto l'art. 9 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6;
preso atto che spesso, per i pazienti affetti da AIDS, risultano
mancanti le condizioni necessarie per erogare un intervento a
domicilio ossia la disponibilita' di una residenza stabile ed idonea
e la presenza di un tutor familiare che acconsenta a curare ed
assistere il proprio congiunto;
dato atto pertanto che:
- anche per le persone in condizioni cliniche di AIDS, che gia' siano
inserite in strutture residenziali gestite da Enti ausiliari iscritti
all'Albo regionale, e' possibile erogare le prestazioni
socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13 settembre 1991 di
"Approvazione degli schemi tipo di convenzione per la disciplina dei
rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da
AIDS e patologie correlate", prevedendo che per le giornate di
assistenza ai malati di AIDS la retta sia pari a quella
dell'assistenza domiciliare, qualora naturalmente sia necessario e
vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste dal
sopracitato DM 13 settembre 1991, in tal caso la retta erogata per
l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella prevista per gli altri
ospiti degli Enti ausiliari;
- che tale retta si riferisce necessariamente a prestazioni di
assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per un periodo
superiore alla meta' delle giornate di effettiva assistenza vengano
erogate, per ciascun paziente considerato, prestazioni a carattere
esclusivamente sociale, per tali giornate la retta verra' diminuita
del 50%;
- le Aziende Unita' sanitarie locali interessate potranno quindi,
come sopra detto, accendere apposite convenzioni, oltre che con
associazioni di volontariato ed organizzazioni assistenziali
diverse, anche con gli Enti ausiliari iscritti nell'apposito Albo
regionale che gestiscono strutture residenziali o semiresidenziali
(comunita' terapeutiche), in specie nel caso in cui non dovessero
ricorrere le condizioni necessarie per permettere, come detto,
l'intervento al domicilio del malato;
richiamate inoltre:
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 6163 del 15/12/1992, del
Consiglio regionale n. 1652 del 27/10/1993 e n. 2182 del 26/10/1994,
della Giunta regionale n. 4692 del 29/12/1995, n. 1824 del 23/7/1996
e n. 1825 del 23/7/1996, tutte esecutive e relative all'attivita' di
assistenza presso residenze collettive o case alloggio e centri
diurni per i malati di AIDS e patologie correlate;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 31/7/1998,
esecutiva, relativa all'attivita' di assistenza extraospedaliera per
i malati di AIDS e patologie correlate;
ritenuto che occorra sostenere, anche per l'anno 1999, punti di
assistenza diurna dotati di un certo numero di posti adeguatamente
finanziati per poter seguire dal punto di vista sanitario e sociale
pazienti, affetti dalle patologie di cui trattasi, che hanno la
possibilita' di pernottare presso la propria abitazione e/o dimora ma
che necessitano di assistenza quotidiana, integrata anche da una
dieta appropriata, al fine di contrastare la progressione della
malattia e l'insorgenza delle patologie correlate;
considerato che per sostenere le attivita' di assistenza
extraospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate e'
opportuno:
- adeguare, anche per l'anno 1999, sulla base dell'indice ISTAT
sull'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati relativo al 1998 (+1,9%), la retta media giornaliera per
l'assistenza presso case alloggio, prevista dal DPR 14 settembre 1991
in Lire 120.000 (pari ad Euro 61,97), e gia' aggiornata annualmente
sulla base dell'indice menzionato: per il 1992 (+5,4%), per il 1993
(+4,2%), per il 1994 (+3,9%), per il 1995 (+5,4%, per il 1996 (+3,9%)
e per il 1997 (+1,7%);
- adeguare, anche per l'anno 1999, sulla base dell'indice ISTAT
soprarichiamato (+1,9%), la retta media giornaliera per l'assistenza
diurna, definita con deliberazione della Giunta regionale n. 4692
del 29/12/1995 in Lire 80.000 (pari ad Euro 41,32), e gia' aggiornata
annualmente sulla base dell'indice menzionato;
- adeguare, anche per l'anno 1999, sulla base del relativo indice
ISTAT piu' volte richiamato, la retta media giornaliera
dell'assistenza domiciliare ai soggetti di cui trattasi, prevista dal
DPR 14 settembre 1991 in Lire 80.000 (pari ad Euro 41,32), e
successivamente aggiornata annualmente;
preso atto che tali adeguamenti determinano, per l'anno 1999, una
retta media giornaliera di Lire 156.000 (pari ad Euro 80,57) per
ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa
alloggio, di Lire 92.000 (pari ad Euro 47,51) per ciascuna giornata
di assistenza presso centri diurni e di Lire 104.000 (pari ad Euro
53,71) per ogni giornata di assistenza domiciliare;
atteso che, cosi' come e' stato previsto dalla nota dell'11 luglio
1995 dell'Assessore alla Sanita', gia' citata nelle deliberazioni n.
1824 e n. 1825 entrambi del 23/7/1996, n. 2002 del 30/7/1996 e n.
1330 del 31/7/1998, per sostenere le spese organizzative e
gestionali ed al fine di consentire una migliore e piu' efficace
pianificazione dell'assistenza da parte delle Aziende Unita'
sanitarie locali della Regione, appare necessario fornire un
contributo giornaliero da erogare alle Aziende Unita' sanitarie
locali che accendono apposite convenzioni con il privato sociale per
l'assistenza ai malati di AIDS ed alle Aziende Unita' sanitarie
locali che attivano l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;
atteso inoltre che e' opportuno differenziare tale contributo
prevedendo di attribuirlo come di seguito specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa
in carico di ciascun paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci
posti convenzionati di ogni singola struttura, Lire 23.000 (pari ad
Euro 11,88) per i successivi posti fino a venti e Lire 20.000 (pari
ad Euro 10,33) per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;
precisato che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che
concorrono a realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di
cui trattasi, le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale
contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto
stabilito nelle relative convenzioni;
dato atto:
- che al 31/12/1997, sui fondi erogati alle Aziende Unita' sanitarie
locali della Regione per l'attivita' di assistenza domiciliare ai
malati di AIDS con deliberazioni 2400/95 e 2002/96 cosi' come
rettificata dalla deliberazione 2849/96, permanevano i residui
indicati alla colonna B dell'allegato 4) al presente atto, di cui e'
parte integrante e sostanziale, cosi' come gli allegati 1), 2) e 3),
i cui valori sono espressi in Lire e convertiti, singolarmente, in
Euro, rispettivamente nelle tabelle 1a), 2a), 3a) e 4a) pure allegate
al presente atto di cui sono parti integranti e sostanziali;
- che questi residui, cosi' come stabilito dalla citata deliberazione
1330/98, vanno utilizzati per coprire i costi sostenuti dalle Aziende
Unita' sanitarie locali della Regione, negli anni 1997 e 1998, per
farmaci ed esami erogati ai malati di AIDS nell'ambito
dell'assistenza extra-ospedaliera e per i costi sostenuti dalle
Aziende Unita' sanitarie locali, nell'anno 1998, per l'attivita' di
assistenza domiciliare ai malati di AIDS, rispettivamente
specificati alle colonne C, D ed E del citato allegato 4) al presente
atto;
- che pertanto al 31/12/1998, come evidenziato alle colonne F e G del
piu' volte citato allegato 4) al presente provvedimento, dopo aver
ottemperato alle indicazioni di utilizzo di cui al capo precedente,
sui fondi erogati alle Aziende con le citate deliberazioni 2400/95 e
2002/96 cosi' come rettificata dalla deliberazione 2849/96
permangono presso alcune Aziende ulteriori residui mentre ad altre
Aziende e' necessario fornire ulteriori finanziamenti;
- che dai fondi erogati, con criteri di stima, per l'anno 1998 alle
Aziende Unita' sanitarie locali della regione per l'attivita' di
assistenza ai malati di AIDS presso case alloggio e centri diurni con
la gia' citata deliberazione 1330/98, specificati alla colonna B
dell'allegato 6) al presente provvedimento di cui e' parte integrante
e sostanziale, cosi' come l'allegato 5), vanno detratti i costi
effettivamente sostenuti dalle Aziende stesse per tale attivita',
specificati alla colonna C del citato allegato 6) precisando che i
valori riportati negli allegati 5) e 6) sono espressi in lire e
convertiti, singolarmente, in Euro, rispettivamente nelle tabelle 5a)
e 6a) pure allegate al presente atto di cui sono parti integranti e
sostanziali;
- che pertanto al 31/12/1998, cosi' come evidenziato alle colonne D
ed E del piu' volte citato allegato 6), dopo aver effettuato il
calcolo di cui al capo precedente, sui fondi erogati alle Aziende con
la citata deliberazione 1330/98 permangono presso alcune Aziende dei
residui mentre ad altre Aziende e' necessario fornire ulteriori
finanziamenti;
considerato che il finanziamento statale per l'assistenza
extraospedaliera ai malati di AIDS (ex Lege 135/90) e' destinato sia
al trattamento al domicilio del malato sia al trattamento in casa
alloggio o centro diurno e che, permanendo presso alcune Aziende
Unita' sanitarie locali, sui fondi assegnati per l'attivita' di
assistenza domiciliare ai malati di AIDS con deliberazioni 2400/95 e
2002/96 cosi' come rettificata dalla deliberazione 2849/96,
consistenti residui, e' opportuno autorizzare tali Aziende a
trattenere detti residui per utilizzarli, dall'anno 1999 e per gli
anni successivi, per il complesso dell'attivita' di assistenza
extraospedaliera ai malati di AIDS;
precisato che le tabelle relative al costo dei farmaci ed esami
erogati ai malati di AIDS nell'ambito dell'assistenza
extraospedaliera nel corso degli anni 1997 e 1998, allegati 1) e 2)
al presente provvedimento; la tabella dei costi dell'attivita' di
assistenza domiciliare ai malati di AIDS nel corso dell'anno 1998,
allegato 3) al presente provvedimento e la tabella dei costi
dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case alloggio e
centri diurni nel corso dell'anno 1998, allegato 5) al presente
provvedimento, sono state redatte sulla base delle relazioni e
rendicontazioni predisposte dalle Aziende Unita' sanitarie locali,
acquisite agli atti del Servizio Prevenzione collettiva e dallo
stesso verificate per regolarita';
considerato che e' necessario continuare ad assicurare la migliore
assistenza possibile ai malati di AIDS anche mediante convenzioni con
associazioni che gestiscano servizi di cui trattasi;
preso positivamente atto delle convenzioni accese per l'anno 1999
dalle Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna
con idonee residenze collettive o case-alloggio per il trattamento a
domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e per
l'assistenza diurna di soggetti con le stesse patologie, ma che hanno
la possibilita' di pernottare presso la propria abitazione;
preso atto altresi' che le suddette case alloggio sono state
valutate, dai competenti Servizi delle Aziende Unita' sanitarie
locali, idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da
AIDS e patologie correlate;
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'
sanitarie locali con le Associazioni di volontariato e col privato
sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato B) del citato
decreto del Ministero della Sanita' 13/9/1991 e sono agli atti di
questa Amministrazione;
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita'
sanitarie locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e sulla base delle rette giornaliere
stabilite dalla presente deliberazione;
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti
provenienti da altre Aziende Unita' sanitarie locali verra'
rimborsato alla Azienda Unita' sanitaria locale che ha attivato la
convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la
compensazione della mobilita' sanitaria, secondo quanto stabilito
dalla circolare dell'Assessorato alla Sanita' della Regione
Emilia-Romagna n. 9 del 27/6/1999 "Regolamentazione
economico-finanziaria della mobilita' sanitaria interregionale ed
infraregionale. Anno 1999";
atteso inoltre che anche per l'anno 1999, come stabilito per gli anni
1997 e 1998 con la deliberazione n. 1330 del 31/7/1997, esecutiva:
- saranno rimborsati alle Aziende Unita' sanitarie locali i costi
relativi agli esami diagnostici e strumentali effettuati nonche' ai
farmaci somministrati anche in regime di day hospital nel periodo di
presa in carico del paziente, purche' erogati a supporto o a
corollario dell'assistenza extraospedaliera per permettere il
mantenimento del malato al proprio domicilio o presso la casa
alloggio o presso la residenza collettiva o presso il centro diurno;
- che i costi sopra menzionati dovranno essere calcolati, sulla base
delle cartelle cliniche e in riferimento alle tariffe stabilite con
delibera di Giunta n. 410 del 25/3/1997 "Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale e relative tariffe";
dato atto che per l'anno 1999:
- i costi previsti per sostenere l'attivita' di assistenza
extraospedaliera ai malati di AIDS, da parte delle Aziende Unita'
sanitarie locali della Regione, sono stati determinati sulla base
delle giornate di effettiva assistenza dell'anno 1998 (sia presso
casa alloggio o centro diurno che in assistenza domiciliare), delle
rette medie giornaliere aggiornate per l'anno 1999 e del contributo
per spese organizzative diversificato relativamente al numero di
posti convenzionati e sono specificati rispettivamente alle colonne
B, C, D dell'allegato 7) al presente provvedimento di cui e' parte
integrante e sostanziale e i cui valori sono espressi in Lire e
convertiti, singolarmente, in Euro nella tabella 7a) pure allegata al
presente atto di cui e' parte integrante e sostanziale;
- gli oneri previsti per sostenere il costo dei farmaci ed esami
erogati ai malati di AIDS nell'ambito dell'assistenza
extraospedaliera, da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali
della regione, sono stati determinati sulla base dei costi dell'anno
1998 (arrotondati alle 1000 lire) e sono specificati alla colonna E
del citato allegato 7);
- pertanto, il totale dei costi previsti per l'anno 1999 per
sostenere i costi dell'attivita' di assistenza extraospedaliera ai
malati di AIDS, e' determinato dalla somma dei valori delle colonne
B, C, D ed E del piu' volte citato allegato 7) ed e' evidenziato alla
colonna F dello stesso;
tenuto conto che nel calcolo delle assegnazioni da attribuire alle
Aziende Unita' sanitarie locali per l'anno 1999 per l'attivita' di
assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, ai costi previsti per
sostenere tale attivita', determinati sulla base dei criteri sopra
indicati e i cui valori sono specificati alla colonna F
dell'allegato 7) precedentemente citato e riportati alla colonna B
dell'allegato 8) al presente provvedimento di cui e' parte integrante
e sostanziale, occorre:
- togliere i residui che permangono alle Aziende sulle somme che alle
stesse erano state assegnate negli anni precedenti che sono
specificati nella colonna D del citato allegato 8);
- aggiungere i maggiori oneri che le Aziende hanno sostenuto per la
gestione della stessa attivita' negli anni precedenti, specificati
nella colonna C del citato allegato 8);
dato atto che per tutto quanto sopra esposto, cosi' come indicato
alle colonne E ed F del citato allegato 8), i cui valori sono
espressi in lire e convertiti, singolarmente, in Euro nella tabella
8a) pure allegata al presente provvedimento di cui e' parte
integrante e sostanziale:
- alle Aziende Unita' sanitarie locali di Piacenza, Parma, Ferrara e
Forli' per l'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di
AIDS per l'anno 1999, non viene attribuita alcuna assegnazione e le
stesse dovranno utilizzare, per sostenere i costi di tale attivita',
i residui dei fondi erogati per lo stesso fine negli anni precedenti;
- alle Aziende Unita' sanitarie locali di Piacenza, Parma, Bologna
Sud, Bologna Nord, Ferrara e Forli' permangono ulteriori residui da
utilizzare negli anni successivi al 1999 per le medesime finalita';
- alle Aziende Unita' sanitarie locali di Reggio Emilia, Modena,
Imola, Citta' di Bologna, Ravenna, Cesena e Rimini, per l'attivita'
di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS per l'anno 1999,
vengono assegnate le somme indicate alla colonna E del piu' volte
citato allegato 8), e specificatamente:
Azienda USL di Reggio Emilia Lire 233.955.445
pari ad Euro 120.827,90
Azienda USL di Modena Lire 1.744.306.316
pari ad Euro 900.859,03
Azienda USL di Imola Lire 282.406.558
pari ad Euro 145.850,82
Azienda USL Citta' di Bologna Lire 1.712.088.437
pari ad Euro 884.219,89
Azienda USL di Ravenna Lire 416.368.369
pari ad Euro 215.036,32
Azienda USL di Cesena Lire 360.708.438
pari ad Euro 186.290,36
Azienda USL di Rimini Lire 4.321.894.794
pari ad Euro 2.232.072,38
per complessive Lire 9.071.728.357
pari ad Euro 4.685.156,70Atteso che la somma di Lire 9.071.728.357
(pari ad Euro 4.685.156,70) di cui alla colonna E dell'allegato 8)
piu' sopra richiamato, e' da imputarsi al Capitolo 51783 "Interventi
per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS
nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e
la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno 1990 n. 135).
Mezzi statali" del Bilancio regionale dell'esercizio 1999 che
presenta la necessaria disponibilita', tenuto conto della variazione
da effettuare ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/99 come
sopraspecificato;
valutato che le Aziende Unita' sanitarie locali, dovranno inoltrare i
rendiconti relativi all'attivita' di assistenza extraospedaliera ai
malati di AIDS, relativamente all'anno 1999, sia in domiciliare che
presso case alloggio e centri diurni nonche' la rendicontazione dei
costi per farmaci ed esami erogati ai malati stessi nell'ambito di
tali modalita' assistenziali per tutti i pazienti residenti in
Emilia-Romagna entro il mese di marzo dell'anno 2000;
visti:
- la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, ed in particolare l'art. 8;
- la delibera di Consiglio regionale n. 375 del 14 febbraio 1991,
esecutiva, recante "Programma regionale degli interventi per la
prevenzione e la lotta all'AIDS";
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517";
- l'art. 20 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, ed in particolare la
tabella H;
- la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, con
la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, comma 2,
della L.R. 31/77 e successive modifiche e che, pertanto, l'impegno di
spesa possa essere assunto con il presente atto;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Prevenzione collettiva Paolo Tori in merito alla regolarita' tecnica
del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, e della deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani
ai sensi del predetto articolo di legge e della soprarichiamata
deliberazione;
- del parere favorevole di regolarita' contabile, in merito
all'accertamento delle entrate ed alla variazione di bilancio,
espresso dal Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio
dr.ssa Amina Curti, ai sensi del medesimo articolo di legge e nel
rispetto della determinazione del Direttore generale Risorse
finanziarie e strumentali n. 7350 del 26/9/1996;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.
Tiziano Carradori, in merito alla legittimita' del medesimo
provvedimento, ai sensi del medesimo articolo di legge e della
soprarichiamata deliberazione;
- del parere favorevole della Commissione consiliare Sicurezza
sociale espresso nella seduta del 28 settembre 1999;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prendere atto che con delibera CIPE del 21 aprile 1999 sono
state assegnate alla Regione Emilia-Romagna Lire 5.521.000.000 (pari
ad Euro 2.851.358,54) per l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS
ai sensi della Legge 5 giugno 1990, n. 135;
(omissis)
3) di prendere positivamente atto delle convenzioni di cui in
premessa e accese, per l'anno 1999, rispettivamente:
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza con l'Associazione
di solidarieta' "La ricerca" di Piacenza, la quale mette a
disposizione dell'Azienda in parola una casa alloggio con 9 posti
letto;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia con il
"Centro di solidarieta'" (CEIS) di Reggio Emilia, il quale mette a
disposizione dell'Azienda in parola una casa alloggio con 6 posti
letto e con la "Comunita' La Collina" di Reggio Emilia, che mette a
disposizione della medesima Azienda Unita' sanitaria locale una casa
alloggio con 3 posti letto;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena con la "Casa di
accoglienza San Lazzaro", la quale mette a disposizione dell'Azienda
in parola una casa alloggio con due sezioni di 7 posti letto ciascuna
per un totale di 14 posti letto, nonche' 2 posti per l'assistenza
diurna;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna con la "Lega
italiana lotta all'AIDS" di Bologna la quale mette a disposizione
dell'Azienda in parola una casa alloggio con 5 posti letto
dall'1/1/1999 al 17/3/1999 e con la cooperativa sociale "Il
Pettirosso" che mette a disposizione 5 posti letto dal 15/3/1999 al
31/12/1999;
- dall'Azienda Unita' sanitarie locali Citta' di Bologna con la casa
alloggio "Villa Moscati" di Pesaro per la necessita' di continuare
ad assistere presso la suddetta struttura un paziente affetto da
AIDS;
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini con l'associazione
"Comunita' di San Patrignano" che mette a disposizione una casa
alloggio con 30 posti letto, nonche' 20 posti per l'assistenza
diurna;
4) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza
extraospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno
1999, cosi' come specificato in premessa, siano adeguate a:
- Lire 156.000 (pari ad Euro 80,57) per ciascuna giornata di
assistenza effettivamente prestata per posto letto nel caso in cui
l'assistenza avvenga in residenza collettiva o casa alloggio;
- Lire 92.000 (pari ad Euro 47,51) per ciascuna giornata di
assistenza presso centri diurni;
- Lire 104.000 (pari ad Euro 53,71) per ciascuna giornata di
assistenza domiciliare;
5) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga
attribuito alle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'attivita' di
cui trattasi, un contributo per le spese organizzative e gestionali
differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della
struttura dove la stessa e' erogata, come di seguito specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa
in carico di ciascun paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci
posti convenzionati di ogni singola struttura (sia in casa alloggio
che in centro diurno), Lire 23.000 (pari ad Euro 11,88) per i
successivi posti fino a venti e Lire 20.000 (pari ad Euro 10,33) per
i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione
e per ciascun posto convenzionato;
6) di determinare che anche per l'anno 1999, per le motivazioni
espresse in premessa, verranno ricompresi nei finanziamenti da
erogare alle Aziende Unita' sanitaria locale della Regione anche i
costi sostenuti per gli esami diagnostici e strumentali erogati,
nonche' per i farmaci somministrati, anche in regime di day hospital,
per i pazienti assistiti residenti in Emilia-Romagna, nel periodo di
presa in carico assistenziale degli stessi sia presso il proprio
domicilio sia presso residenze collettive o case alloggio sia presso
centri diurni;
7) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali di cui al
precedente punto 1) consentano l'ammissione, presso le strutture con
le quali hanno acceso le convenzioni in argomento, di soggetti
provenienti da qualunque Azienda sanitaria della regione e, in
subordine, dalle altre regioni;
8) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola
esercitino, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 dell'Allegato "B" del DM
13 settembre 1991 la vigilanza ed il controllo igienico sanitario
sull'attivita' delle case alloggio con cui sono state accese le
relative convenzioni, fermo restando il compito di sorveglianza sulla
qualita' dell'assistenza erogata da parte dell'Azienda Unita'
sanitaria locale;
9) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola
effettuino il calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle
strutture convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei
posti letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il
periodo di assenza motivata del soggetto degente;
10) di determinare altresi' che sia compito delle Aziende Unita'
sanitarie locali di cui trattasi verificare e convalidare le
motivazioni dichiarate dalle relative strutture convenzionate, per
quanto concerne l'indisponibilita' dei posti nei tempi in cui il
soggetto degente non risulta presente;
11) di determinare ancora, ai sensi del comma 2 del citato art. 7,
dell'allegato "B" del DM 13 settembre 1991, che la verifica periodica
sull'attivita' svolta e sulla qualita' dell'intervento venga
effettuata dalla Regione, che potra' promuovere la risoluzione delle
convenzioni in argomento qualora accerti la sussistenza di carenze
assistenziali e strutturali;
12) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola,
secondo le modalita' e le periodicita' stabilite tra le parti,
provvedano alla liquidazione a favore delle strutture con cui hanno
acceso le relative convenzioni, previa presentazione da parte di
queste ultime di apposita relazione e documentazione, della somma
corrispondente ai posti letto effettivamente occupati;
13) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola
utilizzino gli eventuali residui delle somme assegnate con il
presente provvedimento, per il medesimo scopo, nell'anno successivo;
14) di determinare che il costo della erogazione dei farmaci ai
soggetti in argomento cui provvedono le Aziende Unita' sanitarie
locali che forniscono l'assistenza anche in convenzione venga
compensato tramite la mobilita' sanitaria secondo quanto precisato
dalla circolare n. 9 del 27/6/1999 dell'Assessorato alla Sanita'
della Regione Emilia-Romagna recante: "Regolamentazione
economico-finanziaria della mobilita' sanitaria interregionale ed
infraregionale. Anno 1999";
15) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e sulla base delle rette stabilite nella
presente deliberazione;
16) di dare atto che, per l'anno 1999, i finanziamenti per
l'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS sono
stati calcolati sulla base dei seguenti criteri:
- per case alloggio, centri diurni e domiciliare: moltiplicando le
giornate di effettiva assistenza dell'anno precedente per le rette
medie giornaliere stabilite al punto 4) del dispositivo del presente
atto ed aggiungendo a tale prodotto i contributi per spese
organizzative e gestionali come stabiliti al punto 5) del dispositivo
del presente atto;
- per i farmaci e gli esami erogati a supporto e corollario
dell'assistenza extraospedaliera: considerando i costi dell'anno
precedente arrotondati alle mille lire;
17) di autorizzare per l'anno 1999, per le motivazioni di cui in
premessa che qui integralmente si richiamano, le Aziende Unita'
sanitarie locali ad utilizzare, per il complesso dell'attivita' di
assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, i residui dei fondi
loro erogati con deliberazioni della Giunta regionale 2400/95 e
2002/96 come rettificata dalla deliberazione 2849/96, cosi' come
specificati alla colonna D dell'allegato 8) al presente
provvedimento di cui e' parte integrante e sostanziale cosi come gli
allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), i cui valori sono espressi in
Lire e convertiti, singolarmente, in Euro rispettivamente nelle
tabelle 1a), 2a), 3a), 4a), 5a), 6a), 7a) e 8a) pure allegate al
presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;
18) di dare atto che gli importi di cui alla richiamata colonna D
dell'allegato 8), da utilizzare per l'anno 1999, sono comprensivi
anche dei residui di cui, alla deliberazione 1330/98 il cui utilizzo
era gia' espressamente autorizzato nella stessa;
19) di autorizzare le medesime Aziende Unita' sanitarie locali a
trattenere gli ulteriori residui previsti al 31/12/1999, specificati
alla colonna F del citato allegato 8), e ad utilizzarli, per il
complesso dell'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di
AIDS, anche per gli anni successivi;
20) di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa e tenuto
conto di quanto precisato ai punti precedenti, per l'anno 1999, alle
Aziende Unita' sanitarie locali di Reggio-Emilia, Modena, Imola,
Citta' di Bologna, Ravenna, Cesena e Rimini, per il complesso
dell'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, i
finanziamenti indicati nella colonna E del citato allegato 8) e
specificatamente:
Azienda USL di Reggio Emilia Lire 233.955.445
pari ad Euro 120.827,90
Azienda USL di Modena Lire 1.744.306.316
pari ad Euro 900.859,03
Azienda USL di Imola Lire 282.406.558
pari ad Euro 145.850,82
Azienda USL Citta' di Bologna Lire 1.712.088.437
pari ad Euro 884.219,89
Azienda USL di Ravenna Lire 416.368.369
pari ad Euro 215.036,32
Azienda USL di Cesena Lire 360.708.438
pari ad Euro 186.290,36
Azienda USL di Rimini Lire 4.321.894.794
pari ad Euro 2.232.072,38
per complessive Lire 9.071.728.357
pari ad Euro 4.685.156,70;
21) di impegnare la complessiva somma di Lire 9.071.728.357 (pari ad
Euro 4.685.156,70) corrispondente all'assegnazione, per l'anno 1999,
alle Aziende Unita' sanitarie locali della regione per l'attivita' di
assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, registrandola al
numero di impegno 5188 sul Capitolo 51783 "Interventi per il
trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del
programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno 1990, n. 135) Mezzi statali"
del Bilancio regionale dell'esercizio 1999 che presenta la
necessaria disponibilita' a seguito della variazione di cui al
precedente punto 2);22) di dare atto che alla liquidazione dei
finanziamenti a favore delle Aziende Unita' sanitarie locali,
specificati al precedente punto 20) provvedera' con proprio atto
formale ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77, cosi' come sostituito
dall'art. 14 della L.R. 40/94, nonche' del punto 5.2 della
deliberazione 2541/95, il Dirigente competente ad avvenuta
esecutivita' del presente atto;
23) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, che
svolgono l'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS
nell'anno 1999 provvedano, entro il mese di marzo 2000, ad inviare
alla Direzione generale Sanita' della Regione:
- la specifica relazione e rendicontazione, il cui schema e' stato
predisposto da parte dell'Assessorato alla Sanita' e fatto pervenire
alle Aziende Unita' sanitarie locali, di riepilogo dei dati relativi
all'assistenza domiciliare ai malati di AIDS svolta nell'anno 1999;
- la specifica relazione e rendicontazione, il cui schema e' stato
predisposto da parte dell'Assessorato alla Sanita' e fatto pervenire
alle Aziende Unita' sanitarie locali, di riepilogo dei dati relativi
all'assistenza presso case alloggio e centri diurni ai malati di
AIDS svolta nell'anno 1999;
- la rendicontazione dei costi sostenuti, nell'anno 1999, per i
pazienti residenti in Emilia-Romagna, con riferimento alle tariffe
previste dalla deliberazione della Giunta regionale 410/97 in
premessa richiamata, sulla base quanto si evince dalle cartelle
cliniche, relativamente agli esami diagnostici e strumentali
effettuati, nonche' ai farmaci somministrati anche in regime di day
hospital, nel periodo di presa in carico del paziente, purche'
erogati a supporto o a corollario dell'assistenza domiciliare per
permettere il mantenimento del malato al proprio domicilio o presso
la casa alloggio o residenza collettiva, o presso il centro diurno;
24) di dare atto che si provvedera' ad adottare, ai sensi dell'art.
35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, i provvedimenti per il
trasferimento della somma complessiva di Lire 9.071.728.357 (pari ad
Euro 4.685.156,70) corrispondente all'assegnazione per l'anno 1999
alle Aziende Unita' sanitarie locali della Regione per l'attivita'
di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS ripartita cosi' come
indicato alla colonna E dell'allegato 8) che e' parte integrante e
sostanziale del presente atto;
25) di dare atto infine che si provvedera' a pubblicare la presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(seguono allegati fotografati)