REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Composizione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Rinnovo parziale a seguito delle dimissioni del componente Rudi Ghedini

1) Organismo a cui si riferisce l'elezione: Comitato regionale per i            
servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat);                                            
2) requisiti e condizioni occorrenti per l'elezione e le funzioni               
connesse alla carica: - il membro del Comitato e' scelto tra persone            
dotate di riconosciute competenze nei campi della comunicazione e               
dell'informazione, della radio e della televisione, della                       
multimedalita' e delle telecomunicazioni (art. 2, L.R. 52/96); -                
l'eletto deve possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza               
adeguata per esercitare le funzioni connesse alla carica in rapporto            
ai compiti attribuiti al CORERAT dalla legge regionale (art. 4, L.R.            
52/96): "1. Il Comitato esercita le funzioni espressamente                      
attribuitegli dalla Legge 6 agosto 1990, n. 223; dal DPR 27 marzo               
1992, n. 255; dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 422; dalla Legge 10               
dicembre 1993, n. 515; dai provvedimenti del Garante per la                     
radiodiffusione e l'editoria; da altre norme di legge o di                      
regolamento, statali o regionali. 2. Il Comitato, ai sensi dell'art.            
7 della Legge n. 223 del 1990, e' organo di consulenza della Regione            
nonche', per quanto demandato dalle leggi vigenti, di proposta e                
indirizzo, di garanzia e controllo in materia radiotelevisiva. 3. In            
particolare, il Comitato: a) concorre alla definizione del parere               
regionale e collabora alla proposta di ipotesi diverse sullo schema             
di piano di assegnazione delle radiofrequenze, per quanto di                    
competenza regionale; b) esprime parere sull'adozione e l'adeguamento           
del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli             
impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione delle                 
radiofrequenze; c) esprime parere sulla destinazione della                      
pubblicita' disposta dalla Regione su emittenti televisive locali e             
su emittenti radiofoniche nazionali e locali; d) esprime parere sulle           
proposte di provvedimenti regionali che dispongono agevolazioni a               
favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a                
carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23,              
comma 2 della Legge 223/90; e) esprime parere sugli interventi di               
sostegno per l'innovazione tecnologica del sistema dell'informazione            
locale, previsti dall'articolo 12 della L.R. 20 ottobre 1992, n. 39;            
f) esprime parere sulle convenzioni tra la Regione ed il sistema                
radiotelevisivo pubblico e privato, di cui all'articolo 13 della L.R.           
n. 39 del 1992, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 della            
Legge 223/90; g) definisce, ai sensi dell'articolo 7 della Legge                
223/90, i contenuti delle collaborazioni tra la concessionaria                  
pubblica e realta' culturali ed informative della regione; definisce            
i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della                     
concessionaria pubblica, la Regione e i concessionari privati in                
ambito locale, coordina, per conto della Regione, l'attuazione di               
tali collaborazioni e di tali accordi. 4. Al di fuori dei casi                  
indicati al comma 3, il Comitato svolge la sua funzione di consulenza           
esprimendo i pareri e le osservazioni che gli organi regionali gli              
richiedono. 5. Il Comitato esprime i pareri di cui ai commi 3 e 4               
avvalendosi di un adeguato periodo di tempo, di norma non inferiore a           
quindici giorni e non superiore a trenta. In casi di particolare                
complessita', puo' chiedere che il termine sia prorogato di quindici            
giorni. Quando i pareri richiesti investano questioni di natura                 
tecnica o di speciale difficolta', il Comitato puo' avvalersi di                
consulenti, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del                       
Consiglio."; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro            
i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19           
marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre            
nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza                 
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12               
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero           
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice               
civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (vedi art. 3, comma 2, L.R.               
24/94); - l'eletto non deve trovarsi nelle condizioni di                        
incompatibilita' che siano prescritte per le funzioni da ricoprire              
(art. 3, L.R. 52/96): "1. Sussiste incompatibilita' tra la carica di            
componente del Comitato e: a) la qualita' di Consigliere regionale;             
b) la qualita' di dipendente della Regione Emilia-Romagna, o di enti            
o aziende regionali o finanziati dalla Regione o sottoposti al                  
controllo della Regione; c) la titolarita' di quote di proprieta', o            
l'attualita' di un rapporto di lavoro dipendente, o la titolarita' di           
incarichi societari o dirigenziali riguardanti: 1) societa'                     
concessionarie del servizio pubblico o imprese radiotelevisive                  
private; 2) imprese di produzione o distribuzione o gestione di                 
impianti radiotelevisivi, o di programmi o di pubblicita'; 3) imprese           
o societa' direttamente o indirettamente collegate con quelle di cui            
ai numeri 1 e 2, o da esse controllate. 2. Il Presidente del Comitato           
non puo' svolgere alcun tipo di attivita' professionale per conto               
delle societa' ed imprese di cui al comma 1, lettera c). 3. Gli altri           
membri del Comitato non possono svolgere alcun tipo di attivita'                
professionale continuativa nei confronti delle imprese o societa' di            
cui al comma 1, lettera c). Essi devono comunicare all'Ufficio di               
Presidenza del Consiglio regionale l'attivazione di eventuali                   
rapporti professionali definiti nel tempo e non reiterati. L'Ufficio            
di Presidenza, sentita la competente Commissione consiliare, decide             
se tali rapporti siano da considerarsi compatibili con la carica di             
componente del Comitato. 4. Le cause di incompatibilita' sussistenti            
in base ai commi 1, 2 e 3 o dichiarate con la decisione dell'Ufficio            
di Presidenza di cui al comma 3, sono contestate per iscritto, a cura           
del Presidente del Consiglio, ai componenti del Comitato interessati,           
che hanno dieci giorni di tempo per presentare controdeduzioni ed               
osservazioni. Decorsi i dieci giorni, l'Ufficio di Presidenza                   
delibera se proporre al Consiglio regionale la dichiarazione di                 
decadenza dalla carica. Il Consiglio decide entro trenta giorni dalla           
iscrizione della proposta all'ordine del giorno generale. 5. La                 
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 comporta             
la decadenza di diritto. Per la dichiarazione di decadenza si segue             
il procedimento disposto al comma 4."; - in ogni caso sussiste                  
incompatibilita' con le funzioni di: a) membro del Parlamento                   
nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore           
di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di            
una Amministrazione provinciale; b) componente di organismi tenuti ad           
esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza                   
sull'Istituto, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi            
organismi; c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di              
ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o procuratore presso             
l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze armate o di Polizia,            
in servizio (vedi art. 4, comma 2, L.R. 24/94). - Le nomine regionali           
non possono di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per            
piu' di una volta; ogni deroga deve essere adeguatamente motivata               
(vedi art. 5, comma 3, L.R. 24/94).                                             
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle                
candidature: Commissione "Scuola, Cultura e Turismo";                           
4) Organo competente a provvedere all'elezione del componente del               
CORERAT: Consiglio regionale;                                                   
5) durata in carica: il Comitato dura in carica per l'intera                    
legislatura nella quale e' stato eletto (art. 2, L.R. 52/96);                   
6) emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: - indennita'             
mensile di funzione calcolata sulla base del 15% della indennita'               
mensile lorda prevista per i consiglieri regionali, corrisposta per             
dodici mensilita'; - rimborso delle spese di trasporto per la                   
partecipazione alle riunioni del Comitato per i residenti fuori dal             
comune di Bologna; - indennita' di missione e rimborso spese per                
attivita' fuori sede connesse con l'espletamento dell'incarico                  
conferito (art. 8, L.R. 52/96).                                                 
7) modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro            
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel               
Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare, in carta semplice,               
proposte di candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio             
regionale, Via Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve indicare           
gli incarichi eventualmente svolti o in corso di svolgimento dal                
candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il               
possesso dei requisiti previsti.                                                
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso                     
rivolgersi: 051/6395083; 6395281; 6395284.                                      
LA PRESIDENTE                                                                   
Celestina Ceruti                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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