REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 33

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 E PLURIENNALE 1999-2001 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario           
1999 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.            
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di           
previsione delle entrate risulta aumentato di Lire 620.476.844.718              
(Euro 320.449.547,18) quanto alla previsione di competenza, e                   
aumentato di Lire 1.802.980.067.067 (Euro 931.161.494,56) quanto alla           
previsione di cassa.                                                            
NOTA AL TITOLO                                                                  
1) Il testo dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente           
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 37 - Assestamento di bilancio                                             
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge                    
l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede                       
all'aggiornamento degli elementi di cui al punto 1 del secondo comma            
- residui presunti al termine dell'esercizio precedente - ed ed terzo           
comma - saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza                
iniziale presunta di cassa - del precedente articolo 16; nonche' alle           
variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di              
equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti            
art. 19 e 20.                                                                   
L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e subordinata alla            
approvazione del rendiconto generale della Regione.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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