REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30
RINEGOZIAZIONE INTERESSI SUI MUTUI
Art. 2 Concorso al pagamento degli interessi in caso di rinegoziazione dei tassi 1. La Giunta regionale e' autorizzata a continuare a concorrere al pagamento degli interessi sui mutui a seguito della rinegoziazione di cui all'art. 1. 2. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi e' determinato nella misura pari alla stessa proporzione di partecipazione gia' in essere sui mutui oggetto di rinegoziazione.