REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 18 novembre 1998, n. 11900

Ditta Franceschini Vittorino ed Attilio - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Franceschini Vittorino e Franceschini Attilio entrambi               
residenti in Via Martiri n. 95 del comune di Sant'Ilario d'Enza e               
legalmente domiciliata presso la sede di tale Comune, la concessione            
di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in localita'           
Calerno del comune di Sant'Ilario d'Enza (RE); (omissis) per la                 
quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli 0,13 (l/s 13) e fino ad             
un massimo uguale e non superiore a moduli 0,50 (l/s 50) per uso                
irriguo e piu' precisamente per irrigare un appezzamento di terreno             
di complessivi ettari 19 coltivato a prato stabile; (omissis);                  
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3645 di repertorio del 30/10/1997                  
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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