COMUNICATO DELL'ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA'
Direttiva dell'Assessore al Lavoro, Formazione, Scuola e Universita' recante gli indirizzi operativi per la formulazione del Piano generale triennale 1999-2001 e dei relativi Piani annuali di attuazione della Legge 23/96 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
L'Assessore al Lavoro, Formazione, Scuola e Universita'
- visti gli artt. 1, 2, 3 e 4 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23
"Norme per l'edilizia scolastica";
- visto il DM 6 settembre 1999, n. 212;
- visti l'art. 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e l'art. 139 del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- viste, in quanto applicabili, le LL.RR. 27 febbraio 1984, n. 6 e 12
dicembre 1985, n. 29;
- attesa la necessita' di assicurare un tempestivo ed efficace
coordinamento delle procedure che la Regione, le Province e i Comuni
devono attivare per la formulazione - entro il termine perentorio del
10 dicembre p.v. - del Piano generale triennale 1999-2001 e dei
relativi Piani annuali di attuazione previsti dall'all'art. 4 della
richiamata Legge 23/96;
- sentiti le Province, le rappresentanze degli Enti locali e gli
uffici decentrati dell'Amministrazione scolastica nella riunione
appositamente convocata il 30 settembre 1999;
- acquisito il parere unanimemente favorevole della Commissione
consiliare scuola, cultura e turismo nella seduta del 13 ottobre
1999;
impartisce i seguenti indirizzi operativi:
1. Piano generale triennale e piani annuali di attuazione -
Coordinamento provinciale.
Il Piano generale triennale di edilizia scolastica previsto dall'art.
4, comma 2, della Legge 23/96 (alla quale in seguito si riferiranno
il termine legge e gli articoli e commi non ulteriormente
specificati) viene predisposto dalla Regione in base alle proposte
formulate dagli enti territoriali competenti, sentiti gli uffici
scolastici provinciali; in particolare le Province, ai sensi della
L.R. 6/84 "Norme sul riordino istituzionale", coordinano gli
interventi nei rispettivi ambiti territoriali formulando a tale scopo
piani provinciali comprendenti gli interventi delle stesse Province e
dei relativi Comuni da finanziare nel triennio ordinati per
annualita' e per graduatoria di priorita'.
Con il DM 212/99 viene sostanzialmente confermato il percorso
programmatorio definito nella precedente direttiva regionale
12050/96 in base all'art. 4 e al DM 152/96:
a) piano di utilizzo degli edifici vincolati a sede scolastica
formulato congiuntamente da Provincia e Comuni (l'art. 12, comma 4 ha
sottratto tale competenza ai Provveditori abrogando i commi da 1 a 4
dell'art. 94, DLgs 297/94) tenendo ben presente che ai sensi
dell'art. 8, comma 7, ai fini di un suo impiego ottimale l'intero
patrimonio pubblico di edilizia scolastica si deve intendere
indistintamente a disposizione di entrambi gli Enti locali allo scopo
di soddisfarne le esigenze indipendentemente dalla proprieta'; va
rammentato che per lo stesso motivo nessun edificio pubblico puo'
essere svincolato dalla destinazione scolastica se non d'intesa con
l'ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e
con il Provveditore agli studi (art. 8, comma 7);
b) valutazione del fabbisogno aggiuntivo rispetto alla consistenza e
alle condizioni del patrimonio disponibile e destinato agli enti
territoriali in base al piano di cui al punto precedente;
c) definizione degli interventi da programmare nel triennio tenendo
conto delle proposte di revoca avanzate ai sensi dell'art. 8, comma
7, della razionalizzazione in atto, delle esigenze a medio/lungo
termine indotte dall'innalzamento dell'obbligo scolastico.Il
fabbisogno cosi' definito sara' percio' riferito all'intera rete
scolastica pubblica e costituira' la necessaria articolazione
provinciale del Piano regionale.
2. Termine per l'approvazione dei Piani provinciali.
Al fine di consentire l'approvazione del Piano regionale entro il
termine di legge perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del DM 212/96, le Province approveranno
inderogabilmente entro il 15 novembre 1999 i rispettivi Piani,
articolati in due distinte sezioni contenenti rispettivamente gli
interventi per la scuola materna e dell'obbligo e per la scuola
secondaria superiore (compreso ovviamente l'ultimo anno di obbligo
recentemente introdotto) da realizzare nel triennio, ripartiti nelle
diverse annualita' di attuazione e ordinati, nell'ambito di queste,
per priorita'.
3. Ripartizione delle risorse.
L'ammontare complessivo delle risorse assegnate all'Emilia-Romagna
per l'attuazione della prima annualita' del Piano triennale, pari a
Lire 25.458.510.000 viene cosi' ripartita fra le province in base al
numero degli iscritti alle scuole materne, dell'obbligo e secondarie
superiori nonche' all'indicatore di organizzazione territoriale
(ISOT):
Lire Euro
Piacenza 1.900.955.000 981.761,32
Parma 2.532.855.000 1.308.110,44
Reggio Emilia 3.163.865.000 1.633.999,91
Modena 3.622.480.000 1.870.854,79
Bologna 4.025.655.000 2.079.077,30
Ferrara 2.627.680.000 1.357.083,46
Ravenna 2.203.160.000 1.137.837,18
Forli'-Cesena 2.677.535.000 1.382.831,42
Rimini 2.704.325.000 1.396.667,30
Totale Regione 25.458.510.000 13.148.223,13
La consistente riduzione di risorse dovuta alla modifica dei criteri
di riparto fra le Regioni ha reso opportuna l'abolizione della "quota
regionale" costituita dal bonus per la capacita' di spesa che va
percio' ad incrementare le assegnazioni provinciali.
In considerazione dei dati sulle condizioni e sull'utilizzo del
patrimonio edilizio, delle disposizioni sul trasferimento degli
immobili (art. 8), dell'innalzamento dell'obbligo scolastico e della
prevalente destinazione ai Comuni dei finanziamenti previsti dalla
L.R. 39/80 una quota non inferiore al 70% delle risorse assegnate
viene riservata agli interventi per la scuola secondaria superiore,
salvo che non intervengano intese diverse fra gli enti in ambito
provinciale.
4. Presentazione delle domande.
Le domande di finanziamento dei Comuni e delle istituzioni
scolastiche proprietarie degli immobili in cui hanno sede vanno
inoltrate alle competenti Amministrazioni provinciali entro i termini
da queste stabiliti. I progetti degli Enti locali devono rientrare
nei piani delle opere pubbliche. Trattandosi nel caso specifico di
opere pubbliche di interesse regionale ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, i progetti preliminari di cui all'art. 4, comma 4 si
intendono costituiti dalla documentazione richiesta dall'art. 8 della
L.R. 29/85, necessaria e sufficiente a fornire gli elementi di
valutazione indispensabili alla formulazione del Piano:
- relazione illustrativa, riferita agli obiettivi della
programmazione regionale e locale di settore;
- piano finanziario, recante l'indicazione dei mezzi di copertura
dell'intervento e della loro ripartizione nel tempo;
- scheda di progetto, predisposta dalla Regione (vedi allegato)
contenente gli elementi tecnici ed economici necessari a definire
costi, caratteristiche e livello di priorita' degli interventi.
Nessun elaborato progettuale dovra' essere inviato alla Regione se
non espressamente richiesto.
5. Priorita'.
Con riferimento agli obiettivi generali della legge e agli indirizzi
definiti dal DM 212/99 verranno considerati prioritari gli
interventi:
- di messa a norma e adeguamento delle strutture esistenti alle norme
in materia di agibilita', sicurezza e igiene e accessibilita';
- di completamento funzionale di opere gia' iniziate;
- diretti al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule in modo
da assicurare un livello qualitativo del servizio scolastico adeguato
ai diritti e alle aspettative dell'utenza, al rinnovamento della
didattica e ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi
nonche' all'introduzione e all'utilizzo dell'informatica e della
multimedialita'.
- finalizzati a un organico inserimento delle istituzioni scolastiche
nelle diverse realta' territoriali e collettivita' locali;
- volti a garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso
all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e
soddisfacente funzionamento degli Uffici scolastici decentrati.
Costituiscono ulteriori elementi di priorita' lo stato della
progettazione e l'assenza di vincoli e/o condizioni pregiudizievoli
del rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dalla legge.
Nel contesto della prima annualita' del piano e in relazione alla
riforma dei cicli scolastici in via di approvazione dovra' essere
attentamente valutata l'opportunita' di realizzare nuovi edifici
destinati alla scuola dell'obbligo secondo tipologie organizzative
prevedibilmente da ridefinire.
6. Spesa minima ammissibile e percentuale del finanziamento.
Allo scopo di evitare la dispersione delle risorse garantendone un
utilizzo significativo ed efficace rispettando nel contempo i
principi della concentrazione, dell'addizionalita' e della
compartecipazione fissati dall'Unione Europea vengono determinati:
- una spesa minima ammissibile di Lire 300 milioni (Euro 154.937,87)
comprensiva di spese per indagini e progettazione calcolate
forfetariamente in misura non superiore al 10% dell'importo a base
d'asta, di IVA e di ogni altra imposta e spesa accessoria;
- un importo del finanziamento compreso fra il 50% e il 70% della
spesa ammissibile, elevabile al 100% per i soli enti dichiarati a
norma di legge in stato di dissesto finanziario.
L'ASSESSORE
Pier Antonio Rivola
Allegati: schede per la presentazione delle domande I-E-M-S.
Referente presso l'Ufficio regionale e' l'arch. Lucio Agrotti tel.
051/283393, fax 051/283399 - ediscol¹regione.emilia-romagna.it.
(segue Allegato)