REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 1800

Definizione delle modalita' di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 15 della L.R. 14/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina             
relativa al settore del commercio;                                              
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio           
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" ed in               
particolare il comma 1 dell'art. 15 che dispone che la Giunta                   
regionale approvi le modalita' di autorizzazione dei Centri di                  
assistenza tecnica alle imprese, di cui all'art. 23 del DLgs 114/98;            
richiamato altresi' il comma 3 del summenzionato art. 15 della L.R.             
14/99 ove si stabilisce che:                                                    
- la Regione autorizza i Centri di assistenza tecnica alle imprese              
costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di                  
categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a            
livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti              
interessati;                                                                    
- ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri di assistenza                  
tecnica devono svolgere le attivita' fissate al comma 2 dell'art. 23            
del DLgs n. 114 del 1998 anche a favore di imprese non associate alle           
organizzazioni di categoria;                                                    
- la Regione riconosce prioritariamente i Centri di assistenza                  
tecnica costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni             
di categoria degli operatori commerciali;                                       
ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione delle modalita'           
di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica;                             
sentite le parti sociali interessate ai sensi di quanto stabilito               
all'art. 1 della L.R. 14/99;                                                    
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'           
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,                
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmazione della distribuzione commerciale, ing. Roberto Donati,            
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai             
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;             
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le modalita' di autorizzazione dei Centri di                    
assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs n. 114 del 1998 di               
seguito definite:                                                               
"Modalita' di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica"                  
 1 - La Giunta regionale autorizza i Centri di assistenza tecnica               
alle imprese commerciali, di cui all'art. 23 del DLgs n. 114 del                
1998, all'esercizio delle attivita' previste nel loro Statuto.                  
 2 - I Centri sono costituiti, anche in forma consortile, dalle                 
organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente            
rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da           
altri soggetti interessati.                                                     
 3 - I Centri costituiti in forma consortile o associata dalle                  
organizzazioni di categoria degli operatori commerciali sono                    
prioritari, ai fini dell'autorizzazione regionale, rispetto  agli               
altri.                                                                          
 4 - Ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri svolgono le                 
seguenti attivita', anche a favore di imprese non associate alle                
organizzazioni  di categoria: a) assistenza tecnica; b) formazione e            
aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;            
c) gestione economica e finanziaria di impresa;  d) accesso ai                  
finanziamenti anche comunitari; e) sicurezza e tutela dei                       
consumatori; f) tutela ambientale; g) igiene e sicurezza sul lavoro;            
h) attivita' finalizzate alla certificazione di qualita' degli                  
esercizi commerciali; i) formazione, promozione e sviluppo del                  
commercio elettronico; l) informazione capillare sulle opportunita'             
che possono derivare dalle leggi nazionali e regionali di intervento            
a sostegno al settore; m) indagini di mercato e banche dati; n) altre           
materie eventualmente previste dallo Statuto.                                   
 5 - I Centri devono disporre di una rilevante presenza sul                     
territorio comprovata dall'esistenza di una pluralita' di strutture             
operative e identificabili attraverso apposito marchio.                         
 6 - La Regione puo' avvalersi dei Centri allo scopo di facilitare il           
rapporto tra Amministrazione regionale e imprese utenti.                        
 7 - La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' del             
Centro di assistenza deve essere presentata alla Giunta regionale e             
deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto                    
costitutivo; b) statuto nel quale deve essere previsto lo svolgimento           
a favore delle imprese delle attivita' indicate al precedente punto             
4; c) relazione sugli obiettivi e le finalita' che l'attivita' del              
Centro di assistenza  si propone di realizzare, secondo quanto                  
indicato al punto 4; d) indicazione degli elementi e delle risorse              
possedute ai fini dello svolgimento delle attivita' svolte dal Centro           
di assistenza e dei requisiti di cui al punto 5.                                
 8 - L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta           
regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.               
 9 -  Entro il 31 maggio di ogni anno i Centri di assistenza tecnica            
presentano alla Regione una relazione sull'attivita' svolta.                    
10 - La Regione sostiene l'attivita' dei Centri autorizzati                     
attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale e                   
attraverso i programmi attuativi di cui alla Legge 266/97.                      
I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di              
attivita' o progetti, secondo le procedure previste dalla normativa             
vigente.                                                                        
I programmi di attivita' presentati dai Centri di assistenza tecnica            
costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori                    
commerciali maggiormente rappresentative hanno titolo di priorita'              
nell'accesso ai finanziamenti secondo criteri di valutazione che                
terranno conto della diffusione e dimensione dell'attivita' sul                 
territorio come disciplinati negli specifici provvedimenti.                     
2) di pubblicare, per intero, la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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