REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95

          Art. 8                                                                
Sostegno di attivita' promozionali                                              
1. Al fine di sostenere le attivita' di promozione dei prodotti                 
contraddistinti dal marchio collettivo regionale di cui all'articolo            
3, la Giunta regionale interviene attraverso le forme e le modalita'            
previste dalla L.R. 21 marzo 1995,  n.16, concernente attivita' di              
promozione economica.                                                           
2. La Regione, qualora non realizzi direttamente le iniziative di cui           
all'articolo 5 della L.R. n. 16 del 1995, provvede di norma con i               
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.                
3. La Giunta regionale puo' decidere che i concessionari dei marchi             
di cui all'articolo 3 debbano contribuire con una quota proporzionale           
alla quantita' certificata; tale quota e' finalizzata esclusivamente            
alla promozione dei medesimi marchi ed alla stesura di nuovi                    
disciplinari.                                                                   
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 21 marzo 1995, n. 16 concerne Promozione economica dei               
prodotti agricoli ed alimentari regionali.                                      
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 16 del 1995, citata alla nota             
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 5 - Iniziative della Giunta regionale                                     
1. La Giunta regionale puo' promuovere ed organizzare, direttamente o           
in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati nonche'             
con raggruppamenti di imprese, iniziative di promozione economica,              
sia in Italia che all'estero, a favore dei prodotti agro-alimentari             
regionali, coordinandole con i programmi di attivita' nell'ambito               
delle relazioni internazionali.                                                 
2. La Giunta regionale puo' affidare agli enti ed agli organismi di             
cui al comma 1 l'esecuzione di iniziative e progetti, stipulando con            
i medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i                 
reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento alla               
specificazione delle iniziative concordate, alle modalita' di                   
finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti              
dalla realizzazione delle iniziative.                                           
3. L'attuazione delle iniziative promozionali all'estero di cui ai              
commi 1 e 2 avviene nell'osservanza di quanto disposto dal comma                
secondo dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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