REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30

RINEGOZIAZIONE INTERESSI SUI MUTUI

          Art. 5                                                                
Mutui nel settore dell'edilizia residenziale pubblica                           
1. Per i contributi erogati in relazione ai mutui per l'edilizia                
residenziale pubblica dalla Regione in attuazione alle leggi                    
contenute nel comma 1 dell'art. 29 della Legge 13 maggio 1999, n. 133           
si applicano le disposizioni contenute nello stesso art. 29, commi 1            
e 3.                                                                            
2. Per i contributi erogati in relazione ai mutui per l'edilizia                
residenziale pubblica dalla Regione in attuazione alle leggi                    
regionali di agevolazione si applicano le disposizioni contenute                
nell'art. 29, della Legge n. 133 del 1999, salvo che le disposizioni            
contenute nella presente legge non siano piu' favorevoli ai                     
beneficiari dei contributi e alla Regione.                                      
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 29 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente           
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e                    
federalismo fiscale, e' il seguente:                                            
"Art. 29 - Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati               
1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della Legge 22             
ottobre 1971, n. 865, della Legge 27 maggio 1975, n. 166, del DL 13             
agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16              
ottobre 1975, n. 492, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, del DL 23              
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25               
marzo 1982, n. 94, del DL 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con               
modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118, e della Legge 11              
marzo 1988, n. 67, nonche' le persone fisiche e giuridiche                      
destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere            
all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il            
tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati            
risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime              
operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 marzo            
1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il               
tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso                   
effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota            
a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le                     
alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso               
abitativo e', rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20           
per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni           
caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della Legge 23               
dicembre 1998, n. 448.                                                          
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono             
prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente              
articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale                  
pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.                
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della                  
presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,             
comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del Tesoro,           
del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il               
Ministro dei Lavori pubblici, previo parere della Conferenza                    
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del DLgs 28 agosto 1997,              
n.281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente                  
articolo.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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