LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30
RINEGOZIAZIONE INTERESSI SUI MUTUI
Art. 5
Mutui nel settore dell'edilizia residenziale pubblica
1. Per i contributi erogati in relazione ai mutui per l'edilizia
residenziale pubblica dalla Regione in attuazione alle leggi
contenute nel comma 1 dell'art. 29 della Legge 13 maggio 1999, n. 133
si applicano le disposizioni contenute nello stesso art. 29, commi 1
e 3.
2. Per i contributi erogati in relazione ai mutui per l'edilizia
residenziale pubblica dalla Regione in attuazione alle leggi
regionali di agevolazione si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 29, della Legge n. 133 del 1999, salvo che le disposizioni
contenute nella presente legge non siano piu' favorevoli ai
beneficiari dei contributi e alla Regione.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 2
Il testo dell'art. 29 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale, e' il seguente:
"Art. 29 - Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati
1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della Legge 22
ottobre 1971, n. 865, della Legge 27 maggio 1975, n. 166, del DL 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
ottobre 1975, n. 492, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, del DL 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25
marzo 1982, n. 94, del DL 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118, e della Legge 11
marzo 1988, n. 67, nonche' le persone fisiche e giuridiche
destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere
all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il
tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati
risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime
operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 marzo
1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il
tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso
effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota
a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le
alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso
abitativo e', rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20
per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni
caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della Legge 23
dicembre 1998, n. 448.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale
pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il
Ministro dei Lavori pubblici, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del DLgs 28 agosto 1997,
n.281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente
articolo.".