COMUNICATO
Modifica all'art. 23 dello Statuto
Modifica adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del
3/12/1999, controllata dal CORECO di Bologna nella seduta del
9/12/1999, prot. n. 10922. Pubblicazione all'Albo pretorio del Comune
in data 16/12/1999.
"Art. 23
Composizione
1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da
n. 6 assessori, tra cui il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti alla nomina di
consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano alle
sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e
non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e
intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.".