REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30

RINEGOZIAZIONE INTERESSI SUI MUTUI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Rinegoziazione tassi di interessi                                               
1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico la Giunta regionale           
e' autorizzata:                                                                 
a) a rinegoziare i tassi di interessi applicati su mutui accesi da              
terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento degli                
interessi stessi ai sensi di leggi regionali e statali;                         
b) a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei                
tassi di interessi applicati su mutui di cui alla lettera a).                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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