LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 33
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 E PLURIENNALE 1999-2001 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 5
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.
17 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio 1999, ed imputato al Cap. 06500 e'
aumentato di Lire 35.293.000.000 (Euro 18.227.313,34).
2. Le disposizioni recate dal comma 2 dell'art. 17 della L.R. 28
aprile 1999, n. 6 sono soppresse.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
comma 7 dell'art. 17 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, e' ridefinito
in Lire 90.411.603.068 (Euro 46.693.696,16).
NOTE ALL'ART. 5
Primo comma
1) Il testo del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6,
concernente Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'anno finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001, era il
seguente:
"Art. 17
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 1999 entro i limiti di cui al
comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 878.100.000.000
(Euro 453.500.803,09).
omissis".
Secondo comma
2) Il testo del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6,
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 17
omissis
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 1999 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Lire 281.500.000.000 (Euro 145.382.617,09) gia' autorizzati dall'art.
17 della L.R. 23 aprile 1998, n.14 come modificato dall'art. 7 della
L.R. 6 novembre 1998, n. 36, a seguito della mancata stipulazione
degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1998. Tale rinnovo di
autorizzazione fa riferimento, per quanto concerne le spese
d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla
dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.
omissis".
Terzo comma
3) Il testo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6,
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 17
omissis
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 119.395.621.134 (Euro 61.662.692,26) a partire
dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario
2014.
omissis".