COMUNICATO
Pronuncia di asservimento dell'area occorrente per interventi di collegamento alla fognatura nera in localita' Mandriole e Sant'Alberto - Carraia Ghetti
Con determinazione dirigenziale DJ n. 34 del 18/6/1999, e' stata
disposta, a favore del Comune di Ravenna, per la realizzazione del
collegamento alla fognatura nera in localita' Mandriole e
Sant'Alberto, l'imposizione di servitu' delle aree cosi' distinte.
Comune censuario: Ravenna
Proprietari:
A) Babini Guido e Ugo, Pasi Domenica (proprietari 1/3 ciascuno) area
distinta al NCT Ravenna - Sezione Sant'Alberto - foglio 36, mappale
257, servitu' ml. 125 x 5 = mq. 625;
B) Piani Alberta area distinta al NCT Ravenna - Sezione Sant'Alberto
- foglio 36, mappale 669, servitu' ml. 29 x 5 = mq. 145; mappale 670,
servitu' ml. 2 x 5 = mq. 10;
C) Piani Paride e Ciani Colomba area distinta al NCEU Ravenna -
Sezione Sant'Alberto - foglio 36, mappale 846, servitu' ml. 33 x 5 =
mq. 165
D) Canducci Eugenio area distinta al NCT Ravenna - Sezione
Sant'Alberto - foglio 36, mappale 816, servitu' ml. 55 x 5 = mq. 275.
Le condizioni della servitu' sono le seguenti:
a) servitu' permanente: ml. 1+4 per parte dell'asse dell'impianto
come da allegato grafico;
b) la servitu' viene posta per la posa della condotta ad una
profondita' minima ml. 1,00 e per la posa dei relativi accessori
quali pozzetti di ispezione, di sfiato o manufatti in genere, fuori
terra;
c) il terreno interessato all'intervento rimarra' appartenente al
legittimo proprietario a tutti gli effetti ed il Comune di Ravenna
non potra' avvalersi, ne' al presente, ne' al futuro, di alcun
diritto di dominio totale o parziale nei suoi riguardi;
d) il proprietario del terreno per essere sollevato da ogni e
qualsivoglia responsabilita' per danni causati alla condotta, da lui
medesimo o da terzi, dovra' usare la normale diligenza escludendo
dolo o colpa grave;
e) e' data liberta' al Comune di Ravenna di accesso alla fascia
asservita per qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione o
allacciamento previo avviso alla proprieta';
f) il proprietario del terreno ha l'obbligo di lasciare la zona
interessata dalla servitu' permanente ad uso agrario-prativo, con
esclusione di qualsiasi piantagione di alberi ad alto fusto ed e'
fatto divieto di edificare;
g) la conseguente servitu' coattiva si intende valida alle stesse
condizioni anche per eventuali successori ed aventi causa della ditta
proprietaria.
IL DIRIGENTE
V. Bazzi