COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Composizione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Rinnovo parziale a seguito delle dimissioni del componente Rudi Ghedini
1) Organismo a cui si riferisce l'elezione: Comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat);
2) requisiti e condizioni occorrenti per l'elezione e le funzioni
connesse alla carica: - il membro del Comitato e' scelto tra persone
dotate di riconosciute competenze nei campi della comunicazione e
dell'informazione, della radio e della televisione, della
multimedalita' e delle telecomunicazioni (art. 2, L.R. 52/96); -
l'eletto deve possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza
adeguata per esercitare le funzioni connesse alla carica in rapporto
ai compiti attribuiti al CORERAT dalla legge regionale (art. 4, L.R.
52/96): "1. Il Comitato esercita le funzioni espressamente
attribuitegli dalla Legge 6 agosto 1990, n. 223; dal DPR 27 marzo
1992, n. 255; dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 422; dalla Legge 10
dicembre 1993, n. 515; dai provvedimenti del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria; da altre norme di legge o di
regolamento, statali o regionali. 2. Il Comitato, ai sensi dell'art.
7 della Legge n. 223 del 1990, e' organo di consulenza della Regione
nonche', per quanto demandato dalle leggi vigenti, di proposta e
indirizzo, di garanzia e controllo in materia radiotelevisiva. 3. In
particolare, il Comitato: a) concorre alla definizione del parere
regionale e collabora alla proposta di ipotesi diverse sullo schema
di piano di assegnazione delle radiofrequenze, per quanto di
competenza regionale; b) esprime parere sull'adozione e l'adeguamento
del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli
impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione delle
radiofrequenze; c) esprime parere sulla destinazione della
pubblicita' disposta dalla Regione su emittenti televisive locali e
su emittenti radiofoniche nazionali e locali; d) esprime parere sulle
proposte di provvedimenti regionali che dispongono agevolazioni a
favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23,
comma 2 della Legge 223/90; e) esprime parere sugli interventi di
sostegno per l'innovazione tecnologica del sistema dell'informazione
locale, previsti dall'articolo 12 della L.R. 20 ottobre 1992, n. 39;
f) esprime parere sulle convenzioni tra la Regione ed il sistema
radiotelevisivo pubblico e privato, di cui all'articolo 13 della L.R.
n. 39 del 1992, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 della
Legge 223/90; g) definisce, ai sensi dell'articolo 7 della Legge
223/90, i contenuti delle collaborazioni tra la concessionaria
pubblica e realta' culturali ed informative della regione; definisce
i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della
concessionaria pubblica, la Regione e i concessionari privati in
ambito locale, coordina, per conto della Regione, l'attuazione di
tali collaborazioni e di tali accordi. 4. Al di fuori dei casi
indicati al comma 3, il Comitato svolge la sua funzione di consulenza
esprimendo i pareri e le osservazioni che gli organi regionali gli
richiedono. 5. Il Comitato esprime i pareri di cui ai commi 3 e 4
avvalendosi di un adeguato periodo di tempo, di norma non inferiore a
quindici giorni e non superiore a trenta. In casi di particolare
complessita', puo' chiedere che il termine sia prorogato di quindici
giorni. Quando i pareri richiesti investano questioni di natura
tecnica o di speciale difficolta', il Comitato puo' avvalersi di
consulenti, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio."; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro
i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre
nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice
civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (vedi art. 3, comma 2, L.R.
24/94); - l'eletto non deve trovarsi nelle condizioni di
incompatibilita' che siano prescritte per le funzioni da ricoprire
(art. 3, L.R. 52/96): "1. Sussiste incompatibilita' tra la carica di
componente del Comitato e: a) la qualita' di Consigliere regionale;
b) la qualita' di dipendente della Regione Emilia-Romagna, o di enti
o aziende regionali o finanziati dalla Regione o sottoposti al
controllo della Regione; c) la titolarita' di quote di proprieta', o
l'attualita' di un rapporto di lavoro dipendente, o la titolarita' di
incarichi societari o dirigenziali riguardanti: 1) societa'
concessionarie del servizio pubblico o imprese radiotelevisive
private; 2) imprese di produzione o distribuzione o gestione di
impianti radiotelevisivi, o di programmi o di pubblicita'; 3) imprese
o societa' direttamente o indirettamente collegate con quelle di cui
ai numeri 1 e 2, o da esse controllate. 2. Il Presidente del Comitato
non puo' svolgere alcun tipo di attivita' professionale per conto
delle societa' ed imprese di cui al comma 1, lettera c). 3. Gli altri
membri del Comitato non possono svolgere alcun tipo di attivita'
professionale continuativa nei confronti delle imprese o societa' di
cui al comma 1, lettera c). Essi devono comunicare all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale l'attivazione di eventuali
rapporti professionali definiti nel tempo e non reiterati. L'Ufficio
di Presidenza, sentita la competente Commissione consiliare, decide
se tali rapporti siano da considerarsi compatibili con la carica di
componente del Comitato. 4. Le cause di incompatibilita' sussistenti
in base ai commi 1, 2 e 3 o dichiarate con la decisione dell'Ufficio
di Presidenza di cui al comma 3, sono contestate per iscritto, a cura
del Presidente del Consiglio, ai componenti del Comitato interessati,
che hanno dieci giorni di tempo per presentare controdeduzioni ed
osservazioni. Decorsi i dieci giorni, l'Ufficio di Presidenza
delibera se proporre al Consiglio regionale la dichiarazione di
decadenza dalla carica. Il Consiglio decide entro trenta giorni dalla
iscrizione della proposta all'ordine del giorno generale. 5. La
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 comporta
la decadenza di diritto. Per la dichiarazione di decadenza si segue
il procedimento disposto al comma 4."; - in ogni caso sussiste
incompatibilita' con le funzioni di: a) membro del Parlamento
nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore
di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di
una Amministrazione provinciale; b) componente di organismi tenuti ad
esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza
sull'Istituto, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi
organismi; c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di
ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o procuratore presso
l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze armate o di Polizia,
in servizio (vedi art. 4, comma 2, L.R. 24/94). - Le nomine regionali
non possono di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per
piu' di una volta; ogni deroga deve essere adeguatamente motivata
(vedi art. 5, comma 3, L.R. 24/94).
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle
candidature: Commissione "Scuola, Cultura e Turismo";
4) Organo competente a provvedere all'elezione del componente del
CORERAT: Consiglio regionale;
5) durata in carica: il Comitato dura in carica per l'intera
legislatura nella quale e' stato eletto (art. 2, L.R. 52/96);
6) emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: - indennita'
mensile di funzione calcolata sulla base del 15% della indennita'
mensile lorda prevista per i consiglieri regionali, corrisposta per
dodici mensilita'; - rimborso delle spese di trasporto per la
partecipazione alle riunioni del Comitato per i residenti fuori dal
comune di Bologna; - indennita' di missione e rimborso spese per
attivita' fuori sede connesse con l'espletamento dell'incarico
conferito (art. 8, L.R. 52/96).
7) modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare, in carta semplice,
proposte di candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio
regionale, Via Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve indicare
gli incarichi eventualmente svolti o in corso di svolgimento dal
candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il
possesso dei requisiti previsti.
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso
rivolgersi: 051/6395083; 6395281; 6395284.
LA PRESIDENTE
Celestina Ceruti