REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1321

Autorizzazione raccolta molluschi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
vista la deliberazione n. 85 del 10/2/1998 con la quale si                      
autorizzavano le ditte Coop. Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a             
rl con sede in Marina di Ravenna, Via Molo Dalmazia n. 53 e Consorzio           
Nuovo CONISUB Soc. coop. a rl con sede in Marina di Ravenna, Via Molo           
Dalmazia n. 47, ad effettuare la raccolta per l'immissione al consumo           
umano dei molluschi bivalvi vivi (Mytilus spp.) prelevati dalle parti           
sommerse delle piattaforme marine della Societa' AGIP SpA ubicate al            
largo della costa emiliano-romagnola;                                           
considerato che l'autorizzazione concessa e' valida fino al                     
31/7/1999, data in cui avra' termine il contratto di disincrostazione           
tra le Coop. Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl e Consorzio              
Nuovo CONISUB Soc. coop. a rl e la Societa' AGIP SpA;                           
preso atto delle richieste della societa' Coop. Piccola e Media Pesca           
"La Romagnola" e Consorzio Nuovo CONISUB Soc. coop. a rl in date                
18/3/1999 e 11/5/1999 con le quali si informa che e' in corso un                
negoziato con la Soc. AGIP SpA per prorogare di un anno il contratto            
di disincrostazione delle parti sommerse delle piattaforme marine e             
si chiede altresi' di prorogare di un anno la validita' della                   
deliberazione n. 85 del 10/2/1998;                                              
considerato che i dati relativi alle analisi effettuati sui campioni            
di molluschi bivalvi (Mytilus spp.) prelevati dai Servizi del                   
Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unita' sanitaria locale di            
Ravenna, in ottemperanza a quanto disposto nel punto 3) della                   
soprarichiamata deliberazione, pur essendo conformi ai valori dei               
parametri previsti per le zone classificate B), non sono sufficienti            
per poter procedere ad una classificazione definitiva delle acque in            
questione ai sensi dell'art. 4 del DLgs 530/92, classificazione gia'            
avviata e resa operativa con le deliberazioni n. 45 del 20/1/1997 e             
n. 1954 del 4/11/1997;                                                          
considerato che il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti ha              
attivato con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia            
ed Emilia-Romagna e l'Universita' di Bologna una collaborazione per             
la messa a punto di una metodica analitica per la determinazione                
degli idrocarburi nei molluschi bivalvi, attualmente non prevista               
dalla normativa italiana, al fine di acquisire ulteriori elementi               
conoscitivi in merito;                                                          
vista la deliberazione n. 45 del 20/1/1997 controllata senza rilievo            
dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione               
Emilia-Romagna prot. n. 281/302 nella seduta del 5/2/1997 con la                
quale si e' provveduto alla classificazione delle zone di produzione            
dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art. 4 del DLgs 530/92;                   
considerato:                                                                    
- che il punto 6) della stessa deliberazione prevede l'adozione di              
atti successivi, alle eventuali classificazioni complementari e/o               
alla revisione della classificazione stessa, qualora vengano                    
acquisiti mediante l'attivazione di specifici programmi  di indagine,           
nuovi elementi conoscitivi;                                                     
- che allo stato attuale non sussistono elementi ostativi di                    
carattere igienico sanitario per  accogliere l'istanza di proroga               
presentata dai richiedenti;                                                     
preso atto:                                                                     
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria             
locale di Ravenna del 25/6/1999;                                                
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria             
locale di Cesena del 10/6/1999;                                                 
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria             
locale di Rimini del 18/6/1999;                                                 
ritenuto che in attesa di rivedere la classificazione di cui alla               
deliberazione n. 45 del 20/1/1997 sopracitata, sulla scorta degli               
accertamenti sanitari effettuati sui molluschi e degli accertamenti             
ispettivi svolti nel corso del 1998/1999, e' possibile autorizzare              
provvisoriamente la raccolta e l'immissione al consumo di molluschi             
bivalvi Mytilus spp. prelevati dalle piattaforme marine della                   
Societa' AGIP SpA denominate Agostino A, Agostino B, Agostino C,                
Amelia A, Amelia B, Amelia C, Amelia D, Anemone, Antares, Antonella,            
Arianna, Armida, Azalea B, Cervia A, Cervia B, Cervia C, Garibaldi A,           
Garibaldi B, P.C. 80, P.C. 80 Bis, P.C.A., P.C. West A, P.C. West B,            
P.C. West C e Angela - Angelina;                                                
visti:                                                                          
- il DLgs 530/92;                                                               
- art. 32 della Legge 833/78;                                                   
sentito il parere favorevole espresso  dalla Commissione consiliare             
Sicurezza sociale nella seduta del 20/7/1999;                                   
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.           
Tiziano Carradori, in merito alla legittimita' del presente atto, ai            
sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e                
della deliberazione della Giunta  regionale dell'Emilia-Romagna n.              
2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta              
regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                         
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario ed Igiene degli alimenti dott. Giovanni Paganelli, in               
merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.           
4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione            
della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 2541/95;                             
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) le ditte Cooperativa Piccola E Media Pesca "La Romagnola" a rl e             
Nuovo CONISUB Soc. coop a rl di Marina di Ravenna, per i motivi                 
espressi in premessa, sono autorizzate alla raccolta per l'immissione           
al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi (Mytilus sp.) prelevati             
dalle piattaforme della Societa' AGIP SpA denominate:                           
Agostino A  Lat. 40o32'22" N.  Long. 12o29'45" E.                               
Agostino B  Lat. 44o33'13" N.  Long. 12o29'45" E.                               
Agostino C  Lat. 44o32'47" N.  Long. 12o29'41" E.                               
Amelia A  Lat. 44o24'18" N.  Long. 12o39'39" E.                                 
Amelia B  Lat. 44o24'24" N.  Long. 12o39'44" E.                                 
Amelia C  Lat. 44o24'22" N.  Long. 12o39'46" E.                                 
Amelia D  Lat. 44o24'25" N.  Long. 12o39'40" E.                                 
Anemone  Lat. 44o12'43" N.  Long. 12o42'19" E.                                  
Antares  Lat. 44o23'21" N.  Long. 12o27'13" E.                                  
Antonella  Lat. 44o12'44" N.  Long. 12o46'28" E.                                
Arianna  Lat. 44o18'20" N.  Long. 12o37'42" E.                                  
Armida  Lat. 44o28'47" N.  Long. 12o27'12" E.                                   
Azalea B  Lat. 44o09'59" N.  Long. 12o43'12" E.                                 
Cervia A  Lat. 44o17'37" N.  Long. 12o38'20" E.                                 
Cervia B  Lat. 44o17'17" N.  Long. 12o38'45" E.                                 
Cervia C  Lat. 44o18'03" N.  Long. 12o38'24" E.                                 
Garibaldi A  Lat. 44o31'21" N.  Long. 12o30'38" E.                              
Garibaldi B  Lat. 44o29'11" N.  Long. 12o31'53" E.                              
P.C. 80  Lat. 44o24'18" N.  Long. 12o32'47" E.                                  
P.C. 80 Bis  Lat. 44o25'22" N.  Long. 12o31'14" E.                              
P.C.A.  Lat. 44o23'38" N.  Long. 12o34'22" E.                                   
P.C.C.  Lat. 44o23'26" N.  Long. 12o33'37" E.                                   
P.C. West A  Lat. 44o30'40" N.  Long. 12o21'35" E.                              
P.C. West B  Lat. 44o30'31" N.  Long. 12o22'27" E.                              
P.C. West C  Lat. 44o30'31" N.  Long. 12o22'27" E.                              
Angela-Angelina  Lat. 44o23'25" N.  Long. 12o20'35" E.                          
I molluschi raccolti possono essere immessi al consumo umano diretto            
dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa            
stabulazione.                                                                   
2) Le Ditte Cooperativa Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl e             
Nuovo CONISUB Soc. coop a rl di Marina di Ravenna devono concordare             
mensilmente con i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle                 
Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente competenti, piani di           
lavoro riportanti le date e le strutture in cui verranno effettuate             
le operazioni di disincrostazione. Tali piani di lavoro devono essere           
predisposti individuando aree omogenee di intervento al fine di                 
consentire una razionale attivita' di sorveglianza sanitaria nelle              
zone di raccolta.                                                               
3) I Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unita'               
sanitarie locali di Ravenna, Cesena e Rimini devono assicurare un               
monitoraggio nelle zone di raccolta dei molluschi con frequenza                 
quindicinale per la rilevazione dei parametri biotossicologici sui              
molluschi ed acqua e dei parametri microbiologici e chimici dei                 
molluschi ed in particolare Coliformi fecali, Escherichia coli,                 
Salmonelle, idrocarburi e con frequenza di legge piombo e mercurio,             
comunicandone i risultati al Servizio Veterinario e Igiene degli                
alimenti dell'Assessorato alla Sanita'.                                         
4) Le Ditte beneficiarie del presente provvedimento autorizzativo               
devono garantire il trasporto alle piattaforme AGIP del personale               
tecnico dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende               
Unita' sanitarie locali costiere, nonche' il supporto al                        
campionamento attraverso la presenza di personale subacqueo                     
qualificato.                                                                    
5) L'autorizzazione concessa con il presente provvedimento e' valida            
fino al 31/7/2000, data in cui avra' termine il contratto di                    
disincrostazione tra le Ditte Cooperativa Piccola e Media Pesca "La             
Romagnola" a rl e Nuovo CONISUB Soc. coop. a rl e la Societa' AGIP              
SpA e puo' essere sospesa qualora il sistema di monitoraggio metta in           
evidenza la non conformita' dei parametri biotossicologici,                     
microbiologici e chimici dei campioni prelevati. Le modalita' di                
sospensione sono quelle previste dalla Circolare n. 19 del 26/3/1996.           
6) Il Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti            
dell'Assessorato alla Sanita' e' incaricato dell'esecuzione del                 
presente atto che deve essere notificato alle societa' interessate              
per il tramite del Sindaco del Comune di Ravenna e trasmesso in copia           
ai Comuni di Ravenna, Cesenatico e Rimini, alle Province di Ravenna,            
Forli'-Cesena e Rimini, al Ministero della Sanita' - Dipartimento               
Alimenti, Nutrizione e Sanita' pubblica veterinaria -, ai                       
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali di            
Ravenna, Cesena e Rimini, alle Capitanerie di porto di Ravenna e di             
Rimini, al Comando provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando               
Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna,               
alla Direzione AGIP SpA distretto di Marina di Ravenna.                         
7) La presente delibera deve essere altresi' pubblicata nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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