REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1999, n. 359

Modalita' per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti per interventi di riparazione con miglioramento sismico su edifici pubblici o di culto danneggiati dagli eventi sismici del 15/16 ottobre 1996 - L.R. 24/98

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Viste:                                                                          
- la L.R. n. 29 del 12 dicembre 1985 riguardante le "Norme generali             
sulle procedure di progettazione e di finanziamento di strutture e              
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da               
parte della Regione, di Province, Comuni, Comunita' Montane, Consorzi           
di Enti locali;                                                                 
- la Legge n. 61 del 30 marzo 1998 riguardante "Ulteriori interventi            
urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e                 
Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi";                           
- la L.R. n. 24 del 3 luglio 1998 relativa agli "Eventi calamitosi              
dell'anno 1996 in Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e                 
finanziarie per assicurare la realizzazione di ulteriori interventi             
di protezione civile nel territorio della Regione Emilia-Romagna. DL            
6/98, convertito con modifiche in Legge 61/98", ed in particolare               
l'art. 3, comma 9, che stabilisce che le modalita' per l'erogazione e           
la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli                   
interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del               
Presidente della Giunta regionale;                                              
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2475 del 19 novembre 1996           
che istituisce il Nucleo Tecnico specialistico;                                 
richiamate:                                                                     
- la delibera della Giunta regionale n. 2197 del 10 settembre 1996 di           
"Delega all'Assessore ai Programmi d'area, Qualita' edilizia, in                
materia di interventi di emergenza nel campo della protezione civile.           
LR 45/95";                                                                      
- la delibera della Giunta regionale n. 283 del 10 marzo 1999 che               
recita "Approvazione delle prescrizioni tecniche e parametri per gli            
interventi di riparazione con miglioramento sismico, di cui all'art.            
19, comma 2, della Legge 30 marzo 1998, n. 61, e dell'art. 3, comma             
4, della L.R. 3 luglio 1998, n. 24";                                            
- la delibera della Giunta regionale n. 984 del 16 giugno 1999 che              
recita "L.R. 24/98, art 3. Programma generale degli interventi di               
riparazione, con miglioramento sismico, su edifici pubblici e di                
culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre               
1996. Procedure di attuazione interventi";                                      
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Qualita' edilizia, ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarita'             
tecnica del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della              
L.R. 41/92;                                                                     
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale della                   
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,           
in merito alla legittimita' del presente decreto, ai sensi dell'art.            
4, comma 6, della L.R. 41/92;                                                   
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito alla                    
regolarita' contabile del presente decreto, ai sensi dell'art. 4,               
comma 6, della L.R. 41/92;                                                      
decreta:                                                                        
1) le procedure amministrative indicate nel presente atto saranno               
attivate contestualmente all'emanazione della delibera della Giunta             
regionale di rimodulazione del programma operativo prevista dalla               
stessa citata delibera 984/99; in corso d'opera potranno essere                 
disposte, con apposita delibera della Giunta regionale, variazioni e            
integrazioni del programma operativo;2) i soggetti attuatori non                
pubblici dovranno stipulare con il Servizio provinciale Difesa del              
suolo territorialmente competente la convenzione prevista al punto 9            
della citata delibera 984/99, sulla base della convenzione tipo di              
cui all'Allegato "A" al presente atto;                                          
3) di stabilire le seguenti modalita' di erogazione dei contributi              
con riferimento ai soggetti attuatori:                                          
a) Enti pubblici                                                                
Si procede all'erogazione con le modalita' previste dalla L.R. 29/85.           
Il soggetto attuatore presenta le richieste di liquidazione al                  
Servizio provinciale Difesa del suolo territorialmente competente.              
a.1) E' ammessa la richiesta di un acconto pari al 20% del                      
finanziamento previsto, a presentazione del verbale di consegna                 
lavori;                                                                         
a.2) le richieste delle liquidazioni successive, fino al 100% del               
finanziamento, debbono essere corredate dei seguenti documenti:                 
- certificato di pagamento vistato dalla direzione dei lavori e dal             
legale rappresentante dell'Ente;                                                
- dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che i documenti             
di spesa relativi ai certificati di pagamento, sono acquisiti agli              
atti dell'Ente stesso.                                                          
Alla richiesta del saldo deve essere allegato il certificato di fine            
lavori.                                                                         
I compensi ai professionisti o le acquisizioni di beni, non                     
ricompresi nel certificato di pagamento sono liquidati a                        
presentazione di fatture, note o, per le fattispecie che non                    
prevedono tali documenti, dei relativi titoli di pagamento vistati              
dal direttore dei lavori o del legale rappresentante dell'Ente.                 
Per i lavori in economia, i finanziamenti sono erogati con                      
riferimento al computo a misura dei lavori eseguiti effettuato dal              
direttore dei lavori e vistato dal legale rappresentante dell'Ente.             
I documenti sono inoltrati all'apposito "Nucleo regionale di gestione           
delle contabilita' speciali" dai Servizi provinciali Difesa del                 
suolo, corredati del visto attestante il rispetto delle norme del               
programma e di regolarita' di esecuzione.                                       
Entro 90 giorni dalla liquidazione del saldo del contributo, il                 
soggetto attuatore deve presentare al succitato "Nucleo regionale di            
gestione delle contabilita' speciali", direttamente o attraverso il             
Servizio provinciale Difesa del suolo, il certificato di regolare               
esecuzione.                                                                     
Per la presentazione del certificato di collaudo il termine e'                  
elevato a 180 giorni. Trascorso tale termine saranno avviate le                 
procedure per la revoca e il recupero del finanziamento erogato.                
b) Enti privati                                                                 
Per procedere all'erogazione il soggetto attuatore deve presentare,             
per stati di avanzamento lavori, le richieste al Servizio provinciale           
Difesa del suolo territorialmente competente o al Comune, secondo               
quanto previsto dall'art. 3 della convenzione di cui all'Allegato "A"           
del presente atto.                                                              
Le richieste devono essere corredate dei seguenti documenti:                    
- copia della convenzione di cui al punto 2) del presente atto;                 
- concessione edilizia comunale o dichiarazione di inizio attivita';            
- descrizione degli interventi realizzati, redatta dalla direzione              
lavori (stato d'avanzamento lavori), accompagnata dalla                         
documentazione contabile.                                                       
I compensi ai professionisti o le acquisizioni di beni, non                     
ricompresi nel certificato di pagamento sono liquidati a                        
presentazione di fatture, note o, per le fattispecie che non                    
prevedono tali documenti, dei relativi titoli di pagamento vistati              
dal direttore dei lavori o del legale rappresentante dell'Ente.                 
Per i lavori in economia, i finanziamenti sono erogati con                      
riferimento al computo a misura dei lavori eseguiti effettuato dal              
direttore dei lavori con perizia giurata.I documenti sono inoltrati             
all'apposito "Nucleo regionale di gestione delle contabilita'                   
speciali" dai Servizi provinciali Difesa del suolo o dai Comuni,                
corredati da:                                                                   
- visto del Responsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo              
ovvero del Sindaco, attestante il rispetto delle norme del programma            
e di regolarita' di esecuzione.                                                 
Alla richiesta del saldo deve essere allegato il certificato di                 
regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori;                            
4) le spese per indagini diagnostiche verranno liquidate                        
contestualmente alla erogazione del finanziamento;                              
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
ALLEGATO "A"                                                                    
Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti ecclesiastici o            
soggetti privati proprietari di edifici pubblici e di culto                     
danneggiati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 per gli               
interventi di riparazione con miglioramento sismico (delibera della             
Giunta regionale n. 984 del 16 giugno 1999)                                     
Premesso:                                                                       
- che con DL n. 6 del 30 gennaio 1996, convertito con modificazioni             
in Legge n. 61 del 30 marzo 1998, sono stati previsti i necessari               
finanziamenti per gli interventi di riparazione e miglioramento                 
sismico per gli edifici pubblici e di culto danneggiati nelle zone              
dell'Emilia-Romagna colpite dal sisma nei giorni 15 e 16 ottobre                
1996;                                                                           
- che la Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 24 del 3 luglio 1998, ha            
provveduto a disciplinare la realizzazione degli interventi in                  
oggetto;                                                                        
- che la Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta  n.283 del            
10 marzo 1999 ha definito i parametri tecnici per la realizzazione              
degli interventi in oggetto;                                                    
- che la Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta  n.984 del            
16 giugno 1999 ha approvato il programma generale degli interventi              
finanziati e le relative procedure di attuazione, fra le quali                  
l'obbligo di sottoscrivere la presente canvenzione;                             
- che l'intervento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rientra              
fra quelli ammessi a finanziamento, cosi' come risulta dal programma            
operativo di cui alla delibera della Giunta regionale n. . . . . .              
del . . . . . . . . . . . . ;                                                   
tutto cio' premesso e confermato                                                
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio           
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di . . . .            
. . . . . . . . . , dott. . . . . . . . . . . . . . . .                         
l'Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in             
persona del suo legale rappresentante,                                          
si conviene quanto segue                                                        
Art. 1                                                                          
L'Ente/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di seguito                    
denominato "proprieta'" si obbliga, con la sottoscrizione del                   
presente atto, all'esecuzione degli interventi di riparazione e                 
miglioramento sismico dell'edificio (pubblico o di culto) . . . . . .           
. . . . . . . . . . . sito in . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
secondo le modalita' e nel rispetto delle prescrizioni tecniche                 
stabilite con deliberazioni della Giunta regionale n. 283 del 10                
marzo 1999, n. 984 del 16 giugno 1999, con deliberazione di Giunta              
regionale (Programma operativo) n. . . . . . del . . . . . . . . . .            
. . . e con decreto del Presidente della Giunta regionale n. . . . .            
. del . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     
Art. 2                                                                          
La proprieta' si obbliga ad inserire nel capitolato d'appalto con le            
imprese appaltatrici espressa previsione di quanto stabilito ai punti           
12, 14 e 18 dell'allegato B alla delibera di Giunta regionale 984/99,           
cosi' come di seguito riportato, nonche' di quanto stabilito in                 
materia di collaudi e affidamento lavori.                                       
"Contratto d'appalto (punto 12, all. B, delibera 984/99)                        
Il contratto d'appalto deve espressamente indicare:                             
a) gli estremi dell'atto di approvazione da parte del soggetto                  
attuatore se dovuto e del relativo Visto di conformita' del                     
competente Servizio provinciale o del Comune competente ai sensi del            
precedente punto 9;                                                             
b) le norme derogate circa le modalita' di affidamento lavori;                  
c) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed              
ispezione da parte del Servizio provinciale o del Comune competente             
producendo la documentazione eventualmente richiesta, nonche'                   
qualsiasi adempimento in ordine a verifiche, controlli, saggi e                 
accertamenti ai quali sia il soggetto attuatore che l'impresa                   
dovranno sottoporsi con oneri a proprio carico;                                 
d) richiamo quale parte integrante del contratto all'obbligo di                 
attenersi alle prescrizioni tecniche e parametri stabiliti dalla                
deliberazione n. 283 del 10 marzo 1998 e all'elenco prezzi delle                
opere approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 19            
ottobre 1998;                                                                   
e) la clausola inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte             
della Regione nei casi specificati al successivo punto 19;                      
f) la clausola inerente l'incameramento della cauzione provvisoria e            
l'esclusione dell'impresa da altri appalti futuri compresi nel                  
programma generale di intervento per l'impresa inadempiente.".                  
"Vigilanza (punto 14, all. B, delibera 984/99)                                  
La Regione provvede alla vigilanza tramite i Servizi provinciali                
Difesa del suolo territorialmente competenti sulla esecuzione lavori,           
ferma restando la responsabilita' dei soggetti attuatori per la                 
regolare esecuzione dei medesimi.                                               
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e                 
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o                 
giudizio.                                                                       
Il direttore lavori ha l'obbligo di comunicare al competente Servizio           
provinciale la data di effettivo inizio lavori, l'avvenuta                      
ultimazione delle opere e, nella fase intermedia, le date di inizio             
della realizzazione delle fasi costruttive identificate, nell'ambito            
del visto di conformita', quali di rilevanza strutturale per il                 
miglioramento sismico.                                                          
Per i soggetti convenzionati i compiti di vigilanza sono demandati ai           
Comuni che provvedono secondo modalita' da loro determinate.                    
La Regione nell'ambito dei poteri sostitutivi di cui al successivo              
punto 19 puo' in ogni momento e qualora ne ricorrano le condizioni e            
i presupposti sostituirsi all'Ente appaltante nella esecuzione del              
contratto.".                                                                    
"Poteri sostitutivi (punto 18, all. B, delibera 984/99)                         
Qualora nell'ambito della attivita' di vigilanza effettuata ai sensi            
dei precedenti punti vengano riscontrate o segnalate inadempienze o             
negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione            
degli interventi, il Direttore generale Programmazione e                        
Pianificazione urbanistica diffida l'Ente attuatore a provvedere a              
rimuovere la situazione di inadempienza o negligenza o violazione,              
assegnando a tal fine un termine non inferiore a tre giorni e non               
superiore a 15 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto,              
senza giustificato motivo, abbia provveduto, il Direttore generale              
nomina un Commissario ad acta che provvede, a spese ed in                       
sostituzione del soggetto attuatore, a compiere gli atti necessari a            
rimuovere gli effetti conseguenti agli inadempimenti e/o violazioni             
contestati.                                                                     
Il Commissario ad acta per il periodo in cui e' nominato subentra di            
diritto al soggetto attuatore nei contratti d'appalto al fine                   
dell'esercizio dei poteri sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione             
nel relativo contratto stipulato con l'appaltatore.Sono a carico del            
soggetto attuatore gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle                 
negligenze, inadempienze o violazioni contestate.".                             
Art. 3                                                                          
All'esecuzione dei controlli e delle verifiche sull'esecuzione dei              
lavori provvedera' il Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse            
idriche e forestali di . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ovvero             
il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . .                                                       
Art. 4                                                                          
La presente convenzione obbliga la proprieta' al rispetto delle norme           
quivi previste in relazione ad ulteriori finanziamenti che dovessero            
essere assegnati per il medesimo intervento.                                    
Art. 5                                                                          
Nel caso di edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 la                   
proprieta' dovra' produrre, ai fini dell'erogazione dei                         
finanziamenti, una documentazione redatta secondo quanto stabilito al           
punto 7 dell'allegato B della delibera della Giunta regionale 984/99:           
"Edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 (punto 7, all. B,               
delibera 984/99)                                                                
Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, e quindi                
soggetti a vigilanza da parte delle competenti Soprintendenze, sono             
fatte salve le intese che saranno raggiunte fra la Regione                      
Emilia-Romagna e il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali e             
le relative Soprintendenze, circa le modalita' di approvazione dei              
progetti redatti in conformita' al testo formulato dall'Assemblea               
generale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici,  n.564 del                
28/11/1998 ("Istruzioni generali per la redazione di progetti di                
restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona            
sismica") e allegato alla delibera di Giunta regionale n. 283 del               
10/3/1999.".                                                                    
Art. 6                                                                          
I finanziamenti possono essere ridotti o revocati per inadempimento a           
quanto quivi previsto, anche con riferimento al gia' riportato punto            
18 dell'allegato B della delibera della Giunta regionale 984/99 e al            
punto 19, cosi' come di seguito indicato:                                       
"Controversie (punto 18, all. B, delibera 984/99)                               
Nel caso insorgano controversie fra i soggetti attuatori ed i Servizi           
provinciali Difesa del suolo o, per i soggetti convenzionati di cui             
al precedente punto, con i Comuni competenti in merito alla                     
apposizione del Visto di conformita' o agli adempimenti connessi con            
l'attivita' di vigilanza e controllo stabiliti ai punti precedenti,             
il dirigente Responsabile del Servizio Qualita' edilizia provvede a             
convocare avanti a se' gli interessati e acquisiti i pareri necessari           
da parte dei competenti Servizi esperisce un tentativo di accordo               
bonario entro 60 giorni dalla segnalazione del conflitto.                       
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del               
dirigente del Servizio Qualita' edilizia, il Direttore generale                 
Programmazione e Pianificazione urbanistica provvede con proprio atto           
definitivo a disporre in merito alla controversia adottando le misure           
necessarie.".                                                                   
Art. 7                                                                          
Eventuali spese e oneri per la registrazione del presente atto, sono            
a carico della proprieta'.                                                      
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  LA PROPRIETA'                                        
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina