DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 392
Depubblicizzazione, attribuzione personalita' giuridica privata ed approvazione modifiche statutarie ex IPAB "Asilo infantile Caduti in guerra" di Villanova sull'Arda (Piacenza)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Viste:
- la sentenza della Corte costituzionale 396/88;
- la L.R. 1 giugno 1992, n. 27;
preso atto:
- dell'istanza in data 24 luglio 1999, con cui il Presidente
dell'IPAB "Asilo infantile caduti in guerra" avente sede in Villanova
sull'Arda (Piacenza) chiede che la Regione Emilia-Romagna riconosca
all'Ente natura giuridica privata ed approvi alcune modifiche
apportate allo statuto vigente;
- che l'istanza di cui sopra risulta formulata in relazione ad
analoga deliberazione n. 62 adottata dall'Assemblea dei soci nella
seduta del 22 luglio 1999 (pubblicata senza seguito di opposizioni
all'Albo pretorio comunale), motivata dal fatto che l'Ente di cui
trattasi venne a suo tempo incluso negli elenchi delle IPAB da
escludere dal trasferimento ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del DPR
6l6/77;
- che il nominativo dell'Ente in oggetto venne incluso nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 1978
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978) con
cui venne approvato l'elenco n. 11 delle "Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai
Comuni in quanto svolgono in modo precipuo attivita' inerenti alla
sfera educativo-religiosa";
- che l'Ente stesso, all'epoca, svolgeva attivita' di scuola materna
e tale attivita' svolge tuttora, cosi' come risulta dall'ultimo conto
consuntivo deliberato (relativo all'esercizio finanziario 1997),
nonche' dal testo della succitata deliberazione 62/99;
- della deliberazione n. 55 del 9 agosto 1999, con cui la Giunta
comunale di Villanova sull'Arda esprime parere favorevole alla
depubblicizzazione dell'IPAB in oggetto;
considerato, pertanto, che l'IPAB di cui trattasi puo' essere
depubblicizzata in quanto riconducibile alla fattispecie prevista
dall'art. 5, comma 3, lett. a) della succitata L.R. 27/92;
preso atto della nota in data 11 ottobre 1991 prot. n.200/4662/14.2,
con cui il Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri chiarisce che gli Enti che gestiscono
strutture scolastiche possono essere riconosciuti quali persone
giuridiche private con provvedimento regionale qualora perseguano "le
proprie finalita' nell'ambito dell'assistenza.... atteso che, ai
sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge n.6972 del 1890, l'attivita'
di istruzione poteva sempre rientrare nell'ambito dell'assistenza";
riscontrato pertanto che il medesimo Ente possa essere giuridicamente
riconosciuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 del
Codice civile, 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e 4 della L.R. 23
novembre 1987, n. 35 in considerazione della dichiarata natura
assistenziale dell'attivita' svolta, nonche' della sua consistenza
patrimoniale (valutata, al 31 dicembre 1997, in Lire 414.000.000
circa);
preso atto della deliberazione n. 67 del 17 settembre 1999,
pubblicata senza seguito di opposizioni all'Albo pretorio comunale,
con cui l'Assemblea dei soci dell'Ente in oggetto ha determinato di
recepire le osservazioni formulate dalla Giunta comunale di Villanova
sull'Arda con la citata deliberazione 55/99 relativamente alla
composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso e,
conseguentemente:
1) modifica le determinazioni adottate con la suindicata
deliberazione 62/99 in merito all'art. 3 dello statuto;
2) nell'occasione, modifica anche l'art. 9 dello statuto vigente;
ritenuta l'opportunita' di approvare le modifiche dello statuto
vigente cosi' risultanti e che qui di seguito si riportano per
maggiore chiarezza:
a) l'ultimo comma della premessa storica viene cosi' sostituito;
"Gia' Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l'Ente ha
assunto natura giuridica privatistica ai sensi dell'art. 12 del
Codice civile con decreto del Presidente della Giunta della Regione
Emilia-Romagna";
b) all'art. 3: b.1) al secondo comma le parole "il parroco di
Villanova sull'Arda, con funzioni di Presidente e il parroco della
frazione di Cignano, con funzioni di vice Presidente" vengono
sostituite con "il parroco pro-tempore di Villanova sull'Arda, con
funzioni di Presidente e il parroco pro-tempore della frazione di
Cignano"; b.2) dopo il terzo comma viene inserito un comma cosi'
formulato: "Il vice Presidente viene eletto dal Consiglio di
amministrazione tra i suoi membri"; b.3) all'ultimo comma le parole
"Presidente e Consiglieri" vengono sostituite con "Presidente, vice
Presidente e Consiglieri)";
c) l'ultimo comma dell'art. 6 viene cosi' sostituito: "I Consiglieri
hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla trattazione ed
alle deliberazioni che li riguardino personalmente, oppure riguardino
il loro coniuge o parenti o affini fino al quarto grado, oppure
riguardino interessi di Enti della cui Amministrazione i Consiglieri
facciano parte";
d) all'art. 7: d.1) il secondo comma viene cosi' sostituito: "I
verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, sottoscritti
dal Segretario stesso e da chi ha presieduto la riunione"; d.2) al
terzo comma vengono eliminate le parole "Essi sono pubblicati nei
termini e modi di legge";
e) all'art. 9: e.1) il primo comma viene cosi' sostituito: "Sono soci
gli Enti, le Associazioni e le persone maggiorenni che ne facciano
richiesta, che godono dei diritti civili, che condividono e
sostengono l'indirizzo educativo-pedagogico di ispirazione cristiana
tipico dell'Ente e si obblighino, mediante sottoscrizione, a versare
annualmente la quota associativa proposta dal Consiglio di
amministrazione e approvata dall'Assemblea dei soci. Le domande di
adesione dei nuovi soci dovranno essere accolte dall'Assemblea dei
soci"; e.2) il secondo comma viene eliminato; e.3) al sesto comma
(divenuto quinto) le parole "ai commi 1 e 2" vengono sostituite con
"al comma 1";
f) all'art. 11: f.1) al primo comma vengono eliminate le parole
"esazione e"; f.2) il secondo comma viene cosi' sostituito: "I
pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente e del
Segretario";
g) all'art. 12 le parole "emanati dagli organi competenti e vigenti
in materia di IPAB ed in materia scolastica" vengono sostituite con
"vigenti in materia scolastica, nonche' le disposizioni di cui agli
artt. 12 e seguenti del Codice civile";
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Servizi socio-sanitari, dr. Graziano Giorgi in merito alla
regolarita' tecnica del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, VI
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della
Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Politiche sociali, dr. Francesco Cossentino in merito alla
legittimita' del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, VI comma
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;
decreta:
1) e' accolta l'istanza formulata con deliberazione dell'Assemblea
dei soci 62/99 dall'IPAB "Asilo infantile Caduti in guerra" avente
sede in Villanova sull'Arda (Piacenza), che conseguentemente perde la
natura giuridica di IPAB ed assume la natura di persona giuridica
privata ai sensi dell'art. 12 del Codice civile;2) sono approvate le
modificazioni statutarie dell'Ente di cui sopra indicate in premessa
e che qui si intendono integralmente riportate.
Il presente decreto verra' pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani