REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed               
alimentari freschi e trasformati, ottenuti con tecniche che                     
favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei                       
consumatori, attraverso l'adozione di un marchio certificativo                  
concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli                  
appositi disciplinari.                                                          
NOTE AL TITOLO                                                                  
1) La L.R. 10 luglio 1992, n. 29 concerneva Valorizzazione dei                  
prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche               
rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.                        
2) La L.R. 24 aprile 1995, n. 51 concerneva Modifiche ed integrazioni           
alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente "Valorizzazione dei                
prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche               
rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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