LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95
Art. 6
Controlli
1. Il controllo delle regole stabilite dal provvedimento di
concessione di cui all'articolo 3, nonche' delle regole contenute nei
disciplinari di cui all'articolo 5, deve essere affidato dai
concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le
norme applicabili della serie EN 45000.
2. I controlli consistono nelle:
a) verifiche della documentazione fornita;
b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione
e commercializzazione;
c) analisi di campioni prelevati.
3. Le non conformita' rilevate devono essere comunicate alla Regione
entro quarantotto ore dall'accertamento.
4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico
dei concessionari.