LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed
alimentari freschi e trasformati, ottenuti con tecniche che
favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei
consumatori, attraverso l'adozione di un marchio certificativo
concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli
appositi disciplinari.
NOTE AL TITOLO
1) La L.R. 10 luglio 1992, n. 29 concerneva Valorizzazione dei
prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche
rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.
2) La L.R. 24 aprile 1995, n. 51 concerneva Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente "Valorizzazione dei
prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche
rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori".