DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 1999, n. 2044
Determinazione delle priorita', dei criteri e delle modalita' per l'anno 1999, per la concessione dei contributi previsti all'art. 220, commi 3 e 4 della L.R. 3/99 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" ed in particolare il Titolo VIII "Polizia amministrativa
regionale e locale e regime autorizzatorio";
considerato che nel suddetto Titolo VIII e' inserito un Capo I
"Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza", di
cui fanno parte tre Sezioni;
viste le Sezioni I e II, che prevedono rispettivamente "Principi
generali" e "Promozione della sicurezza";
richiamato in particolare l'art. 220 della Sezione II, il quale
prevede al comma 3 che "la Regione concede contributi agli Enti
locali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi
di cui all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di
personale e delle spese per investimenti" e al comma 4 che "la
Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni
di volontariato iscritte ai Registri di cui alla L.R. 2 settembre
1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo
della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione
di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per
investimenti";
considerato che l'art. 220 prevede che i contributi sopraddetti
siano concessi secondo le priorita', i criteri e le modalita'
stabiliti dalla Giunta regionale;
visto l'atto di indirizzo di cui alla delibera del Consiglio
regionale progr. n. 1285 "Approvazione delle linee di indirizzo
relative agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza",
approvata ai sensi dell'art. 218, comma 4, nella seduta del
4/11/1999;
ritenuto, nel rispetto delle linee di indirizzo fissate con il
suddetto atto consiliare, di stabilire con il presente atto le
priorita', i criteri e le modalita' di concessione dei sopraddetti
contributi per l'anno 1999;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale della
Presidenza della Giunta, dott. Bruno Molinari, sulla legittimita' del
presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92;
- del parere favorevole espresso, ai sensi dell'anzi citata
disposizione di legge, dal Responsabile del Servizio Relazioni
istituzionali e Affari della Presidenza, Massa Gabriella, in ordine
alla regolarita' tecnica del presente atto;
su proposta del Presidente della Giunta regionale;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di determinare per l'anno 1999 per la concessione dei contributi
previsti all'art. 220, commi 3 e 4 della L.R. 3/99, le priorita', i
criteri e le modalita' specificati nell'Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il fac-simile di domanda di contributo di cui
all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3) di approvare la scheda di progetto per gli Enti locali e quella
per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni, di cui
rispettivamente agli Allegati B1 e B2, parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione;
4) di approvare altresi' la scheda di progetto di cui all'Allegato
B3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
riferita agli eventuali interventi formativi rientranti
nell'iniziativa proposta per il finanziamento;
5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
1) Destinatari dei contributi
A) Enti locali, per quanto riguarda la realizzazione di iniziative
finalizzate al conseguimento di una ordinata e civile convivenza
nelle citta' e nel territorio regionale, secondo quanto previsto
dall'art. 218, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
B) Associazioni ed organizzazioni di volontariato iscritte ai
Registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, che operano a
favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e della
prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche
iniziative.
2) Requisiti di ammissibilita'
Tutti i progetti dei quali si chiede il finanziamento dovranno
contenere:
1) una breve descrizione dello specifico problema di sicurezza che si
vuole affrontare;
2) l'area, tra quelle individuate alle lettere a) e b) dell'atto di
indirizzo di cui alla delibera consiliare progr. n. 1285 del
4/11/1999, che di seguito si trascrivono, in cui si inserisce
l'intervento progettato: a) miglioramento della sicurezza degli spazi
pubblici e delle condizioni di vita nelle citta', e in particolare:
- riqualificazione e rivitalizzazione urbanistica di parti del
territorio e degli spazi pubblici con interventi di animazione, di
illuminazione pubblica, manutenzione, controllo, anche avvalendosi
di strumenti tecnologici finalizzati alla dissuasione delle
manifestazioni di incivilta' e criminalita' diffusa; - adozione di
strumenti ed azioni volte alla crescita delle relazioni personali e
di gruppo per lo sviluppo del vivere in comunita'; - sperimentazione
di sistemi di valutazione preventiva dell'impatto di sicurezza
connesso a significative trasformazioni urbanistiche o a grandi
interventi infrastrutturali; - promozione della convivenza
interculturale, dell'integrazione sociale e civile degli stranieri;
- educazione e promozione delle norme che regolano la vita sociale e
della sicurezza stradale, anche in collaborazione con il sistema
scolastico regionale; - attivita' di mediazione e riduzione del danno
di fenomeni diffusi, non criminali, che generano situazioni di
tensione o conflitto, con particolare riferimento all'esercizio della
prostituzione e al consumo di sostanze stupefacenti; b) prevenzione
della criminalita' e riduzione del rischio, e in particolare: -
promozione, sia presso le Agenzie statali della pubblica sicurezza
che presso i Corpi di polizia locale, di modelli organizzativi e
operativi fondati sul principio del decentramento e della massima
vicinanza alla comunita' di riferimento; - promozione
dell'interscambio operativo, informativo e formativo, fra le
Polizie nazionali, i Corpi di polizia locale e i servizi sociali,
anche in raccordo con le imprese di vigilanza privata e con gli
organismi associativi e di volontariato; - attivita' mirate di natura
preventiva rivolte ai gruppi potenzialmente piu' esposti ai fenomeni
di criminalita' o di incivilta' diffusi e al sostegno di iniziative
in favore delle vittime di reato;
3) gli obiettivi specifici del progetto e le sue eventuali relazioni
con: progetti piu' generali rivolti alla sicurezza, dei quali esso
rappresenti una articolazione; le esigenze del territorio nel quale
il progetto sara' realizzato;
4) una breve descrizione del progetto, comprensiva delle modalita'
organizzative di realizzazione (tempi, fasi, metodologia),
dell'indicazione delle strutture organizzative eventualmente
coinvolte e del/dei responsabili del progetto;
5) se il progetto si inserisce o meno in piani/programmi generali,
anche non strettamente attinenti il tema della sicurezza;
6) se il progetto costituisce articolazione di una iniziativa che si
sviluppa su piu' anni;
7) gli indicatori di verifica attraverso i quali il proponente
misurera' il successo dell'iniziativa, in relazione agli obiettivi
che il proponente intende perseguire;
8) i soggetti, pubblici e/o privati eventualmente coinvolti nel
progetto;
9) il piano delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
del progetto e il preventivo dettagliato di spesa.
Ogni Ente/associazione/organizzazione di volontariato non potra'
presentare piu' di un progetto.
Le informazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere desumibili
dalla scheda di progetto (vedi Allegati B1 o B2).
Laddove il progetto prevede interventi formativi, dovra' essere
allegato, inoltre, il relativo progetto specifico, redatto su
apposita modulistica predisposta dall'Assessorato regionale Lavoro,
Formazione professionale, Universita' e Immigrazione (vedi Allegato
B3).
Gli interventi formativi dovranno essere ricompresi fra le tipologie
della formazione continua, aggiornamento e riqualificazione di
lavoratori, previste dalle vigenti direttive attuative per la
formazione professionale e per l'orientamento - triennio 1997/99 -
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 79 del 28 giugno
1999.
3) Termini e modalita' di presentazione delle richieste di contributo
Le domande di contributo, indirizzate alla Regione Emilia-Romagna -
Presidenza della Giunta, redatte in carta libera secondo il
fac-simile allegato e sottoscritte dal legale rappresentante
dell'Ente/associazione/organizzazione di volontariato richiedente,
dovranno pervenire all'Ufficio "Progettazione e documentazione sui
problemi della sicurezza", della Direzione generale Presidenza della
Giunta, Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna. Viene individuata
quale responsabile del procedimento di concessione dei contributi, la
dott.ssa Rossella Selmini dell'Ufficio "Progettazione e
documentazione sui problemi della sicurezza". Le domande dovranno
essere presentate entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data
di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Per le domande inviate a mezzo raccomandata postale fa fede il timbro
di spedizione.
4) Decorrenza e termine delle attivita' di progetto
Le attivita' relative ai progetti dovranno avere inizio non oltre tre
mesi dalla data di approvazione della delibera di concessione del
contributo e dovranno terminare entro i dodici mesi successivi alla
stessa data.
5) Istruttoria e valutazione dei progetti
Le domande presentate, che dovranno essere complete di tutte le
informazioni ed i documenti richiesti, pena l'esclusione, saranno
istruite ed esaminate dall'Ufficio "Progettazione e documentazione
sui problemi della sicurezza" che si integrera', qualora siano
previsti interventi formativi, con il nucleo di valutazione istituito
presso l'Assessorato al Lavoro, Formazione professionale, Universita'
e Immigrazione che valutera' il segmento di relativa competenza. Al
termine dell'istruttoria e delle valutazioni verranno predisposti gli
elenchi dei progetti ammissibili ai contributi con indicazione dei
relativi importi.
6) Criteri di priorita'
Ai fini dell'ammissione ai contributi, verra' data priorita' ai
progetti:
- che prevedano la collaborazione tra piu' soggetti pubblici e/o
privati;
- che si inseriscano organicamente in programmi generali di
miglioramento della sicurezza di un territorio, nel caso degli Enti
locali, o che siano comunque collegati ad attivita' piu' generali sui
temi della sicurezza e della civile convivenza, nel caso delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni;
- che, pur all'interno di programmi settoriali dell'Ente locale o del
programma di attivita' dell'associazione/organizzazione non
specificamente indirizzati alla sicurezza, assumano le
caratteristiche di interventi specifici, rivolti a fenomeni
determinati e orientati al miglioramento delle condizioni di
sicurezza;
- che ci sia evidente coerenza fra la descrizione del problema
specifico e l'intervento per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza per cui viene richiesto il contributo;
- che se la tipologia del progetto lo richiede, tengano in adeguata
considerazione la differenza fra i generi;
- che prevedano un efficace, ancorche' semplificato, sistema di
valutazione dei risultati;
- che possano essere di esemplarita' e trasferibilita';
- che siano realizzabili in tempi certi.
7) Approvazione dei progetti e concessione dei contributi
Sulla base dell'istruttoria e valutazione effettuata come previsto al
punto 5), la Giunta regionale provvedera' all'approvazione dei
progetti, alla concessione dei contributi in misura non superiore al
50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e per un massimo di
Lire 50.000.000 per i contributi di cui al punto 3 dell'art. 220 e di
Lire 10.000.000 per i contributi di cui al punto 4 del medesimo
articolo, nonche' alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa.
Laddove il progetto preveda al suo interno anche interventi formativi
funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, il contributo
aggiuntivo riferito all'intervento formativo, potra' essere concesso
in misura non superiore al 20% del contributo assegnato ai sensi
dell'art. 220, comma 3 e 4.
I contributi di cui al comma 3, art. 220, sono concessi per spese di
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di
personale e delle spese per investimenti.
I contributi di cui al comma 4, art. 220, sono concessi per spese di
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per
investimenti.
I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dalla
Regione o da altri Enti pubblici a qualsiasi titolo per la medesima
iniziativa, fino al raggiungimento del limite dell'80% nel caso degli
Enti locali e del 100% nel caso delle associazioni/organizzazioni. E'
esclusa la cumulabilita' con i contributi del FSE per gli interventi
formativi contenuti nel progetto.
8) Revoca
Il diritto al contributo decade quando l'Ente o
l'associazione/organizzazione non avvia il progetto entro tre mesi
dalla data di approvazione del progetto stesso o non lo conclude
entro dodici mesi dalla stessa data, nonche' nel caso in cui il
progetto realizzato non sia conforme al progetto approvato. Per i
criteri di controllo della realizzazione dei progetti formativi si
fa riferimento alle direttive attuative per la formazione
professionale e per l'orientamento - triennio 1997/99 - pubblicate
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 79 del 28 giugno 1999.
9) Liquidazione ed erogazione dei contributi. Rendicontazione finale
La liquidazione dei contributi e' disposta in due soluzioni:
- l'80% ad avvenuta esecutivita' della delibera di riparto e
concessione dei contributi;
- il rimanente 20% a conclusione dell'intervento e a presentazione:
a) dell'attestazione di avvenuta conclusione del progetto corredata
dal rendiconto analitico delle spese sostenute, per quanto riguarda
gli Enti locali.
Per quanto riguarda le associazioni/organizzazioni, dell'attestazione
di avvenuta conclusione del progetto corredata dalla documentazione
giustificativa delle spese ammesse a contributo, fatture e note di
addebito quietanzate in originale (in visione), o in copia conforme
all'originale a norma della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 ed in
bollo; tale documentazione potra' essere sostituita, cosi' come
previsto dal DPR 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", da
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal
legale rappresentante dell'associazione/organizzazione, in cui
siano elencate le fatture e note di pagamento giustificative delle
spese riguardanti il contributo, con allegata loro copia fotostatica.
Nell'ambito della medesima dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' inoltre dovra' essere dichiarata l'avvenuta quietanza di
ogni singola fattura elencata;
b) della relazione conclusiva contenente informazioni sulle attivita'
realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento
degli obiettivi del progetto ed i risultati qualitativi e
quantitativi raggiunti, in rapporto ai preindividuati indicatori di
verifica.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate
risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato con
la delibera della Giunta regionale, l'ammontare del contributo sara'
proporzionalmente ridotto.
(segue Allegato)