DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1321
Autorizzazione raccolta molluschi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
vista la deliberazione n. 85 del 10/2/1998 con la quale si
autorizzavano le ditte Coop. Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a
rl con sede in Marina di Ravenna, Via Molo Dalmazia n. 53 e Consorzio
Nuovo CONISUB Soc. coop. a rl con sede in Marina di Ravenna, Via Molo
Dalmazia n. 47, ad effettuare la raccolta per l'immissione al consumo
umano dei molluschi bivalvi vivi (Mytilus spp.) prelevati dalle parti
sommerse delle piattaforme marine della Societa' AGIP SpA ubicate al
largo della costa emiliano-romagnola;
considerato che l'autorizzazione concessa e' valida fino al
31/7/1999, data in cui avra' termine il contratto di disincrostazione
tra le Coop. Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl e Consorzio
Nuovo CONISUB Soc. coop. a rl e la Societa' AGIP SpA;
preso atto delle richieste della societa' Coop. Piccola e Media Pesca
"La Romagnola" e Consorzio Nuovo CONISUB Soc. coop. a rl in date
18/3/1999 e 11/5/1999 con le quali si informa che e' in corso un
negoziato con la Soc. AGIP SpA per prorogare di un anno il contratto
di disincrostazione delle parti sommerse delle piattaforme marine e
si chiede altresi' di prorogare di un anno la validita' della
deliberazione n. 85 del 10/2/1998;
considerato che i dati relativi alle analisi effettuati sui campioni
di molluschi bivalvi (Mytilus spp.) prelevati dai Servizi del
Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unita' sanitaria locale di
Ravenna, in ottemperanza a quanto disposto nel punto 3) della
soprarichiamata deliberazione, pur essendo conformi ai valori dei
parametri previsti per le zone classificate B), non sono sufficienti
per poter procedere ad una classificazione definitiva delle acque in
questione ai sensi dell'art. 4 del DLgs 530/92, classificazione gia'
avviata e resa operativa con le deliberazioni n. 45 del 20/1/1997 e
n. 1954 del 4/11/1997;
considerato che il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti ha
attivato con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia
ed Emilia-Romagna e l'Universita' di Bologna una collaborazione per
la messa a punto di una metodica analitica per la determinazione
degli idrocarburi nei molluschi bivalvi, attualmente non prevista
dalla normativa italiana, al fine di acquisire ulteriori elementi
conoscitivi in merito;
vista la deliberazione n. 45 del 20/1/1997 controllata senza rilievo
dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione
Emilia-Romagna prot. n. 281/302 nella seduta del 5/2/1997 con la
quale si e' provveduto alla classificazione delle zone di produzione
dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art. 4 del DLgs 530/92;
considerato:
- che il punto 6) della stessa deliberazione prevede l'adozione di
atti successivi, alle eventuali classificazioni complementari e/o
alla revisione della classificazione stessa, qualora vengano
acquisiti mediante l'attivazione di specifici programmi di indagine,
nuovi elementi conoscitivi;
- che allo stato attuale non sussistono elementi ostativi di
carattere igienico sanitario per accogliere l'istanza di proroga
presentata dai richiedenti;
preso atto:
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Ravenna del 25/6/1999;
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Cesena del 10/6/1999;
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Rimini del 18/6/1999;
ritenuto che in attesa di rivedere la classificazione di cui alla
deliberazione n. 45 del 20/1/1997 sopracitata, sulla scorta degli
accertamenti sanitari effettuati sui molluschi e degli accertamenti
ispettivi svolti nel corso del 1998/1999, e' possibile autorizzare
provvisoriamente la raccolta e l'immissione al consumo di molluschi
bivalvi Mytilus spp. prelevati dalle piattaforme marine della
Societa' AGIP SpA denominate Agostino A, Agostino B, Agostino C,
Amelia A, Amelia B, Amelia C, Amelia D, Anemone, Antares, Antonella,
Arianna, Armida, Azalea B, Cervia A, Cervia B, Cervia C, Garibaldi A,
Garibaldi B, P.C. 80, P.C. 80 Bis, P.C.A., P.C. West A, P.C. West B,
P.C. West C e Angela - Angelina;
visti:
- il DLgs 530/92;
- art. 32 della Legge 833/78;
sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare
Sicurezza sociale nella seduta del 20/7/1999;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.
Tiziano Carradori, in merito alla legittimita' del presente atto, ai
sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n.
2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta
regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario ed Igiene degli alimenti dott. Giovanni Paganelli, in
merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.
4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) le ditte Cooperativa Piccola E Media Pesca "La Romagnola" a rl e
Nuovo CONISUB Soc. coop a rl di Marina di Ravenna, per i motivi
espressi in premessa, sono autorizzate alla raccolta per l'immissione
al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi (Mytilus sp.) prelevati
dalle piattaforme della Societa' AGIP SpA denominate:
Agostino A Lat. 40o32'22" N. Long. 12o29'45" E.
Agostino B Lat. 44o33'13" N. Long. 12o29'45" E.
Agostino C Lat. 44o32'47" N. Long. 12o29'41" E.
Amelia A Lat. 44o24'18" N. Long. 12o39'39" E.
Amelia B Lat. 44o24'24" N. Long. 12o39'44" E.
Amelia C Lat. 44o24'22" N. Long. 12o39'46" E.
Amelia D Lat. 44o24'25" N. Long. 12o39'40" E.
Anemone Lat. 44o12'43" N. Long. 12o42'19" E.
Antares Lat. 44o23'21" N. Long. 12o27'13" E.
Antonella Lat. 44o12'44" N. Long. 12o46'28" E.
Arianna Lat. 44o18'20" N. Long. 12o37'42" E.
Armida Lat. 44o28'47" N. Long. 12o27'12" E.
Azalea B Lat. 44o09'59" N. Long. 12o43'12" E.
Cervia A Lat. 44o17'37" N. Long. 12o38'20" E.
Cervia B Lat. 44o17'17" N. Long. 12o38'45" E.
Cervia C Lat. 44o18'03" N. Long. 12o38'24" E.
Garibaldi A Lat. 44o31'21" N. Long. 12o30'38" E.
Garibaldi B Lat. 44o29'11" N. Long. 12o31'53" E.
P.C. 80 Lat. 44o24'18" N. Long. 12o32'47" E.
P.C. 80 Bis Lat. 44o25'22" N. Long. 12o31'14" E.
P.C.A. Lat. 44o23'38" N. Long. 12o34'22" E.
P.C.C. Lat. 44o23'26" N. Long. 12o33'37" E.
P.C. West A Lat. 44o30'40" N. Long. 12o21'35" E.
P.C. West B Lat. 44o30'31" N. Long. 12o22'27" E.
P.C. West C Lat. 44o30'31" N. Long. 12o22'27" E.
Angela-Angelina Lat. 44o23'25" N. Long. 12o20'35" E.
I molluschi raccolti possono essere immessi al consumo umano diretto
dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa
stabulazione.
2) Le Ditte Cooperativa Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl e
Nuovo CONISUB Soc. coop a rl di Marina di Ravenna devono concordare
mensilmente con i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente competenti, piani di
lavoro riportanti le date e le strutture in cui verranno effettuate
le operazioni di disincrostazione. Tali piani di lavoro devono essere
predisposti individuando aree omogenee di intervento al fine di
consentire una razionale attivita' di sorveglianza sanitaria nelle
zone di raccolta.
3) I Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali di Ravenna, Cesena e Rimini devono assicurare un
monitoraggio nelle zone di raccolta dei molluschi con frequenza
quindicinale per la rilevazione dei parametri biotossicologici sui
molluschi ed acqua e dei parametri microbiologici e chimici dei
molluschi ed in particolare Coliformi fecali, Escherichia coli,
Salmonelle, idrocarburi e con frequenza di legge piombo e mercurio,
comunicandone i risultati al Servizio Veterinario e Igiene degli
alimenti dell'Assessorato alla Sanita'.
4) Le Ditte beneficiarie del presente provvedimento autorizzativo
devono garantire il trasporto alle piattaforme AGIP del personale
tecnico dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Unita' sanitarie locali costiere, nonche' il supporto al
campionamento attraverso la presenza di personale subacqueo
qualificato.
5) L'autorizzazione concessa con il presente provvedimento e' valida
fino al 31/7/2000, data in cui avra' termine il contratto di
disincrostazione tra le Ditte Cooperativa Piccola e Media Pesca "La
Romagnola" a rl e Nuovo CONISUB Soc. coop. a rl e la Societa' AGIP
SpA e puo' essere sospesa qualora il sistema di monitoraggio metta in
evidenza la non conformita' dei parametri biotossicologici,
microbiologici e chimici dei campioni prelevati. Le modalita' di
sospensione sono quelle previste dalla Circolare n. 19 del 26/3/1996.
6) Il Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti
dell'Assessorato alla Sanita' e' incaricato dell'esecuzione del
presente atto che deve essere notificato alle societa' interessate
per il tramite del Sindaco del Comune di Ravenna e trasmesso in copia
ai Comuni di Ravenna, Cesenatico e Rimini, alle Province di Ravenna,
Forli'-Cesena e Rimini, al Ministero della Sanita' - Dipartimento
Alimenti, Nutrizione e Sanita' pubblica veterinaria -, ai
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali di
Ravenna, Cesena e Rimini, alle Capitanerie di porto di Ravenna e di
Rimini, al Comando provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando
Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna,
alla Direzione AGIP SpA distretto di Marina di Ravenna.
7) La presente delibera deve essere altresi' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.