REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1999, n. 1230

Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi di cui art. 4, DLgs 30/12/1992, n. 530. Aggiornamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
vista la propria deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1997, controllata           
senza rilievi dalla Commissione di controllo sull'amministrazione               
della Regione Emilia-Romagna con atto n. 281/302 in data 5 febbraio             
1997, con cui si e' proceduto alla classificazione delle zone di                
produzione dei molluschi bivalvi di cui all'art. 4 del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 530;                                                          
considerato che il punto 6 della stessa deliberazione prevede: "di              
riservarsi di provvedere, con atti successivi, alle eventuali                   
classificazioni complementari e/o alla revisione della                          
classificazione di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento,             
qualora vengano acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici            
programmi di indagine, nuovi elementi conoscitivi";                             
preso atto della nota n. 418 del 17/5/1999 corredata dai certificati            
di analisi, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda            
Unita' sanitaria locale di Ferrara ha proposto di classificare come             
zona di tipo B il tratto del Canale Logonovo compreso tra il ponte              
che collega il Lido degli Estensi con il Lido di Spina e la chiusa              
che separa il Canale Logonovo dal Canale Valletta, ubicato nel comune           
di Comacchio;                                                                   
constatato che nella deliberazione n. 45 soprarichiamata al punto 2.2           
relativo alla descrizione delle coordinate geografiche della Pialassa           
Baiona, e' stata riportata per mero errore materiale l'indicazione              
della latitudine 40o31'30" N anziche' 44o31'30" N;                              
atteso che:                                                                     
- alla luce di quanto sopra esposto, e' possibile provvedere ad una             
integrazione ed a una rettifica della classificazione di cui alla               
deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1997;                                        
- e' necessario riservarsi di provvedere, con atti successivi, alle             
eventuali classificazioni complementari e/o alla revisione della                
classificazione di cui trattasi, qualora vengano acquisiti, anche               
mediante l'attivazione di specifici programmi di indagine, nuovi                
elementi conoscitivi;                                                           
sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare              
Sicurezza sociale, nella seduta dell'8 luglio 1999;                             
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dr.             
Tiziano Carradori in merito alla legittimita' del presente atto ai              
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
della deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n.               
2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta              
regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                         
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario ed Igiene degli alimenti dr. Giovanni Paganelli in merito           
alla regolarita' tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta                
regionale 2541/95;                                                              
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di classificare, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n.             
530, come zona B per la produzione dei molluschi bivalvi vivi, il               
tratto del Canale Logonovo compreso tra il ponte che collega il Lido            
degli Estensi con il Lido di Spina e la chiusa che separa il Canale             
Logonovo dal Canale Valletta, ubicato nel comune di Comacchio.                  
I molluschi bivalvi vivi appartenenti alle specie Tapes spp. Mytilus            
spp. e Crossostrea spp. raccolti nella zona sopraindicata possono               
essere inviati al consumo  umano diretto soltanto dopo avere subito             
un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in             
una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e                
fisici prescritti per la zona A.                                                
La coordinata geografica espressa come latitudine 40o31'30" N                   
riportata al punto 2.2. della deliberazione n. 45 del 20/1/1997 e'              
sostituita da Lat. 44o31'30" N.                                                 
Restano salve le disposizioni contenute nella deliberazione n. 45 del           
20 gennaio 1997.                                                                
Il presente provvedimento deve essere altresi' pubblicato nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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