REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 1999, n. 2069

Assegnazione alle Aziende Unita' sanitarie locali della regione dei finanziamenti per il sostegno dell'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate. Anno 1999. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il "Programma di interventi           
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", prevede al                
comma 2 dell'art. 1 che siano gradualmente attivati servizi per il              
trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie                 
correlate finalizzati a garantire un'idonea e qualificata assistenza            
nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile           
la dimissione dall'ospedale  e la prosecuzione delle occorrenti                 
terapie presso il domicilio dei pazienti, e che tale trattamento a              
domicilio possa essere attuato anche presso residenze collettive o              
case alloggio, con il ricorso a personale infermieristico                       
convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei responsabili              
del reparto ospedaliero;                                                        
- con decreto del Ministro della Sanita' del 13 settembre del 1991              
sono stati approvati gli "Schemi-tipo di convenzione per la                     
disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei                 
soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", stante che il                  
trattamento di cui trattasi puo' essere attuato sia presso il                   
domicilio dei pazienti, con l'eventuale ricorso ad istituzioni di               
volontariato e ad organizzazioni assistenziali diverse, sia presso              
idonee residenze collettive o case alloggio,  attivate sulla base di            
convenzioni e secondo modalita' definite da apposito decreto                    
ministeriale;                                                                   
- con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto           
di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei                 
servizi per il trattamento  a domicilio dei soggetti affetti da AIDS            
e patologie correlate", vengono indicate alle Regioni e Province                
autonome le modalita' della programmazione degli interventi previsti            
dall'art. 1 della Legge 135/90, nei confronti dei soggetti affetti da           
AIDS, con patologie ad essa correlate, per i quali sia stata                    
effettuata la notifica del caso secondo la normativa vigente;                   
- a tale proposito, il comma 1, art. 1, del DPR 14 settembre 1991               
citato, detta, in particolare, alla lettera a) il seguente indirizzo:           
attivazione presso residenze collettive o case alloggio, che siano              
dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti di               
esperienza ed idoneita' professionale, di un numero di posti per il             
trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, da               
utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e                      
difficolta' ambientali che non consentano il trattamento a domicilio;           
richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400                     
dell'8/3/1995 e della Giunta regionale n. 2002 del 30/7/1996,                   
entrambe esecutive, relative all'attivita' di assistenza domiciliare            
a favore dei malati di AIDS e patologie  correlate;                             
richiamate le delibere CIPE 28 giugno 1990, 8 ottobre 1991, 13                  
ottobre 1992, 30 novembre 1993, 20 novembre 1995, 30 gennaio 1997 e             
26 febbraio 1998 relative alle assegnazioni alle Regioni di                     
finanziamenti per gli interventi  di cui alla Legge 5 giugno 1990, n.           
135;                                                                            
vista la delibera CIPE 21 aprile 1999 pubblicata nella Gazzetta                 
Ufficiale n. 197 del 23/8/1999 che assegna alla Regione                         
Emilia-Romagna la somma di Lire 5.521.000.000 (pari ad Euro                     
2.851.358,54) per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS ai               
sensi della Legge 135/90;                                                       
ritenuto con il presente atto, al fine di acquisire  contabilmente              
tale somma, di apportare al Bilancio di previsione regionale per                
l'esercizio 1999 nella  parte entrate e nella parte spese, la                   
variazione per l'importo complessivo di Lire 5.521.000.000 (pari ad             
Euro 2.851.358,54);                                                             
visto l'art. 9 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6;                                 
preso atto che spesso, per i pazienti affetti da AIDS, risultano                
mancanti le condizioni necessarie  per erogare un intervento a                  
domicilio ossia la disponibilita' di una residenza stabile ed idonea            
e la presenza di un tutor familiare che acconsenta a curare ed                  
assistere il proprio congiunto;                                                 
dato atto pertanto che:                                                         
- anche per le persone in condizioni cliniche di AIDS, che gia' siano           
inserite in strutture residenziali gestite da Enti ausiliari iscritti           
all'Albo regionale, e' possibile erogare le prestazioni                         
socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13 settembre 1991 di            
"Approvazione degli schemi tipo di convenzione per la disciplina dei            
rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da            
AIDS e patologie correlate", prevedendo che per le giornate di                  
assistenza  ai malati di AIDS la retta sia pari a quella                        
dell'assistenza domiciliare, qualora naturalmente sia necessario e              
vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste dal            
sopracitato DM 13 settembre 1991, in tal caso la retta erogata per              
l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella prevista per gli altri           
ospiti degli Enti ausiliari;                                                    
- che tale retta si riferisce necessariamente a prestazioni  di                 
assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per un periodo                
superiore alla meta' delle giornate di effettiva assistenza vengano             
erogate, per ciascun paziente considerato, prestazioni a carattere              
esclusivamente  sociale, per tali giornate la retta verra' diminuita            
del 50%;                                                                        
- le Aziende Unita' sanitarie locali interessate potranno quindi,               
come sopra detto, accendere apposite convenzioni, oltre che con                 
associazioni di volontariato ed organizzazioni assistenziali                    
diverse, anche con gli Enti  ausiliari iscritti nell'apposito Albo              
regionale che gestiscono strutture residenziali o semiresidenziali              
(comunita' terapeutiche), in specie nel caso in cui non dovessero               
ricorrere le condizioni necessarie per permettere, come detto,                  
l'intervento al domicilio del malato;                                           
richiamate inoltre:                                                             
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 6163 del 15/12/1992, del           
Consiglio regionale n. 1652  del 27/10/1993 e n. 2182 del 26/10/1994,           
della Giunta regionale n. 4692 del 29/12/1995, n. 1824 del 23/7/1996            
e n. 1825 del 23/7/1996, tutte esecutive e relative all'attivita' di            
assistenza presso residenze collettive o case alloggio e centri                 
diurni per i malati di AIDS e patologie correlate;                              
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 31/7/1998,                
esecutiva, relativa all'attivita' di assistenza extraospedaliera per            
i malati di AIDS e patologie  correlate;                                        
ritenuto che occorra sostenere, anche per l'anno 1999, punti di                 
assistenza diurna dotati di un certo numero di posti adeguatamente              
finanziati per poter seguire dal punto di vista sanitario e sociale             
pazienti, affetti dalle patologie di cui trattasi, che hanno la                 
possibilita' di pernottare presso la propria abitazione e/o dimora ma           
che necessitano di assistenza quotidiana, integrata anche da una                
dieta appropriata, al fine di contrastare la progressione della                 
malattia e l'insorgenza delle patologie correlate;                              
considerato che per sostenere le attivita' di assistenza                        
extraospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate e'                     
opportuno:                                                                      
- adeguare, anche per l'anno 1999, sulla base dell'indice ISTAT                 
sull'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed                  
impiegati relativo al 1998 (+1,9%), la retta media giornaliera per              
l'assistenza presso case alloggio, prevista dal DPR 14 settembre 1991           
in Lire 120.000 (pari ad Euro 61,97), e gia' aggiornata annualmente             
sulla base dell'indice menzionato: per il 1992 (+5,4%), per il 1993             
(+4,2%), per il 1994 (+3,9%), per il 1995 (+5,4%, per il 1996 (+3,9%)           
e per il 1997 (+1,7%);                                                          
- adeguare, anche per l'anno 1999, sulla base dell'indice ISTAT                 
soprarichiamato (+1,9%), la retta media giornaliera per l'assistenza            
diurna, definita con deliberazione  della Giunta regionale n. 4692              
del 29/12/1995 in Lire 80.000 (pari ad Euro 41,32), e gia' aggiornata           
annualmente sulla base dell'indice menzionato;                                  
- adeguare, anche per l'anno 1999, sulla base del relativo  indice              
ISTAT piu' volte richiamato, la retta media giornaliera                         
dell'assistenza domiciliare ai soggetti di cui trattasi, prevista dal           
DPR 14 settembre 1991 in Lire 80.000 (pari ad Euro 41,32), e                    
successivamente aggiornata annualmente;                                         
preso atto che tali adeguamenti determinano, per l'anno 1999, una               
retta media giornaliera di Lire 156.000 (pari ad Euro 80,57) per                
ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa              
alloggio, di Lire 92.000 (pari ad Euro 47,51) per ciascuna giornata             
di assistenza presso centri diurni e di Lire 104.000 (pari ad Euro              
53,71) per ogni giornata di assistenza domiciliare;                             
atteso che, cosi' come e' stato previsto dalla nota dell'11 luglio              
1995 dell'Assessore alla Sanita', gia' citata nelle deliberazioni n.            
1824 e n. 1825 entrambi del 23/7/1996, n. 2002 del 30/7/1996 e n.               
1330 del 31/7/1998, per sostenere  le spese organizzative e                     
gestionali ed al fine di consentire una migliore e piu' efficace                
pianificazione dell'assistenza da parte delle Aziende Unita'                    
sanitarie locali della Regione, appare necessario fornire un                    
contributo giornaliero da erogare alle Aziende Unita' sanitarie                 
locali che accendono apposite convenzioni con il privato sociale per            
l'assistenza ai malati di AIDS ed alle Aziende Unita' sanitarie                 
locali che attivano l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;                 
atteso inoltre che e' opportuno differenziare tale contributo                   
prevedendo di attribuirlo come di seguito specificato:                          
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire                
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa             
in carico di ciascun paziente;                                                  
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza  presso casa alloggio           
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci              
posti convenzionati di ogni singola struttura, Lire 23.000 (pari ad             
Euro 11,88) per i successivi posti fino a venti e Lire 20.000 (pari             
ad Euro 10,33) per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di                 
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;                     
precisato che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che                   
concorrono a realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di              
cui trattasi, le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale                  
contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto            
stabilito nelle relative convenzioni;                                           
dato atto:                                                                      
- che al 31/12/1997, sui fondi erogati alle Aziende Unita' sanitarie            
locali della Regione per l'attivita' di assistenza domiciliare ai               
malati di AIDS con deliberazioni 2400/95 e 2002/96 cosi' come                   
rettificata dalla deliberazione 2849/96, permanevano i residui                  
indicati alla colonna B dell'allegato 4) al presente atto, di cui e'            
parte integrante e sostanziale, cosi' come gli allegati 1), 2) e 3),            
i cui valori sono espressi in Lire e convertiti, singolarmente, in              
Euro, rispettivamente nelle tabelle 1a), 2a), 3a) e 4a) pure allegate           
al presente atto di cui sono parti integranti e sostanziali;                    
- che questi residui, cosi' come stabilito dalla citata deliberazione           
1330/98, vanno utilizzati per coprire i costi sostenuti dalle Aziende           
Unita' sanitarie locali della Regione, negli anni 1997 e 1998, per              
farmaci ed esami erogati ai malati di AIDS nell'ambito                          
dell'assistenza extra-ospedaliera e per i costi sostenuti dalle                 
Aziende Unita' sanitarie locali, nell'anno 1998, per l'attivita' di             
assistenza domiciliare  ai malati di AIDS, rispettivamente                      
specificati alle colonne C, D ed E del citato allegato 4) al presente           
atto;                                                                           
- che pertanto al 31/12/1998, come evidenziato alle colonne F e G del           
piu' volte citato allegato 4) al presente provvedimento, dopo aver              
ottemperato alle indicazioni di utilizzo di cui al capo precedente,             
sui fondi erogati alle Aziende con le citate deliberazioni 2400/95 e            
2002/96 cosi' come rettificata dalla deliberazione  2849/96                     
permangono presso alcune Aziende ulteriori residui mentre ad altre              
Aziende e' necessario fornire ulteriori finanziamenti;                          
- che dai fondi erogati, con criteri di stima, per l'anno 1998 alle             
Aziende Unita' sanitarie locali della regione per l'attivita' di                
assistenza ai malati di AIDS presso case alloggio e centri diurni con           
la gia' citata deliberazione 1330/98, specificati alla colonna B                
dell'allegato 6) al presente provvedimento di cui e' parte integrante           
e sostanziale, cosi' come l'allegato 5), vanno detratti i costi                 
effettivamente sostenuti dalle Aziende stesse per tale attivita',               
specificati alla colonna C del citato allegato 6) precisando che i              
valori riportati negli allegati 5) e 6) sono espressi in lire e                 
convertiti, singolarmente, in Euro, rispettivamente nelle tabelle 5a)           
e 6a) pure allegate al presente atto di cui sono parti integranti e             
sostanziali;                                                                    
- che pertanto al 31/12/1998, cosi' come evidenziato alle colonne D             
ed E del piu' volte citato allegato 6), dopo aver effettuato il                 
calcolo di cui al capo precedente, sui fondi erogati alle Aziende con           
la citata deliberazione  1330/98 permangono presso alcune Aziende dei           
residui mentre ad altre Aziende e' necessario fornire ulteriori                 
finanziamenti;                                                                  
considerato che il finanziamento statale  per l'assistenza                      
extraospedaliera ai malati di AIDS (ex Lege 135/90) e' destinato sia            
al trattamento al domicilio del malato sia al trattamento in casa               
alloggio o centro diurno e che, permanendo presso alcune Aziende                
Unita' sanitarie locali, sui fondi assegnati per l'attivita' di                 
assistenza domiciliare ai malati di AIDS con deliberazioni 2400/95 e            
2002/96 cosi' come rettificata dalla deliberazione 2849/96,                     
consistenti residui, e' opportuno autorizzare tali Aziende a                    
trattenere detti residui per utilizzarli, dall'anno 1999 e per gli              
anni successivi, per il complesso dell'attivita' di assistenza                  
extraospedaliera ai malati di AIDS;                                             
precisato che le tabelle relative al costo dei farmaci ed esami                 
erogati ai malati di AIDS nell'ambito dell'assistenza                           
extraospedaliera nel corso degli anni 1997 e 1998, allegati 1) e 2)             
al presente provvedimento; la tabella dei costi dell'attivita' di               
assistenza domiciliare ai malati di AIDS nel corso dell'anno 1998,              
allegato 3) al presente provvedimento e la tabella dei costi                    
dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case alloggio e           
centri diurni nel corso dell'anno 1998, allegato 5) al presente                 
provvedimento, sono state redatte sulla base delle relazioni e                  
rendicontazioni predisposte dalle Aziende Unita' sanitarie locali,              
acquisite agli atti del Servizio Prevenzione collettiva e dallo                 
stesso verificate per regolarita';                                              
considerato che e' necessario continuare ad assicurare la migliore              
assistenza possibile ai malati di AIDS anche mediante convenzioni con           
associazioni che gestiscano servizi di cui trattasi;                            
preso positivamente atto delle convenzioni accese per l'anno 1999               
dalle Aziende Unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna              
con idonee residenze collettive o case-alloggio per il trattamento a            
domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e per               
l'assistenza diurna di soggetti con le stesse patologie, ma che hanno           
la possibilita' di pernottare presso la propria abitazione;                     
preso atto altresi' che le suddette case alloggio sono state                    
valutate, dai competenti Servizi delle Aziende Unita' sanitarie                 
locali, idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da           
AIDS e patologie correlate;                                                     
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'                    
sanitarie locali con le Associazioni di volontariato e col privato              
sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato  B) del citato            
decreto del Ministero della Sanita' 13/9/1991 e sono agli atti di               
questa Amministrazione;                                                         
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono                     
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni            
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'                
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;            
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi                
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita'              
sanitarie locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta           
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.                  
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e sulla base delle rette giornaliere                   
stabilite dalla presente deliberazione;                                         
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento           
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni             
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;             
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti           
provenienti da altre Aziende Unita' sanitarie locali verra'                     
rimborsato alla Azienda Unita' sanitaria locale che ha attivato la              
convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la                  
compensazione  della mobilita' sanitaria, secondo quanto stabilito              
dalla circolare dell'Assessorato alla Sanita' della Regione                     
Emilia-Romagna n. 9 del 27/6/1999 "Regolamentazione                             
economico-finanziaria  della mobilita' sanitaria interregionale ed              
infraregionale. Anno 1999";                                                     
atteso inoltre che anche per l'anno 1999, come stabilito per gli anni           
1997 e 1998 con la deliberazione n. 1330 del 31/7/1997, esecutiva:              
- saranno rimborsati alle Aziende Unita' sanitarie locali i costi               
relativi agli esami diagnostici e strumentali effettuati nonche' ai             
farmaci somministrati anche in regime di day hospital  nel periodo di           
presa in carico del paziente, purche' erogati a supporto o a                    
corollario dell'assistenza extraospedaliera per permettere il                   
mantenimento del malato al proprio domicilio o presso la casa                   
alloggio o presso la residenza collettiva o presso il centro diurno;            
- che i costi sopra menzionati dovranno essere calcolati, sulla base            
delle cartelle cliniche e in riferimento alle tariffe stabilite con             
delibera di Giunta n. 410 del 25/3/1997 "Prestazioni di assistenza              
specialistica ambulatoriale e relative tariffe";                                
dato atto che per l'anno 1999:                                                  
- i costi previsti per sostenere l'attivita' di assistenza                      
extraospedaliera ai malati di AIDS, da parte delle Aziende Unita'               
sanitarie locali della Regione, sono stati determinati sulla base               
delle giornate di effettiva assistenza dell'anno 1998 (sia presso               
casa alloggio o centro diurno che in assistenza domiciliare), delle             
rette medie giornaliere aggiornate per l'anno 1999 e del contributo             
per spese organizzative diversificato relativamente al numero di                
posti convenzionati e sono specificati rispettivamente alle colonne             
B, C, D dell'allegato 7) al presente provvedimento di cui e' parte              
integrante e sostanziale e i cui valori sono espressi in Lire e                 
convertiti, singolarmente, in Euro nella tabella 7a) pure allegata al           
presente atto di cui e' parte integrante e sostanziale;                         
- gli oneri previsti per sostenere il costo dei farmaci ed esami                
erogati ai malati di AIDS nell'ambito dell'assistenza                           
extraospedaliera, da parte  delle Aziende Unita' sanitarie locali               
della regione, sono stati determinati sulla base dei costi dell'anno            
1998 (arrotondati alle 1000 lire) e sono specificati alla colonna E             
del citato allegato 7);                                                         
- pertanto, il totale dei costi previsti per l'anno 1999 per                    
sostenere i costi dell'attivita' di assistenza extraospedaliera ai              
malati di AIDS, e' determinato dalla somma dei valori delle colonne             
B, C, D ed E del piu' volte citato allegato 7) ed e' evidenziato alla           
colonna F dello stesso;                                                         
tenuto conto che nel calcolo delle assegnazioni da attribuire alle              
Aziende Unita' sanitarie locali per l'anno 1999 per l'attivita' di              
assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, ai costi previsti per            
sostenere tale attivita', determinati sulla base dei criteri sopra              
indicati e i cui valori sono specificati  alla colonna F                        
dell'allegato 7) precedentemente citato e riportati alla colonna B              
dell'allegato 8) al presente provvedimento di cui e' parte integrante           
e sostanziale, occorre:                                                         
- togliere i residui che permangono alle Aziende sulle somme che alle           
stesse erano state assegnate negli anni precedenti che sono                     
specificati nella colonna D del citato allegato 8);                             
- aggiungere i maggiori oneri che le Aziende hanno sostenuto per la             
gestione della stessa attivita' negli anni precedenti, specificati              
nella colonna C del citato allegato 8);                                         
dato atto che per tutto quanto sopra esposto, cosi' come indicato               
alle colonne E ed F del citato allegato 8), i cui valori sono                   
espressi in lire e convertiti, singolarmente, in Euro nella tabella             
8a) pure allegata al presente provvedimento di cui e' parte                     
integrante e sostanziale:                                                       
- alle Aziende Unita' sanitarie locali di Piacenza, Parma, Ferrara e            
Forli' per l'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di              
AIDS per l'anno 1999, non viene attribuita alcuna assegnazione e le             
stesse dovranno utilizzare, per sostenere i costi di tale attivita',            
i residui dei fondi erogati per lo stesso fine negli anni precedenti;           
- alle Aziende Unita' sanitarie locali di Piacenza, Parma, Bologna              
Sud, Bologna Nord, Ferrara e Forli' permangono ulteriori residui da             
utilizzare negli anni successivi al 1999 per le medesime finalita';             
- alle Aziende Unita' sanitarie locali di Reggio Emilia, Modena,                
Imola, Citta' di Bologna, Ravenna, Cesena e Rimini, per l'attivita'             
di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS per l'anno 1999,               
vengono assegnate le somme indicate alla colonna E del piu' volte               
citato allegato 8), e specificatamente:                                         
  Azienda USL di Reggio Emilia  Lire   233.955.445                              
pari ad Euro    120.827,90                                                      
  Azienda USL di Modena  Lire 1.744.306.316                                     
pari ad Euro    900.859,03                                                      
  Azienda USL di Imola  Lire   282.406.558                                      
pari ad Euro    145.850,82                                                      
  Azienda USL Citta' di Bologna  Lire 1.712.088.437                             
pari ad Euro    884.219,89                                                      
  Azienda USL di Ravenna  Lire   416.368.369                                    
pari ad Euro    215.036,32                                                      
  Azienda USL di Cesena  Lire   360.708.438                                     
pari ad Euro    186.290,36                                                      
  Azienda USL di Rimini  Lire 4.321.894.794                                     
pari ad Euro  2.232.072,38                                                      
  per complessive  Lire 9.071.728.357                                           
pari ad Euro  4.685.156,70Atteso che la somma di Lire 9.071.728.357             
(pari ad Euro 4.685.156,70) di cui alla colonna E dell'allegato 8)              
piu' sopra richiamato, e' da imputarsi al Capitolo 51783 "Interventi            
per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS                     
nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e            
la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno 1990 n. 135).           
Mezzi statali" del Bilancio regionale dell'esercizio 1999 che                   
presenta la necessaria disponibilita', tenuto conto della variazione            
da effettuare ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/99 come                         
sopraspecificato;                                                               
valutato che le Aziende Unita' sanitarie locali, dovranno inoltrare i           
rendiconti relativi all'attivita' di assistenza extraospedaliera ai             
malati di AIDS, relativamente all'anno 1999, sia in domiciliare che             
presso case alloggio e centri diurni nonche' la rendicontazione dei             
costi per farmaci ed esami erogati ai malati stessi nell'ambito di              
tali modalita' assistenziali  per tutti i pazienti residenti in                 
Emilia-Romagna entro il mese di marzo dell'anno 2000;                           
visti:                                                                          
- la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, ed in particolare  l'art. 8;                   
- la delibera di Consiglio regionale n. 375 del 14 febbraio  1991,              
esecutiva, recante "Programma regionale degli interventi per la                 
prevenzione e la lotta all'AIDS";                                               
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del             
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.              
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517";                              
- l'art. 20 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, ed in particolare la               
tabella H;                                                                      
- la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, con            
la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio delle                  
funzioni dirigenziali;                                                          
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, comma 2,                
della L.R. 31/77 e successive modifiche e che, pertanto, l'impegno di           
spesa possa essere assunto con il presente atto;                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Prevenzione collettiva Paolo Tori in merito alla regolarita' tecnica            
del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, sesto comma               
della L.R. 19 novembre  1992, n. 41, e della deliberazione 2541/95;             
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal                   
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani           
ai sensi del predetto articolo di legge e della soprarichiamata                 
deliberazione;                                                                  
- del parere favorevole di regolarita' contabile, in merito                     
all'accertamento delle entrate ed alla variazione  di bilancio,                 
espresso dal Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio           
dr.ssa Amina Curti, ai sensi del medesimo articolo di legge e nel               
rispetto della determinazione del Direttore generale Risorse                    
finanziarie e strumentali n. 7350 del 26/9/1996;                                
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.           
Tiziano Carradori, in merito alla legittimita'  del medesimo                    
provvedimento, ai sensi del medesimo  articolo di legge e della                 
soprarichiamata deliberazione;                                                  
- del parere favorevole della Commissione consiliare Sicurezza                  
sociale espresso nella seduta del 28 settembre  1999;                           
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prendere atto che con delibera CIPE del 21 aprile 1999 sono               
state assegnate alla Regione Emilia-Romagna Lire 5.521.000.000 (pari            
ad Euro 2.851.358,54) per l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS            
ai sensi della Legge 5 giugno 1990, n. 135;                                     
(omissis)                                                                       
3) di prendere positivamente atto delle convenzioni di cui in                   
premessa e accese, per l'anno 1999, rispettivamente:                            
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza con l'Associazione           
di solidarieta' "La ricerca" di Piacenza, la quale mette a                      
disposizione dell'Azienda in parola una casa alloggio con 9 posti               
letto;                                                                          
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia con il                  
"Centro di solidarieta'" (CEIS) di Reggio Emilia, il quale mette a              
disposizione dell'Azienda in parola una casa alloggio con 6 posti               
letto e con la "Comunita' La Collina" di Reggio Emilia, che mette a             
disposizione della medesima Azienda Unita' sanitaria locale una casa            
alloggio con 3 posti letto;                                                     
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena con la "Casa di                
accoglienza San Lazzaro", la quale mette a disposizione  dell'Azienda           
in parola una casa alloggio con due sezioni di 7 posti letto ciascuna           
per un totale di 14 posti letto, nonche' 2 posti per l'assistenza               
diurna;                                                                         
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna con la "Lega           
italiana lotta all'AIDS" di Bologna la quale mette a disposizione               
dell'Azienda in parola una casa alloggio con 5 posti letto                      
dall'1/1/1999 al 17/3/1999 e con la cooperativa sociale "Il                     
Pettirosso"  che mette a disposizione 5 posti letto dal 15/3/1999 al            
31/12/1999;                                                                     
- dall'Azienda Unita' sanitarie locali Citta' di Bologna con la casa            
alloggio "Villa Moscati" di Pesaro per la necessita'  di continuare             
ad assistere presso la suddetta struttura un paziente affetto da                
AIDS;                                                                           
- dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini con l'associazione             
"Comunita' di San Patrignano" che mette a disposizione  una casa                
alloggio con 30 posti letto, nonche' 20 posti per l'assistenza                  
diurna;                                                                         
4) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza               
extraospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno            
1999, cosi' come specificato in premessa, siano adeguate a:                     
- Lire 156.000 (pari ad Euro 80,57) per ciascuna giornata di                    
assistenza effettivamente prestata per posto letto nel caso in cui              
l'assistenza avvenga in residenza collettiva o casa alloggio;                   
- Lire 92.000 (pari ad Euro 47,51) per ciascuna giornata di                     
assistenza presso centri diurni;                                                
- Lire 104.000 (pari ad Euro 53,71) per ciascuna giornata di                    
assistenza domiciliare;                                                         
5) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga                
attribuito alle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'attivita' di             
cui trattasi, un contributo per le spese organizzative e gestionali             
differenziato in base al tipo di assistenza  ed alle dimensioni della           
struttura dove la stessa e' erogata, come di seguito specificato:               
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire                
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa             
in carico di ciascun paziente;                                                  
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio            
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci              
posti convenzionati di ogni singola struttura (sia in casa alloggio             
che in centro diurno), Lire 23.000 (pari ad Euro 11,88) per i                   
successivi posti fino a venti e Lire 20.000 (pari ad Euro 10,33) per            
i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione           
e per ciascun posto convenzionato;                                              
6) di determinare che anche per l'anno 1999, per le motivazioni                 
espresse in premessa, verranno ricompresi nei finanziamenti da                  
erogare alle Aziende Unita' sanitaria locale della Regione anche i              
costi sostenuti per gli esami diagnostici e strumentali erogati,                
nonche' per i farmaci somministrati, anche in regime di day hospital,           
per i pazienti assistiti residenti in Emilia-Romagna, nel periodo di            
presa in carico assistenziale degli stessi sia presso il proprio                
domicilio sia presso residenze collettive o case alloggio sia presso            
centri diurni;                                                                  
7) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali di cui al              
precedente punto 1) consentano l'ammissione, presso le strutture con            
le quali hanno acceso le convenzioni in argomento, di soggetti                  
provenienti da qualunque Azienda sanitaria della regione e, in                  
subordine, dalle altre regioni;                                                 
8) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola              
esercitino, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 dell'Allegato "B" del DM           
13 settembre 1991 la vigilanza ed il controllo igienico sanitario               
sull'attivita' delle case alloggio con cui sono state accese le                 
relative convenzioni, fermo restando il compito di sorveglianza sulla           
qualita' dell'assistenza erogata da parte dell'Azienda Unita'                   
sanitaria locale;                                                               
9) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola              
effettuino il calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle            
strutture convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei           
posti letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il            
periodo di assenza motivata del soggetto degente;                               
10) di determinare altresi' che sia compito delle Aziende Unita'                
sanitarie locali di cui trattasi verificare e convalidare le                    
motivazioni  dichiarate dalle relative strutture convenzionate, per             
quanto concerne l'indisponibilita' dei posti nei tempi in cui il                
soggetto degente non risulta presente;                                          
11) di determinare ancora, ai sensi del comma 2 del citato art. 7,              
dell'allegato "B" del DM 13 settembre 1991, che la verifica periodica           
sull'attivita' svolta e sulla qualita' dell'intervento venga                    
effettuata dalla Regione, che potra' promuovere la risoluzione delle            
convenzioni in argomento qualora accerti la sussistenza di carenze              
assistenziali e strutturali;                                                    
12) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola,            
secondo le modalita' e le periodicita' stabilite tra le parti,                  
provvedano alla liquidazione a favore delle strutture con cui hanno             
acceso le relative convenzioni, previa presentazione da parte di                
queste ultime di apposita relazione e documentazione, della somma               
corrispondente ai posti letto effettivamente occupati;                          
13) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola             
utilizzino gli eventuali residui delle somme assegnate con il                   
presente provvedimento, per il medesimo  scopo, nell'anno successivo;           
14) di determinare che il costo della erogazione dei farmaci ai                 
soggetti in argomento cui provvedono le Aziende Unita' sanitarie                
locali che forniscono l'assistenza anche in convenzione venga                   
compensato tramite la  mobilita' sanitaria secondo quanto precisato             
dalla circolare n. 9 del 27/6/1999 dell'Assessorato alla Sanita'                
della Regione Emilia-Romagna recante: "Regolamentazione                         
economico-finanziaria della mobilita' sanitaria interregionale  ed              
infraregionale. Anno 1999";                                                     
15) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza  a              
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende              
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,             
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.                  
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e sulla base delle rette stabilite nella               
presente deliberazione;                                                         
16) di dare atto che, per l'anno 1999, i finanziamenti per                      
l'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS sono               
stati calcolati sulla base dei seguenti criteri:                                
- per case alloggio, centri diurni e domiciliare: moltiplicando le              
giornate di effettiva assistenza dell'anno precedente per le rette              
medie giornaliere  stabilite al punto 4) del dispositivo del presente           
atto ed aggiungendo a tale prodotto i contributi per spese                      
organizzative e gestionali come stabiliti al punto 5) del dispositivo           
del presente atto;                                                              
- per i farmaci e gli esami erogati a supporto e corollario                     
dell'assistenza  extraospedaliera: considerando i costi dell'anno               
precedente arrotondati  alle mille lire;                                        
17) di autorizzare per l'anno 1999, per le motivazioni di cui in                
premessa che qui integralmente si richiamano, le Aziende Unita'                 
sanitarie locali ad utilizzare, per il complesso dell'attivita'  di             
assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, i residui dei fondi              
loro erogati con deliberazioni della Giunta regionale 2400/95 e                 
2002/96 come rettificata  dalla deliberazione 2849/96, cosi' come               
specificati  alla colonna D dell'allegato 8) al presente                        
provvedimento di cui e' parte integrante e sostanziale cosi come gli            
allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), i cui valori sono espressi in              
Lire e convertiti, singolarmente,  in Euro rispettivamente nelle                
tabelle 1a), 2a), 3a), 4a), 5a), 6a), 7a) e 8a) pure allegate al                
presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;                       
18) di dare atto che gli importi di cui alla richiamata colonna D               
dell'allegato 8), da utilizzare per l'anno 1999, sono comprensivi               
anche dei residui di cui, alla deliberazione 1330/98 il cui utilizzo            
era gia' espressamente autorizzato nella stessa;                                
19) di autorizzare le medesime Aziende Unita' sanitarie locali a                
trattenere gli ulteriori residui previsti al 31/12/1999, specificati            
alla colonna F del citato allegato 8), e ad utilizzarli, per il                 
complesso dell'attivita' di assistenza extraospedaliera  ai malati di           
AIDS, anche per gli anni successivi;                                            
20) di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa e tenuto                
conto di quanto precisato ai punti precedenti, per l'anno 1999, alle            
Aziende Unita' sanitarie locali di Reggio-Emilia, Modena, Imola,                
Citta' di Bologna, Ravenna, Cesena e Rimini, per il complesso                   
dell'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, i              
finanziamenti indicati nella colonna E del citato allegato 8) e                 
specificatamente:                                                               
Azienda USL di Reggio Emilia  Lire   233.955.445                                
pari ad Euro    120.827,90                                                      
Azienda USL di Modena  Lire 1.744.306.316                                       
pari ad Euro    900.859,03                                                      
Azienda USL di Imola  Lire   282.406.558                                        
pari ad Euro    145.850,82                                                      
Azienda USL Citta' di Bologna  Lire 1.712.088.437                               
pari ad Euro    884.219,89                                                      
Azienda USL di Ravenna  Lire   416.368.369                                      
pari ad Euro    215.036,32                                                      
Azienda USL di Cesena  Lire   360.708.438                                       
pari ad Euro    186.290,36                                                      
Azienda USL di Rimini  Lire 4.321.894.794                                       
pari ad Euro  2.232.072,38                                                      
per complessive  Lire 9.071.728.357                                             
pari ad Euro  4.685.156,70;                                                     
21) di impegnare la complessiva somma di Lire 9.071.728.357 (pari ad            
Euro 4.685.156,70) corrispondente all'assegnazione, per l'anno 1999,            
alle Aziende Unita' sanitarie locali della regione per l'attivita' di           
assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS, registrandola al                 
numero di impegno 5188 sul Capitolo 51783 "Interventi per il                    
trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del            
programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro            
l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno 1990, n. 135) Mezzi statali"            
del Bilancio regionale  dell'esercizio 1999 che presenta la                     
necessaria disponibilita' a seguito della variazione di cui al                  
precedente punto 2);22) di dare atto che alla liquidazione dei                  
finanziamenti a favore delle Aziende Unita' sanitarie locali,                   
specificati al precedente punto 20) provvedera' con proprio atto                
formale ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77, cosi' come sostituito           
dall'art. 14 della L.R. 40/94, nonche' del punto 5.2 della                      
deliberazione 2541/95, il Dirigente competente ad avvenuta                      
esecutivita' del presente atto;                                                 
23) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, che                  
svolgono l'attivita' di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS           
nell'anno 1999 provvedano, entro il mese di marzo 2000, ad inviare              
alla Direzione generale Sanita' della Regione:                                  
- la specifica relazione e rendicontazione, il cui schema e' stato              
predisposto da parte dell'Assessorato alla Sanita' e fatto pervenire            
alle Aziende Unita' sanitarie locali, di riepilogo dei dati relativi            
all'assistenza  domiciliare ai malati di AIDS svolta nell'anno 1999;            
- la specifica relazione e rendicontazione, il cui schema e' stato              
predisposto da parte dell'Assessorato  alla Sanita' e fatto pervenire           
alle Aziende Unita' sanitarie locali, di riepilogo dei dati relativi            
all'assistenza  presso case alloggio e centri diurni ai malati di               
AIDS svolta nell'anno 1999;                                                     
- la rendicontazione dei costi sostenuti, nell'anno 1999, per i                 
pazienti residenti in Emilia-Romagna, con riferimento alle tariffe              
previste dalla deliberazione della Giunta regionale  410/97 in                  
premessa richiamata, sulla base quanto si evince dalle cartelle                 
cliniche, relativamente agli esami diagnostici e strumentali                    
effettuati, nonche' ai farmaci somministrati anche in regime di day             
hospital, nel periodo di presa in carico del paziente, purche'                  
erogati a supporto o a corollario dell'assistenza domiciliare per               
permettere il mantenimento del malato al proprio domicilio o presso             
la casa alloggio o residenza collettiva, o presso il centro diurno;             
24) di dare atto che si provvedera' ad adottare, ai sensi dell'art.             
35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, i provvedimenti per il                    
trasferimento della somma complessiva di Lire 9.071.728.357 (pari ad            
Euro 4.685.156,70) corrispondente all'assegnazione  per l'anno 1999             
alle Aziende Unita' sanitarie locali della Regione per l'attivita'              
di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS ripartita cosi' come           
indicato alla colonna E dell'allegato  8) che e' parte integrante e             
sostanziale del presente atto;                                                  
25) di dare atto infine che si provvedera' a pubblicare la presente             
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
(seguono allegati fotografati)                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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