DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 1999, n. 1800
Definizione delle modalita' di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 15 della L.R. 14/99
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina
relativa al settore del commercio;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" ed in
particolare il comma 1 dell'art. 15 che dispone che la Giunta
regionale approvi le modalita' di autorizzazione dei Centri di
assistenza tecnica alle imprese, di cui all'art. 23 del DLgs 114/98;
richiamato altresi' il comma 3 del summenzionato art. 15 della L.R.
14/99 ove si stabilisce che:
- la Regione autorizza i Centri di assistenza tecnica alle imprese
costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di
categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a
livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti
interessati;
- ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri di assistenza
tecnica devono svolgere le attivita' fissate al comma 2 dell'art. 23
del DLgs n. 114 del 1998 anche a favore di imprese non associate alle
organizzazioni di categoria;
- la Regione riconosce prioritariamente i Centri di assistenza
tecnica costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni
di categoria degli operatori commerciali;
ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione delle modalita'
di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica;
sentite le parti sociali interessate ai sensi di quanto stabilito
all'art. 1 della L.R. 14/99;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale, ing. Roberto Donati,
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le modalita' di autorizzazione dei Centri di
assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs n. 114 del 1998 di
seguito definite:
"Modalita' di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica"
1 - La Giunta regionale autorizza i Centri di assistenza tecnica
alle imprese commerciali, di cui all'art. 23 del DLgs n. 114 del
1998, all'esercizio delle attivita' previste nel loro Statuto.
2 - I Centri sono costituiti, anche in forma consortile, dalle
organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente
rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da
altri soggetti interessati.
3 - I Centri costituiti in forma consortile o associata dalle
organizzazioni di categoria degli operatori commerciali sono
prioritari, ai fini dell'autorizzazione regionale, rispetto agli
altri.
4 - Ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri svolgono le
seguenti attivita', anche a favore di imprese non associate alle
organizzazioni di categoria: a) assistenza tecnica; b) formazione e
aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
c) gestione economica e finanziaria di impresa; d) accesso ai
finanziamenti anche comunitari; e) sicurezza e tutela dei
consumatori; f) tutela ambientale; g) igiene e sicurezza sul lavoro;
h) attivita' finalizzate alla certificazione di qualita' degli
esercizi commerciali; i) formazione, promozione e sviluppo del
commercio elettronico; l) informazione capillare sulle opportunita'
che possono derivare dalle leggi nazionali e regionali di intervento
a sostegno al settore; m) indagini di mercato e banche dati; n) altre
materie eventualmente previste dallo Statuto.
5 - I Centri devono disporre di una rilevante presenza sul
territorio comprovata dall'esistenza di una pluralita' di strutture
operative e identificabili attraverso apposito marchio.
6 - La Regione puo' avvalersi dei Centri allo scopo di facilitare il
rapporto tra Amministrazione regionale e imprese utenti.
7 - La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' del
Centro di assistenza deve essere presentata alla Giunta regionale e
deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto
costitutivo; b) statuto nel quale deve essere previsto lo svolgimento
a favore delle imprese delle attivita' indicate al precedente punto
4; c) relazione sugli obiettivi e le finalita' che l'attivita' del
Centro di assistenza si propone di realizzare, secondo quanto
indicato al punto 4; d) indicazione degli elementi e delle risorse
possedute ai fini dello svolgimento delle attivita' svolte dal Centro
di assistenza e dei requisiti di cui al punto 5.
8 - L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta
regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
9 - Entro il 31 maggio di ogni anno i Centri di assistenza tecnica
presentano alla Regione una relazione sull'attivita' svolta.
10 - La Regione sostiene l'attivita' dei Centri autorizzati
attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale e
attraverso i programmi attuativi di cui alla Legge 266/97.
I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di
attivita' o progetti, secondo le procedure previste dalla normativa
vigente.
I programmi di attivita' presentati dai Centri di assistenza tecnica
costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori
commerciali maggiormente rappresentative hanno titolo di priorita'
nell'accesso ai finanziamenti secondo criteri di valutazione che
terranno conto della diffusione e dimensione dell'attivita' sul
territorio come disciplinati negli specifici provvedimenti.
2) di pubblicare, per intero, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.