LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30
RINEGOZIAZIONE INTERESSI SUI MUTUI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Rinegoziazione tassi di interessi
1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico la Giunta regionale
e' autorizzata:
a) a rinegoziare i tassi di interessi applicati su mutui accesi da
terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento degli
interessi stessi ai sensi di leggi regionali e statali;
b) a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei
tassi di interessi applicati su mutui di cui alla lettera a).