LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29
NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 3
1. La Regione subentra nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
del personale in servizio alla data della messa in stato di
liquidazione del Centro. Detto personale transita, a domanda, alle
dipendenze della Regione sulla base della categoria di inquadramento
contrattuale posseduta a detta data e secondo la tabella di
equiparazione di cui all'allegato A) alla presente legge.
2. Il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 e'
fissato inderogabilmente in trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Al personale che, per effetto delle disposizioni di cui al comma
1, transita alle dipendenze della Regione e' fatto salvo il
trattamento economico di godimento, comprensivo delle sole indennita'
a carattere continuativo contrattualmente definite.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, l'eventuale
differenza tra il trattamento economico relativo alla categoria di
assunzione presso la Regione e quello di cui al comma 3 viene erogato
tramite un assegno ad personam riassorbibile.
5. Tra gli elementi retributivi che concorrono a determinare
l'importo riassorbibile dell'assegno ad personam di cui al comma 4
non e' ricompreso il salario individuale di anzianita', per la parte
corrispondente a quanto percepito da un dipendente regionale di pari
qualifica ed anzianita' di servizio.
6. Al personale di cui al comma 1 spetta, in aggiunta al trattamento
economico in godimento definito ai sensi del comma 3, il trattamento
accessorio, fatta eccezione per la quota di produttivita' collettiva
legata ai piani di attivita' generale. Tale quota viene erogata solo
per la parte eccedente l'assegno ad personam.
7. Per il personale di qualifica dirigenziale, viene erogata in
aggiunta al trattamento economico in godimento, come definito ai
sensi del comma 3, la sola retribuzione di risultato.
8. Per i dipendenti collocati nell'area quadri, cui vengano assegnate
posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 del CCNL Regioni-Enti
locali, viene erogata in aggiunta al trattamento economico in
godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola retribuzione
di risultato.