LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETA' COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA
Art. 3
Condizioni e modalita'
della partecipazione finanziaria regionale
1. La Regione puo' partecipare finanziariamente ai Fondi qualora:
a) aderiscano ad essi aziende agricole che complessivamente
rappresentino almeno un terzo della superficie provinciale investita
a pero;
b) il regolamento di gestione preveda che l'adesione delle aziende
agricole al Fondo e' vincolante per tre annate agrarie e comporta,
oltre al versamento della quota annuale di adesione, l'impegno ad
attuare tutte le prescrizioni fitosanitarie imposte dalla competente
struttura regionale;
c) la struttura regionale competente in materia fitosanitaria abbia
espresso parere favorevole al regolamento di gestione ovvero siano
trascorsi 30 giorni dal ricevimento di esso.
2. La Giunta regionale stabilisce il riparto delle risorse
disponibili tra i Fondi ai quali partecipa sulla base dei seguenti
parametri:
a) numero di ettari colpiti da Erwinia amylovora e sui quali sono
stati correttamente effettuati gli interventi di prevenzione;
b) rapporto tra il numero di ettari con impianti di pero e melo
iscritti al Fondo rispetto alla superficie complessiva provinciale
investita a pero.
3. La Giunta regionale stabilisce altresi' le modalita', da parte
degli Enti gestori, di rendicontazione annuale dell'utilizzo delle
risorse finanziarie assegnate.