DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1999, n. 359
Modalita' per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti per interventi di riparazione con miglioramento sismico su edifici pubblici o di culto danneggiati dagli eventi sismici del 15/16 ottobre 1996 - L.R. 24/98
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Viste:
- la L.R. n. 29 del 12 dicembre 1985 riguardante le "Norme generali
sulle procedure di progettazione e di finanziamento di strutture e
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da
parte della Regione, di Province, Comuni, Comunita' Montane, Consorzi
di Enti locali;
- la Legge n. 61 del 30 marzo 1998 riguardante "Ulteriori interventi
urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e
Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi";
- la L.R. n. 24 del 3 luglio 1998 relativa agli "Eventi calamitosi
dell'anno 1996 in Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e
finanziarie per assicurare la realizzazione di ulteriori interventi
di protezione civile nel territorio della Regione Emilia-Romagna. DL
6/98, convertito con modifiche in Legge 61/98", ed in particolare
l'art. 3, comma 9, che stabilisce che le modalita' per l'erogazione e
la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli
interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del
Presidente della Giunta regionale;
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2475 del 19 novembre 1996
che istituisce il Nucleo Tecnico specialistico;
richiamate:
- la delibera della Giunta regionale n. 2197 del 10 settembre 1996 di
"Delega all'Assessore ai Programmi d'area, Qualita' edilizia, in
materia di interventi di emergenza nel campo della protezione civile.
LR 45/95";
- la delibera della Giunta regionale n. 283 del 10 marzo 1999 che
recita "Approvazione delle prescrizioni tecniche e parametri per gli
interventi di riparazione con miglioramento sismico, di cui all'art.
19, comma 2, della Legge 30 marzo 1998, n. 61, e dell'art. 3, comma
4, della L.R. 3 luglio 1998, n. 24";
- la delibera della Giunta regionale n. 984 del 16 giugno 1999 che
recita "L.R. 24/98, art 3. Programma generale degli interventi di
riparazione, con miglioramento sismico, su edifici pubblici e di
culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre
1996. Procedure di attuazione interventi";
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Qualita' edilizia, ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarita'
tecnica del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della
L.R. 41/92;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale della
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
in merito alla legittimita' del presente decreto, ai sensi dell'art.
4, comma 6, della L.R. 41/92;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito alla
regolarita' contabile del presente decreto, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, della L.R. 41/92;
decreta:
1) le procedure amministrative indicate nel presente atto saranno
attivate contestualmente all'emanazione della delibera della Giunta
regionale di rimodulazione del programma operativo prevista dalla
stessa citata delibera 984/99; in corso d'opera potranno essere
disposte, con apposita delibera della Giunta regionale, variazioni e
integrazioni del programma operativo;2) i soggetti attuatori non
pubblici dovranno stipulare con il Servizio provinciale Difesa del
suolo territorialmente competente la convenzione prevista al punto 9
della citata delibera 984/99, sulla base della convenzione tipo di
cui all'Allegato "A" al presente atto;
3) di stabilire le seguenti modalita' di erogazione dei contributi
con riferimento ai soggetti attuatori:
a) Enti pubblici
Si procede all'erogazione con le modalita' previste dalla L.R. 29/85.
Il soggetto attuatore presenta le richieste di liquidazione al
Servizio provinciale Difesa del suolo territorialmente competente.
a.1) E' ammessa la richiesta di un acconto pari al 20% del
finanziamento previsto, a presentazione del verbale di consegna
lavori;
a.2) le richieste delle liquidazioni successive, fino al 100% del
finanziamento, debbono essere corredate dei seguenti documenti:
- certificato di pagamento vistato dalla direzione dei lavori e dal
legale rappresentante dell'Ente;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che i documenti
di spesa relativi ai certificati di pagamento, sono acquisiti agli
atti dell'Ente stesso.
Alla richiesta del saldo deve essere allegato il certificato di fine
lavori.
I compensi ai professionisti o le acquisizioni di beni, non
ricompresi nel certificato di pagamento sono liquidati a
presentazione di fatture, note o, per le fattispecie che non
prevedono tali documenti, dei relativi titoli di pagamento vistati
dal direttore dei lavori o del legale rappresentante dell'Ente.
Per i lavori in economia, i finanziamenti sono erogati con
riferimento al computo a misura dei lavori eseguiti effettuato dal
direttore dei lavori e vistato dal legale rappresentante dell'Ente.
I documenti sono inoltrati all'apposito "Nucleo regionale di gestione
delle contabilita' speciali" dai Servizi provinciali Difesa del
suolo, corredati del visto attestante il rispetto delle norme del
programma e di regolarita' di esecuzione.
Entro 90 giorni dalla liquidazione del saldo del contributo, il
soggetto attuatore deve presentare al succitato "Nucleo regionale di
gestione delle contabilita' speciali", direttamente o attraverso il
Servizio provinciale Difesa del suolo, il certificato di regolare
esecuzione.
Per la presentazione del certificato di collaudo il termine e'
elevato a 180 giorni. Trascorso tale termine saranno avviate le
procedure per la revoca e il recupero del finanziamento erogato.
b) Enti privati
Per procedere all'erogazione il soggetto attuatore deve presentare,
per stati di avanzamento lavori, le richieste al Servizio provinciale
Difesa del suolo territorialmente competente o al Comune, secondo
quanto previsto dall'art. 3 della convenzione di cui all'Allegato "A"
del presente atto.
Le richieste devono essere corredate dei seguenti documenti:
- copia della convenzione di cui al punto 2) del presente atto;
- concessione edilizia comunale o dichiarazione di inizio attivita';
- descrizione degli interventi realizzati, redatta dalla direzione
lavori (stato d'avanzamento lavori), accompagnata dalla
documentazione contabile.
I compensi ai professionisti o le acquisizioni di beni, non
ricompresi nel certificato di pagamento sono liquidati a
presentazione di fatture, note o, per le fattispecie che non
prevedono tali documenti, dei relativi titoli di pagamento vistati
dal direttore dei lavori o del legale rappresentante dell'Ente.
Per i lavori in economia, i finanziamenti sono erogati con
riferimento al computo a misura dei lavori eseguiti effettuato dal
direttore dei lavori con perizia giurata.I documenti sono inoltrati
all'apposito "Nucleo regionale di gestione delle contabilita'
speciali" dai Servizi provinciali Difesa del suolo o dai Comuni,
corredati da:
- visto del Responsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo
ovvero del Sindaco, attestante il rispetto delle norme del programma
e di regolarita' di esecuzione.
Alla richiesta del saldo deve essere allegato il certificato di
regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori;
4) le spese per indagini diagnostiche verranno liquidate
contestualmente alla erogazione del finanziamento;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
ALLEGATO "A"
Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti ecclesiastici o
soggetti privati proprietari di edifici pubblici e di culto
danneggiati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 per gli
interventi di riparazione con miglioramento sismico (delibera della
Giunta regionale n. 984 del 16 giugno 1999)
Premesso:
- che con DL n. 6 del 30 gennaio 1996, convertito con modificazioni
in Legge n. 61 del 30 marzo 1998, sono stati previsti i necessari
finanziamenti per gli interventi di riparazione e miglioramento
sismico per gli edifici pubblici e di culto danneggiati nelle zone
dell'Emilia-Romagna colpite dal sisma nei giorni 15 e 16 ottobre
1996;
- che la Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 24 del 3 luglio 1998, ha
provveduto a disciplinare la realizzazione degli interventi in
oggetto;
- che la Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta n.283 del
10 marzo 1999 ha definito i parametri tecnici per la realizzazione
degli interventi in oggetto;
- che la Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta n.984 del
16 giugno 1999 ha approvato il programma generale degli interventi
finanziati e le relative procedure di attuazione, fra le quali
l'obbligo di sottoscrivere la presente canvenzione;
- che l'intervento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rientra
fra quelli ammessi a finanziamento, cosi' come risulta dal programma
operativo di cui alla delibera della Giunta regionale n. . . . . .
del . . . . . . . . . . . . ;
tutto cio' premesso e confermato
tra
la Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di . . . .
. . . . . . . . . , dott. . . . . . . . . . . . . . . .
l'Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in
persona del suo legale rappresentante,
si conviene quanto segue
Art. 1
L'Ente/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di seguito
denominato "proprieta'" si obbliga, con la sottoscrizione del
presente atto, all'esecuzione degli interventi di riparazione e
miglioramento sismico dell'edificio (pubblico o di culto) . . . . . .
. . . . . . . . . . . sito in . . . . . . . . . . . . . . . . . .
secondo le modalita' e nel rispetto delle prescrizioni tecniche
stabilite con deliberazioni della Giunta regionale n. 283 del 10
marzo 1999, n. 984 del 16 giugno 1999, con deliberazione di Giunta
regionale (Programma operativo) n. . . . . . del . . . . . . . . . .
. . . e con decreto del Presidente della Giunta regionale n. . . . .
. del . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 2
La proprieta' si obbliga ad inserire nel capitolato d'appalto con le
imprese appaltatrici espressa previsione di quanto stabilito ai punti
12, 14 e 18 dell'allegato B alla delibera di Giunta regionale 984/99,
cosi' come di seguito riportato, nonche' di quanto stabilito in
materia di collaudi e affidamento lavori.
"Contratto d'appalto (punto 12, all. B, delibera 984/99)
Il contratto d'appalto deve espressamente indicare:
a) gli estremi dell'atto di approvazione da parte del soggetto
attuatore se dovuto e del relativo Visto di conformita' del
competente Servizio provinciale o del Comune competente ai sensi del
precedente punto 9;
b) le norme derogate circa le modalita' di affidamento lavori;
c) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed
ispezione da parte del Servizio provinciale o del Comune competente
producendo la documentazione eventualmente richiesta, nonche'
qualsiasi adempimento in ordine a verifiche, controlli, saggi e
accertamenti ai quali sia il soggetto attuatore che l'impresa
dovranno sottoporsi con oneri a proprio carico;
d) richiamo quale parte integrante del contratto all'obbligo di
attenersi alle prescrizioni tecniche e parametri stabiliti dalla
deliberazione n. 283 del 10 marzo 1998 e all'elenco prezzi delle
opere approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 19
ottobre 1998;
e) la clausola inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte
della Regione nei casi specificati al successivo punto 19;
f) la clausola inerente l'incameramento della cauzione provvisoria e
l'esclusione dell'impresa da altri appalti futuri compresi nel
programma generale di intervento per l'impresa inadempiente.".
"Vigilanza (punto 14, all. B, delibera 984/99)
La Regione provvede alla vigilanza tramite i Servizi provinciali
Difesa del suolo territorialmente competenti sulla esecuzione lavori,
ferma restando la responsabilita' dei soggetti attuatori per la
regolare esecuzione dei medesimi.
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o
giudizio.
Il direttore lavori ha l'obbligo di comunicare al competente Servizio
provinciale la data di effettivo inizio lavori, l'avvenuta
ultimazione delle opere e, nella fase intermedia, le date di inizio
della realizzazione delle fasi costruttive identificate, nell'ambito
del visto di conformita', quali di rilevanza strutturale per il
miglioramento sismico.
Per i soggetti convenzionati i compiti di vigilanza sono demandati ai
Comuni che provvedono secondo modalita' da loro determinate.
La Regione nell'ambito dei poteri sostitutivi di cui al successivo
punto 19 puo' in ogni momento e qualora ne ricorrano le condizioni e
i presupposti sostituirsi all'Ente appaltante nella esecuzione del
contratto.".
"Poteri sostitutivi (punto 18, all. B, delibera 984/99)
Qualora nell'ambito della attivita' di vigilanza effettuata ai sensi
dei precedenti punti vengano riscontrate o segnalate inadempienze o
negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione
degli interventi, il Direttore generale Programmazione e
Pianificazione urbanistica diffida l'Ente attuatore a provvedere a
rimuovere la situazione di inadempienza o negligenza o violazione,
assegnando a tal fine un termine non inferiore a tre giorni e non
superiore a 15 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto,
senza giustificato motivo, abbia provveduto, il Direttore generale
nomina un Commissario ad acta che provvede, a spese ed in
sostituzione del soggetto attuatore, a compiere gli atti necessari a
rimuovere gli effetti conseguenti agli inadempimenti e/o violazioni
contestati.
Il Commissario ad acta per il periodo in cui e' nominato subentra di
diritto al soggetto attuatore nei contratti d'appalto al fine
dell'esercizio dei poteri sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione
nel relativo contratto stipulato con l'appaltatore.Sono a carico del
soggetto attuatore gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle
negligenze, inadempienze o violazioni contestate.".
Art. 3
All'esecuzione dei controlli e delle verifiche sull'esecuzione dei
lavori provvedera' il Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse
idriche e forestali di . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ovvero
il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Art. 4
La presente convenzione obbliga la proprieta' al rispetto delle norme
quivi previste in relazione ad ulteriori finanziamenti che dovessero
essere assegnati per il medesimo intervento.
Art. 5
Nel caso di edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 la
proprieta' dovra' produrre, ai fini dell'erogazione dei
finanziamenti, una documentazione redatta secondo quanto stabilito al
punto 7 dell'allegato B della delibera della Giunta regionale 984/99:
"Edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 (punto 7, all. B,
delibera 984/99)
Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, e quindi
soggetti a vigilanza da parte delle competenti Soprintendenze, sono
fatte salve le intese che saranno raggiunte fra la Regione
Emilia-Romagna e il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali e
le relative Soprintendenze, circa le modalita' di approvazione dei
progetti redatti in conformita' al testo formulato dall'Assemblea
generale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, n.564 del
28/11/1998 ("Istruzioni generali per la redazione di progetti di
restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona
sismica") e allegato alla delibera di Giunta regionale n. 283 del
10/3/1999.".
Art. 6
I finanziamenti possono essere ridotti o revocati per inadempimento a
quanto quivi previsto, anche con riferimento al gia' riportato punto
18 dell'allegato B della delibera della Giunta regionale 984/99 e al
punto 19, cosi' come di seguito indicato:
"Controversie (punto 18, all. B, delibera 984/99)
Nel caso insorgano controversie fra i soggetti attuatori ed i Servizi
provinciali Difesa del suolo o, per i soggetti convenzionati di cui
al precedente punto, con i Comuni competenti in merito alla
apposizione del Visto di conformita' o agli adempimenti connessi con
l'attivita' di vigilanza e controllo stabiliti ai punti precedenti,
il dirigente Responsabile del Servizio Qualita' edilizia provvede a
convocare avanti a se' gli interessati e acquisiti i pareri necessari
da parte dei competenti Servizi esperisce un tentativo di accordo
bonario entro 60 giorni dalla segnalazione del conflitto.
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del
dirigente del Servizio Qualita' edilizia, il Direttore generale
Programmazione e Pianificazione urbanistica provvede con proprio atto
definitivo a disporre in merito alla controversia adottando le misure
necessarie.".
Art. 7
Eventuali spese e oneri per la registrazione del presente atto, sono
a carico della proprieta'.
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA LA PROPRIETA'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .