REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 1916

Modifiche ed integrazioni al Programma pluriennale (1998/2000) degli interventi nel settore del commercio ai sensi della L.R. 41/97

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del                   
commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese               
minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre              
1994, n. 49";                                                                   
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio           
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" ed in               
particolare gli artt. 8, 9, 17 e 18, recanti modifiche alla suddetta            
L.R. 41/97;                                                                     
richiamata la deliberazione n. 936 del 15 giugno 1998, esecutiva ai             
sensi di legge, recante il Programma pluriennale (1998/2000) degli              
interventi nel settore del commercio ai sensi della L.R. 41/97;                 
ravvisata l'opportunita' di procedere ad un adeguamento del suddetto            
Programma pluriennale, in considerazione delle modifiche ed                     
integrazioni apportate alla L.R. 41/97 con la summenzionata L.R.                
14/99 nonche' ad una modifica del medesimo al fine di realizzare una            
semplificazione delle procedure di rendicontazione dei contributi,              
onde rendere maggiormente efficace l'intervento regionale di che                
trattasi;                                                                       
ritenuto pertanto di dover integrare e modificare la propria                    
deliberazione n. 936 del 15 giugno 1998 per le sole parti relative al           
recepimento delle modifiche ed integrazioni stabilite della L.R.                
14/99, nonche' alle procedure di rendicontazione e liquidazione dei             
contributi;                                                                     
richiamata inoltre la deliberazione n. 877 dell'1 giugno 1999 con la            
quale sono stati fissati al 30 ottobre 1999 i termini per la                    
presentazione delle domande relative alla legge di che trattasi;                
considerato:                                                                    
- che con l'entrata in vigore della suddetta L.R. 14/99 i Centri di             
assistenza tecnica alle imprese di cui all'art. 23 del DLgs 114/98              
possono essere beneficiari dei contributi di che trattasi;                      
- che le modalita' di autorizzazione ai centri di assistenza tecnica            
sono state definite con atto n. 1800 del 5 ottobre 1999;                        
ravvisata pertanto l'opportunita' di stabilire, per l'esercizio in              
corso, il 30 novembre 1999 quale termine per la presentazione delle             
domande ai fini dei contributi di cui alla L.R. n. 41 del 1997 da               
parte dei Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs              
114/98, a integrazione di quanto stabilito nella summenzionata                  
deliberazione 877/99;                                                           
richiamata la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                  
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla                      
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,              
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                             
- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio                     
Programmazione della distribuzione commerciale, ing. Roberto Donati,            
in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi                  
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                   
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) i punti nn. 2; 2.1; 2.5; 2.8; 3; 3.1; 3.4; 3.6; 3.9; 4.1; 4.6                
della deliberazione n. 936 del 15 giugno 1998 risultano sostituiti              
dai seguenti per le motivazioni espresse in premessa e che qui si               
intendono integralmente riportate:                                              
"2. Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete             
commerciale                                                                     
In attuazione all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c) dell'art. 10,            
della L.R. 41/97 e successive modificazioni la Regione concede                  
contributi in conto capitale per:                                               
1) la realizzazione di iniziative di riqualificazione e di                      
valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri             
storici con priorita' alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e           
ad aree urbane a vocazione commerciale, con particolare riferimento a           
progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, predisposti ai           
sensi dell'art. 8 della L.R. 14/99;                                             
2) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali.                     
Le iniziative di cui al precedente punto 1) debbono essere promosse a           
seguito dell'avvenuta concertazione tra i soggetti pubblici e                   
privati, singoli e associati, interessati. Strumenti fondamentali di            
queste forme di concertazione possono essere accordi, convenzioni,              
intese assunti ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti           
(Legge 142/90, Legge 127/97; L.R. 30/96 ecc.).                                  
Le Province possono promuovere e partecipare ai progetti in                     
collaborazione con i Comuni.                                                    
In particolare possono promuovere presso i Comuni e gli operatori               
privati delle azioni di promozione finanziabili ai sensi della Legge            
7 agosto 1997, n. 266.                                                          
Le iniziative di cui al punto 1), che debbono consistere in un                  
insieme sistematico e coordinato di interventi finalizzati alla                 
valorizzazione commerciale dell'area prescelta, possono                         
ricomprendere:                                                                  
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla               
valorizzazione commerciale dell'area prescelta;                                 
b) le opere di riqualificazione e di ammodernamento dei punti di                
vendita all'interno dell'area;                                                  
c) il miglioramento dell'arredo urbano;                                         
d) il coordinamento e la gestione delle attivita' concernenti                   
iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali,             
saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie.                              
Dette iniziative, se coordinate con ulteriori interventi relativi               
alla mobilita', riqualificazione urbana ecc., finanziati con altre              
leggi regionali o con altri fondi hanno titolo di priorita'.".                  
"2.1 Soggetti beneficiari                                                       
a) I consorzi e le societa' anche in forma cooperativa, o gruppi di             
operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente                    
convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie              
imprese, eventualmente con la partecipazione di Enti locali;                    
b) Enti locali convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme           
associate;                                                                      
c) i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114.                                                             
All'atto della domanda il richiedente dovra' fornire le necessarie              
informazioni in merito alla propria ragione sociale e forma                     
giuridica, alla sede legale e al numero degli addetti. Detti consorzi           
o societa', anche in forma cooperativa, o gruppi devono essere                  
costituiti da imprese aventi ciascuna un numero complessivo di                  
addetti non superiore a quaranta: per addetti si intendono sia i                
collaboratori che i lavoratori subordinati impiegati a tempo pieno e            
indeterminato. I requisiti debbono essere posseduti al momento di               
presentazione della domanda, anche per gli interventi per i quali si            
applica la retroattivita'.                                                      
Eventuali modifiche societarie o variazioni apportate al progetto               
successivamente alla data di inoltro dovranno essere comunicate ai              
competenti uffici regionali, pena la revoca dei contributi                      
concessi.".                                                                     
"2.5 Priorita'                                                                  
La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione delle                
graduatorie relative, deve tenere conto dei seguenti elementi:                  
- inserimento dell'intervento nell'ambito di un Progetto di                     
valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della               
L.R. 5 luglio 1999, n. 14;                                                      
- localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le               
caratteristiche indicate all'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs                
114/98;                                                                         
- importo degli investimenti attivati complessivamente dagli                    
operatori privati e pubblici nell'area oggetto di intervento;                   
- sistematicita' ed organicita' degli interventi proposti;                      
- rapporto fra numero di imprese richiedenti e imprese presenti                 
nell'area interessata dal progetto; per la sola realizzazione degli             
interventi nelle aree mercatali tale quota dovra' essere almeno del             
60% degli operatori.".                                                          
"2.8 Erogazione dei contributi                                                  
La liquidazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione           
a seguito dell'invio alla Regione, entro 180 giorni dalla                       
comunicazione dell'avvenuta concessione dei contributi o, in caso di            
interventi ancora da ultimare o da realizzare, entro 180 giorni dal             
termine della realizzazione dell'intervento, della seguente                     
documentazione:                                                                 
a) una relazione tecnica, a firma del legale rappresentante                     
dell'azienda, che illustri le modalita' di attuazione                           
dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati            
conseguiti;                                                                     
b) documentazione giustificativa delle spese ammesse a contributo,              
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma           
del legale rappresentante dell'azienda riportante un rendiconto                 
analitico delle voci di spesa sostenute e resa utilizzando il                   
fac-simile Allegato lett. F) alla presente deliberazione. Tale                  
rendiconto consiste nell'elenco delle fatture pagate con numero, data           
di emissione, causale, ragione sociale del fornitore, importo, data             
della quietanza di ciascuna fattura e totale delle spese sostenute.             
Al suddetto elenco vanno allegate le copie delle fatture o di altri             
regolari documenti di spesa.                                                    
I titoli di spesa devono essere intestati al soggetto attuatore e               
riferiti all'iniziativa oggetto del contributo.                                 
Nel caso il beneficiario del contributo sia l'Ente locale la                    
liquidazione avverra' dietro presentazione di idonea rendicontazione            
accompagnata da una relazione che illustri le modalita' di attuazione           
dell'intervento.                                                                
Qualora le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori al             
preventivo, il contributo verra' proporzionalmente ridotto.                     
Il contributo concesso sara' revocato qualora il beneficiario non               
provveda all'invio della documentazione tecnica e di spesa entro il             
termine di 24 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione a               
contributo.".                                                                   
"3. Progetti per l'assistenza tecnica                                           
In attuazione dell'art. 3, comma 3, lettere d), h) e i) della L.R.              
41/97 e successive modifiche la Regione concede contributi in conto             
capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, della                    
progettazione e dell'innovazione tecnologica e organizzativa, per la            
promozione di esercizi commerciali polifunzionali e per lo sviluppo             
del commercio elettronico.".                                                    
"3.1 Soggetti beneficiari                                                       
- Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree              
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico             
di alimenti e bevande;                                                          
- le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi            
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad             
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti                
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il              
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale            
sociale di Enti locali;                                                         
- i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31 marzo           
1998, n. 114.                                                                   
All'atto della domanda l'impresa dovra' fornire le necessarie                   
informazioni in merito alla propria forma giuridica e denominazione o           
ragione sociale, alla sede legale e al numero degli addetti. Per                
addetti si intendono sia i collaboratori che i lavoratori subordinati           
impiegati a tempo pieno e indeterminato.                                        
I requisiti debbono essere posseduti al momento di presentazione                
della domanda, anche per gli interventi per i quali si applica la               
retroattivita'.                                                                 
Eventuali modifiche societarie, o variazioni apportate al progetto              
successivamente alla data di inoltro della domanda dovranno essere              
comunicate ai competenti uffici regionali, pena la revoca dei                   
contributi concessi.".                                                          
"3.4 Caratteristiche di progetti                                                
I progetti riguardano:                                                          
a) assistenza tecnica a carattere continuativo;                                 
b) assistenza tecnica finalizzata a interventi specifici, con                   
particolare riferimento a: 1) sviluppo di analisi e di servizi di               
supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme             
associate; 2) interventi a favore delle singole imprese, per                    
l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e                
nelle tecniche di vendita o di ristorazione; 3) interventi, a favore            
delle singole imprese, per analisi di mercato, innovazioni della                
gestione aziendale, logistica, analisi di produttivita' e strategie             
di marketing aziendale finalizzati anche alla specializzazione                  
aziendale; 4) costituzione e aggiornamento di banche dati,                      
indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione                         
interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie           
imprese commerciali; 5) interventi riguardanti l'attivazione di                 
esercizi polifunzionali; 6) iniziative a sostegno dell'introduzione e           
dello sviluppo del commercio elettronico.".                                     
"3.6 Priorita'                                                                  
Sono considerati prioritari i progetti riferiti agli interventi di              
cui al comma 2 dell'art. 11 della Legge 41/97 secondo il seguente               
ordine decrescente, garantendo tuttavia la finanziabilita' di tutte             
le tipologie di intervento:                                                     
1) attivazione delle iniziative a carattere continuativo per                    
l'assistenza tecnica alle imprese;                                              
2) attivazione di esercizi polifunzionali ai sensi dell'art. 9 della            
L.R. 14/99;                                                                     
3) interventi per l'introduzione e lo sviluppo del commercio                    
elettronico;                                                                    
4) sviluppo di analisi e di servizi di supporto riguardanti la                  
riqualificazione e la costituzione di forme associative;                        
5) interventi, a favore delle singole imprese, per analisi di                   
mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di            
produttivita' e strategie di marketing aziendale finalizzati anche              
alla specializzazione aziendale;                                                
6) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla                
elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della            
assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali;                    
7) interventi, a favore delle singole imprese, per l'introduzione di            
innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di                
vendita o di ristorazione.".                                                    
"3.9 Erogazione dei contributi                                                  
La liquidazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione           
a seguito dell'invio alla Regione, entro 180 giorni dalla                       
comunicazione dell'avvenuta concessione dei contributi o, in caso di            
interventi ancora da ultimare o da realizzare, entro 180 giorni dal             
termine della realizzazione dell'intervento, della seguente                     
documentazione:                                                                 
a) una relazione tecnica, a firma del legale rappresentante                     
dell'azienda, che illustri le modalita' di attuazione                           
dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati            
conseguiti;                                                                     
b) documentazione giustificativa delle spese ammesse a contributo,              
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'                   
riportante un rendiconto analitico delle voci di spesa sostenute e              
resa utilizzando il fac-simile Allegato lett. F) alla presente                  
deliberazione. Tale rendiconto consiste nell'elenco delle fatture               
pagate con numero, data di emissione, causale, ragione sociale del              
fornitore, importo, data della quietanza di ciascuna fattura e totale           
delle spese sostenute. Al suddetto elenco vanno allegate le copie               
delle fatture o di altri regolari documenti di spesa.                           
I titoli di spesa devono essere intestati al soggetto attuatore e               
riferiti all'iniziativa oggetto del contributo.                                 
Qualora le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori al             
preventivo, il contributo verra' proporzionalmente ridotto.                     
Il contributo concesso sara' revocato qualora il beneficiario non               
provveda all'invio della documentazione tecnica e di spesa entro il             
termine di 24 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione a               
contributo.".                                                                   
"4.1 Soggetti beneficiari                                                       
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree             
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico             
di alimenti e bevande;                                                          
b) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi           
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad             
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti                
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il              
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale            
sociale di Enti locali;                                                         
c) i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114.                                                             
I requisiti debbono essere posseduti al momento di presentazione                
della domanda anche per gli interventi per i quali si applica la                
retroattivita'.                                                                 
All'atto della domanda l'impresa dovra' fornire le necessarie                   
informazioni in merito alla propria forma giuridica, denominazione o            
ragione sociale, alla sede legale, al numero di addetti e, per le               
domande specifiche, al modello di sistema di qualita' che si intende            
realizzare e al programma operativo di attuazione del sistema, con              
l'indicazione dei singoli interventi e dei relativi costi e tempi di            
esecuzione.                                                                     
Per addetti si intendono sia i collaboratori che i lavoratori                   
subordinati impiegati a tempo pieno e indeterminato.                            
Eventuali modifiche societarie, o variazioni apportate al progetto              
successivamente alla data di inoltro della domanda dovranno essere              
comunicate ai competenti uffici regionali, pena la revoca dei                   
contributi concessi.".                                                          
"4.6 Modalita' di rendicontazione e liquidazione                                
La liquidazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione           
a seguito dell'invio alla Regione, entro 180 giorni dalla                       
comunicazione dell'avvenuta concessione dei contributi o, in caso di            
interventi ancora da ultimare o da realizzare, entro 180 giorni dal             
termine della realizzazione dell'intervento di:                                 
a) una relazione tecnica, a firma del legale rappresentante                     
dell'azienda, che illustri le modalita' di attuazione                           
dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati            
conseguiti;                                                                     
b) la documentazione giustificativa delle spese ammesse a contributo            
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'                   
riportante un rendiconto analitico delle voci di spesa sostenute e              
reso utilizzando il fac-simile Allegato lett. G) alla presente                  
deliberazione. Tale rendiconto consiste nell'elenco delle fatture               
pagate con numero, data di emissione, causale, ragione sociale del              
fornitore, importo, data della quietanza di ciascuna fattura e totale           
delle spese sostenute.                                                          
Al suddetto elenco vanno allegate le copie delle fatture o di altri             
regolari documenti di spesa.I titoli di spesa devono essere intestati           
al soggetto attuatore e riferiti all'iniziativa oggetto del                     
contributo.                                                                     
Qualora le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori al             
preventivo, il contributo verra' proporzionalmente ridotto.                     
Il contributo regionale concesso viene revocato qualora il soggetto             
beneficiario non realizzi l'intervento ammesso a contributo entro due           
anni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo,              
nonche' nel caso in cui la realizzazione sia non conforme al progetto           
presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla presente                     
normativa.                                                                      
Nel caso di contributi per la certificazione deve essere allegata               
copia autenticata dell'attestato di avvenuta certificazione,                    
rilasciato da parte di un organismo nazionale o internazionale                  
accreditato.                                                                    
Nel caso di contributi per i sistemi di qualita' aziendale deve                 
essere allegata la relazione di valutazione svolta da parte degli               
organismi di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 41/97.";                    
2) sono inseriti i seguenti punti:                                              
"3.10 Operazioni di leasing                                                     
Qualora nel progetto siano comprese operazioni di leasing, l'importo            
ammissibile a contributo e' determinato rispetto al valore                      
commerciale del bene oggetto del contratto al netto degli interessi e           
delle spese accessorie relative all'operazione di leasing.                      
Per la liquidazione, occorre presentare come documentazione                     
giustificativa dell'importo ammesso a contributo:                               
- contratto di locazione finanziaria in originale o in copia                    
autentica ai sensi di legge;                                                    
- copia della bolla di consegna e dell'accettazione rilasciata su               
moduli della societa' locatrice;                                                
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal             
legale rappresentante, contenente l'impegno al riscatto del bene,               
pena la revoca del contributo concesso;                                         
- copia delle fatture relative ai canoni di locazione sostenuti e per           
un importo non inferiore al 30% del costo complessivo                           
dell'operazione;                                                                
- copia della fattura di acquisto del bene da parte della societa' di           
leasing.".                                                                      
"4.6) bis Operazioni di leasing                                                 
Qualora nel progetto siano comprese operazioni di leasing, l'importo            
ammissibile a contributo e' determinato rispetto al valore                      
commerciale del bene oggetto del contratto al netto degli interessi e           
delle spese accessorie relative all'operazione di leasing.                      
Per la liquidazione, occorre presentare come documentazione                     
giustificativa dell'importo ammesso a contributo:                               
- contratto di locazione finanziaria in originale o in copia                    
autentica ai sensi di legge;                                                    
- copia della bolla di consegna e dell'accettazione rilasciata su               
moduli della societa' locatrice;                                                
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal             
legale rappresentante, contenente l'impegno al riscatto del bene,               
pena la revoca del contributo concesso;                                         
- copia delle fatture relative ai canoni di locazione sostenuti e per           
un importo non inferiore al 30% del costo complessivo                           
dell'operazione;                                                                
- copia della fattura di acquisto del bene da parte della societa' di           
leasing.";                                                                      
3) gli allegati B), C), D), E), F) e G) sono sostituiti dai seguenti:           
(seguono Allegati)                                                              
*** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.          
4) i termini per la presentazione delle domande di                              
contributo ai sensi della L.R. 41/99, da parte dei Centri di                    
assistenza tecnica, sono fissati, per l'anno 1999, al 30 novembre,              
per le motivazioni espresse in premessa;                                        
5) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione.                                                        

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