LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29
NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 2
1. La Regione Emilia-Romagna assume le funzioni di gestione degli
impianti del complesso di interesse pubblico denominato Centro
Operativo Ortofrutticolo di Ferrara secondo le finalita' di cui
all'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, a decorrere dal
termine indicato dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsti dall'art. 4, comma 1, del DLgs 4 giugno 1997, n.
143.
2. I trasferimenti finanziari disposti dallo Stato per le attivita'
di gestione sono iscritti in apposito capitolo del bilancio
regionale.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, citata
alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 1.
2) Il testo del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 4 giugno 1997, n. 143
concernente Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale, e' il seguente:
"Art. 4 - Trasferimento di risorse alle Regioni
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 15 marzo
1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane,
strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, ivi compresi
i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle
funzioni di competenza statale.
omissis.".