LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95
Art. 9
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la
Regione fara' fronte:
a) per le attivita' previste dall'articolo 5 della presente legge,
mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di
quanto disposto dall'articolo 11, comma primo, della L.R. 6 luglio
1977, n. 31;
b) per quanto concerne gli interventi previsti dall'articolo 8 della
presente legge, commi 1 e 2, mediante l'utilizzazione dei fondi di
cui all'articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 16, nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa disposta annualmente dalla legge di
bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 31 del 1977.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.
31, concernente Norme per la disciplina della contabilita' della
Regione Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
omissis.".
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 16, citata alla
nota 1) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 7 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fara' fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.".
3) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota
1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".