LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETA' COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna si propone di
incentivare le misure di prevenzione nei confronti del batterio
fitopatogeno Erwinia amylovora e di aiutare finanziariamente,
nell'ambito di un programma di controllo della malattia attuato a
livello nazionale e regionale, le aziende frutticole che hanno subito
danni da tale batterio.
2. Per realizzare le finalita' di cui al comma 1 la Regione e'
autorizzata ad utilizzare proprie risorse per la partecipazione a
Fondi di solidarieta' costituiti, uno per provincia, su iniziativa
delle Organizzazioni professionali ovvero delle Organizzazioni dei
produttori.