LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95
Art. 4
Uso del marchio
1. La Giunta regionale determina:
a) il marchio cui la concessione si riferisce, le sue caratteristiche
ideografiche, nonche', nell'ambito del disciplinare di cui
all'articolo 5, i prodotti che il marchio e' destinato a
contraddistinguere e le modalita' di identificazione dei prodotti
stessi nelle diverse fasi del ciclo produttivo;
b) le modalita' di utilizzazione e di applicazione del marchio sui
prodotti, le eventuali indicazioni aggiuntive e specificative;
c) le modalita' di controllo sui prodotti, da effettuarsi
preventivamente e successivamente alla loro immissione sul mercato,
anche mediante controlli analitici su campioni prelevati;
d) la documentazione in ordine alle tecniche adottate, che dovra'
essere fornita dai responsabili delle diverse fasi del ciclo
produttivo;
e) i casi di inadempienza e di difformita' in ordine all'uso del
marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a
seconda della gravita', in relazione all'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 7;
f) i contenuti della relazione di cui al comma 5 dell'articolo 3.