LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95
Art. 7
Sanzioni relative all'uso del marchio
1. La Regione pronuncia, a seconda della gravita' della violazione ed
avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione,
il semplice richiamo o la sospensione dall'uso del marchio per un
periodo compreso tra i sei e i ventiquattro mesi, ovvero la decadenza
dalla concessione in caso di violazione delle regole stabilite:
a) dalle modalita' d'uso del marchio;
b) dalle regole stabilite dalla presente legge;
c) dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3;
d) dalle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5;
e) dalle norme regionali, nazionali e comunitarie relative ai
prodotti destinati al consumo umano.
2. A tal fine la violazione viene contestata agli interessati
assegnando ad essi un termine, non inferiore a dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, per formulare le loro osservazioni.
3. Alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo;
tuttavia, in caso di violazioni di particolare gravita' previste nel
provvedimento di concessione dell'uso del marchio, puo' essere
comminata la sospensione o la decadenza. In ogni caso la sanzione
proposta viene comunicata agli interessati con la contestazione della
violazione.
4. Costituiscono comunque violazioni di estrema gravita', che al
momento dell'accertamento rendono immediata la decadenza dall'uso del
marchio secondo specifiche modalita' individuate dalla Giunta
regionale:
a) la frode;
b) la pubblicita' ingannevole;
c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i
prodotti agricoli ed alimentari;
d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non e' stata
ottenuta la concessione;
e) l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo
svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 6.
5. In caso di decadenza, il provvedimento viene pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.