REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95

          Art. 7                                                                
Sanzioni relative all'uso del marchio                                           
1. La Regione pronuncia, a seconda della gravita' della violazione ed           
avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione,             
il semplice richiamo o la sospensione dall'uso del marchio per un               
periodo compreso tra i sei e i ventiquattro mesi, ovvero la decadenza           
dalla concessione in caso di violazione delle regole stabilite:                 
a) dalle modalita' d'uso del marchio;                                           
b) dalle regole stabilite dalla presente legge;                                 
c) dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3;                      
d) dalle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5;               
e) dalle norme regionali, nazionali e comunitarie relative ai                   
prodotti destinati al consumo umano.                                            
2. A tal fine la violazione viene contestata agli interessati                   
assegnando ad essi un termine, non inferiore a dieci giorni dal                 
ricevimento della comunicazione, per formulare le loro osservazioni.            
3. Alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo;             
tuttavia, in caso di violazioni di particolare gravita' previste nel            
provvedimento di concessione dell'uso del marchio, puo' essere                  
comminata la sospensione o la decadenza. In ogni caso la sanzione               
proposta viene comunicata agli interessati con la contestazione della           
violazione.                                                                     
4. Costituiscono comunque violazioni di estrema gravita', che al                
momento dell'accertamento rendono immediata la decadenza dall'uso del           
marchio secondo specifiche modalita' individuate dalla Giunta                   
regionale:                                                                      
a) la frode;                                                                    
b) la pubblicita' ingannevole;                                                  
c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i                  
prodotti agricoli ed alimentari;                                                
d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non e' stata                   
ottenuta la concessione;                                                        
e) l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo                     
svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 6.                             
5. In caso di decadenza, il provvedimento viene pubblicato nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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