COMUNICATO
Modifica Statuto comunale
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale 11/6/1991, n. 52 -
modificato con deliberazione n. 7 del 12/3/1992 e successivamente
modificato con deliberazioni del Consiglio comunale 15/19, 45/95 e
60/95. Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del
18/9/1999, controllato dal CORECO nella seduta del 28/9/1999, prot.
7902
Art. 23 - Composizione
"La Giunta comunale e' composta dal Sindaco che la convoca e la
presiede e da 6 Assessori, nominati dal Sindaco e che possono essere
scelti tutti o in parte a sua discrezione tra cittadini non facenti
parte del Consiglio, purche' in possesso dei requisiti di
compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consiglieri e in
possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale. Non possono far parte della Giunta il
coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al
III grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del Comune.".
IL VICESEGRETARIO
Agostino Tosi