REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30

RINEGOZIAZIONE INTERESSI SUI MUTUI

          Art. 2                                                                
Concorso al pagamento degli interessi                                           
in caso di rinegoziazione dei tassi                                             
1. La Giunta regionale e' autorizzata a continuare a concorrere al              
pagamento degli interessi sui mutui a seguito della rinegoziazione di           
cui all'art. 1.                                                                 
2. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi e' determinato             
nella misura pari alla stessa proporzione di partecipazione gia' in             
essere sui mutui oggetto di rinegoziazione.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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