REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29

NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

          Art. 2                                                                
1. La Regione Emilia-Romagna assume le funzioni di gestione degli               
impianti del complesso di interesse pubblico denominato Centro                  
Operativo Ortofrutticolo di Ferrara secondo le finalita' di cui                 
all'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, a decorrere dal                
termine indicato dai decreti del Presidente del Consiglio dei                   
Ministri previsti dall'art. 4, comma 1, del DLgs 4 giugno 1997, n.              
143.                                                                            
2. I trasferimenti finanziari disposti dallo Stato per le attivita'             
di gestione sono iscritti in apposito capitolo del bilancio                     
regionale.                                                                      
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, citata            
alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 1.                  
2) Il testo del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 4 giugno 1997, n. 143              
concernente Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative             
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione                            
dell'Amministrazione centrale, e' il seguente:                                  
"Art. 4 - Trasferimento di risorse alle Regioni                                 
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da                    
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 15 marzo               
1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla                         
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane,                      
strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, ivi compresi            
i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative             
del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle              
funzioni di competenza statale.                                                 
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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