REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 392

Depubblicizzazione, attribuzione personalita' giuridica privata ed approvazione modifiche statutarie ex IPAB "Asilo infantile Caduti in guerra" di Villanova sull'Arda (Piacenza)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Viste:                                                                          
- la sentenza della Corte costituzionale 396/88;                                
- la L.R. 1 giugno 1992, n. 27;                                                 
preso atto:                                                                     
- dell'istanza in data 24 luglio 1999, con cui il Presidente                    
dell'IPAB "Asilo infantile caduti in guerra" avente sede in Villanova           
sull'Arda (Piacenza) chiede che la Regione Emilia-Romagna riconosca             
all'Ente natura giuridica privata ed approvi alcune modifiche                   
apportate allo statuto vigente;                                                 
- che l'istanza di cui sopra risulta formulata in relazione ad                  
analoga deliberazione n. 62 adottata dall'Assemblea dei soci nella              
seduta del 22 luglio 1999 (pubblicata senza seguito di opposizioni              
all'Albo pretorio comunale), motivata dal fatto che l'Ente di cui               
trattasi venne a suo tempo incluso negli elenchi delle IPAB da                  
escludere dal trasferimento ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del DPR             
6l6/77;                                                                         
- che il nominativo dell'Ente in oggetto venne incluso nel decreto              
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 1978              
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978) con           
cui venne approvato l'elenco n. 11 delle "Istituzioni pubbliche di              
assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai             
Comuni in quanto svolgono in modo precipuo attivita' inerenti alla              
sfera educativo-religiosa";                                                     
- che l'Ente stesso, all'epoca, svolgeva attivita' di scuola materna            
e tale attivita' svolge tuttora, cosi' come risulta dall'ultimo conto           
consuntivo deliberato (relativo all'esercizio finanziario 1997),                
nonche' dal testo della succitata deliberazione 62/99;                          
- della deliberazione n. 55 del 9 agosto 1999, con cui la Giunta                
comunale di Villanova sull'Arda esprime parere favorevole alla                  
depubblicizzazione dell'IPAB in oggetto;                                        
considerato, pertanto, che l'IPAB di cui trattasi puo' essere                   
depubblicizzata in quanto riconducibile alla fattispecie prevista               
dall'art. 5, comma 3, lett. a) della succitata L.R. 27/92;                      
preso atto della nota in data 11 ottobre 1991 prot.  n.200/4662/14.2,           
con cui il Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del               
Consiglio dei Ministri chiarisce che gli Enti che gestiscono                    
strutture scolastiche possono essere riconosciuti quali persone                 
giuridiche private con provvedimento regionale qualora perseguano "le           
proprie finalita' nell'ambito dell'assistenza.... atteso che, ai                
sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge  n.6972 del 1890, l'attivita'            
di istruzione poteva sempre rientrare nell'ambito dell'assistenza";             
riscontrato pertanto che il medesimo Ente possa essere giuridicamente           
riconosciuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 del                 
Codice civile, 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e 4 della L.R. 23              
novembre 1987, n. 35 in considerazione della dichiarata natura                  
assistenziale dell'attivita' svolta, nonche' della sua consistenza              
patrimoniale (valutata, al 31 dicembre 1997, in Lire 414.000.000                
circa);                                                                         
preso atto della deliberazione n. 67 del 17 settembre 1999,                     
pubblicata senza seguito di opposizioni all'Albo pretorio comunale,             
con cui l'Assemblea dei soci dell'Ente in oggetto ha determinato di             
recepire le osservazioni formulate dalla Giunta comunale di Villanova           
sull'Arda con la citata deliberazione 55/99 relativamente alla                  
composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso e,               
conseguentemente:                                                               
1) modifica le determinazioni adottate con la suindicata                        
deliberazione 62/99 in merito all'art. 3 dello statuto;                         
2) nell'occasione, modifica anche l'art. 9 dello statuto vigente;               
ritenuta l'opportunita' di approvare le modifiche dello statuto                 
vigente cosi' risultanti e che qui di seguito si riportano per                  
maggiore chiarezza:                                                             
a) l'ultimo comma della premessa storica viene cosi' sostituito;                
"Gia' Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l'Ente ha               
assunto natura giuridica privatistica ai sensi dell'art. 12 del                 
Codice civile con decreto del Presidente della Giunta della Regione             
Emilia-Romagna";                                                                
b) all'art. 3: b.1) al secondo comma le parole "il parroco di                   
Villanova sull'Arda, con funzioni di Presidente e il parroco della              
frazione di Cignano, con funzioni di vice Presidente" vengono                   
sostituite con "il parroco pro-tempore di Villanova sull'Arda, con              
funzioni di Presidente e il parroco pro-tempore della frazione di               
Cignano"; b.2) dopo il terzo comma viene inserito un comma cosi'                
formulato: "Il vice Presidente viene eletto dal Consiglio di                    
amministrazione tra i suoi membri"; b.3) all'ultimo comma le parole             
"Presidente e Consiglieri" vengono sostituite con "Presidente, vice             
Presidente e Consiglieri)";                                                     
c) l'ultimo comma dell'art. 6 viene cosi' sostituito: "I Consiglieri            
hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla trattazione ed             
alle deliberazioni che li riguardino personalmente, oppure riguardino           
il loro coniuge o parenti o affini fino al quarto grado, oppure                 
riguardino interessi di Enti della cui Amministrazione i Consiglieri            
facciano parte";                                                                
d) all'art. 7: d.1) il secondo comma viene cosi' sostituito: "I                 
verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, sottoscritti             
dal Segretario stesso e da chi ha presieduto la riunione"; d.2) al              
terzo comma vengono eliminate le parole "Essi sono pubblicati nei               
termini e modi di legge";                                                       
e) all'art. 9: e.1) il primo comma viene cosi' sostituito: "Sono soci           
gli Enti, le Associazioni e le persone maggiorenni che ne facciano              
richiesta, che godono dei diritti civili, che condividono e                     
sostengono l'indirizzo educativo-pedagogico di ispirazione cristiana            
tipico dell'Ente e si obblighino, mediante sottoscrizione, a versare            
annualmente la quota associativa proposta dal Consiglio di                      
amministrazione e approvata dall'Assemblea dei soci. Le domande di              
adesione dei nuovi soci dovranno essere accolte dall'Assemblea dei              
soci"; e.2) il secondo comma viene eliminato; e.3) al sesto comma               
(divenuto quinto) le parole "ai commi 1 e 2" vengono sostituite con             
"al comma 1";                                                                   
f) all'art. 11: f.1) al primo comma vengono eliminate le parole                 
"esazione e"; f.2) il secondo comma viene cosi' sostituito: "I                  
pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente e del                  
Segretario";                                                                    
g) all'art. 12 le parole "emanati dagli organi competenti e vigenti             
in materia di IPAB ed in materia scolastica" vengono sostituite con             
"vigenti in materia scolastica, nonche' le disposizioni di cui agli             
artt. 12 e seguenti del Codice civile";                                         
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Servizi socio-sanitari, dr. Graziano Giorgi in merito alla                      
regolarita' tecnica del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, VI              
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della            
Giunta regionale 2541/95;                                                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Politiche sociali, dr. Francesco Cossentino in merito alla                      
legittimita' del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, VI comma               
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta           
regionale 2541/95;                                                              
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;                 
decreta:                                                                        
1) e' accolta l'istanza formulata con deliberazione dell'Assemblea              
dei soci 62/99 dall'IPAB "Asilo infantile Caduti in guerra" avente              
sede in Villanova sull'Arda (Piacenza), che conseguentemente perde la           
natura giuridica di IPAB ed assume la natura di persona giuridica               
privata ai sensi dell'art. 12 del Codice civile;2) sono approvate le            
modificazioni statutarie dell'Ente di cui sopra indicate in premessa            
e che qui si intendono integralmente riportate.                                 
Il presente decreto verra' pubblicato integralmente nel Bollettino              
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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