LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 33
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 E PLURIENNALE 1999-2001 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario
1999 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta aumentato di Lire 620.476.844.718
(Euro 320.449.547,18) quanto alla previsione di competenza, e
aumentato di Lire 1.802.980.067.067 (Euro 931.161.494,56) quanto alla
previsione di cassa.
NOTA AL TITOLO
1) Il testo dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 37 - Assestamento di bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge
l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede
all'aggiornamento degli elementi di cui al punto 1 del secondo comma
- residui presunti al termine dell'esercizio precedente - ed ed terzo
comma - saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza
iniziale presunta di cassa - del precedente articolo 16; nonche' alle
variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di
equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti
art. 19 e 20.
L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e subordinata alla
approvazione del rendiconto generale della Regione.".