REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 1998, n. 530

Conclusioni di istruttoria sullo stabilimento della ditta Lampogas Romagnola Srl sito in Bertinoro (FO) Via Emilia n. 148, ai sensi del DPR 175/88 e L.R. 13/91

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il DPR 17 maggio 1988, n. 175;                                            
vista la L.R. del 30 maggio 1991, n. 13;                                        
visto il DLgs del 19 settembre 1994, n. 626;                                    
visto il decreto del Ministro dell'Interno 13 ottobre 1994;                     
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44;                                            
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,                     
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;                   
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,                     
pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159             
del 9 luglio 1996;                                                              
vista la Legge 19 maggio 1997, n. 137;                                          
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998;                      
tenuto conto:                                                                   
- della circolare 22 luglio 1996, n. 2646/SIAR (Ministero                       
dell'Ambiente);                                                                 
- della circolare 7 agosto 1996, n. 2875 (Ministero dell'Ambiente);             
- della direttiva 96/82/CE ed in particolare dell'allegato III;                 
visti:                                                                          
- il rapporto di sicurezza presentato dalla  ditta Lampogas Romagnola           
Srl, per lo stabilimento sito in Bertinoro (FO), Via Emilia n. 148 e            
ricadente nell'ambito dell'art. 6 del citato DPR 175/88;                        
- le note di aggiornamento del rapporto di sicurezza;                           
- le integrazioni e precisazioni fornite in data 21 maggio 1997                 
mediante la presentazione di un aggiornamento  del rapporto di                  
sicurezza, redatto in forma integrale ed in conformita' al decreto              
del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996, pubblicato sul Supplemento           
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.159 del 9 luglio 1996 a seguito            
della richiesta formulata dall'Assessorato alla Sanita' di questa               
Regione;                                                                        
- la relazione conclusiva di istruttoria dell'Agenzia regionale per             
la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna;                         
- la richiesta di realizzazione di ulteriori misure di sicurezza                
formulata dall'ARPA con nota prot. 652/RR/mi del 5 agosto 1998;                 
- le osservazioni della ditta in merito alla richiesta sopra indicata           
pervenute all'ARPA in data 29 settembre  1998;                                  
- l'estratto del verbale della riunione - del Gruppo di lavoro                  
regionale Alto rischio - tenutosi presso la Direzione generale ARPA             
in data 13 ottobre 1998;                                                        
premesso che il responsabile delle attivita' industriali,  gestite              
nello stabilimento di Bertinoro (FO) di proprieta' della ditta                  
Lampogas Romagnola Srl, di seguito denominato "fabbricante", e'                 
tenuto al rispetto delle misure generali di tutela previste dall'art.           
3 del DLgs 626/94 e deve provvedere, ai sensi dell'art. 3 del DPR               
175/88, all'adozione di tutti gli opportuni strumenti tecnici ed                
organizzativi atti a ridurre la possibilita' che accadano incidenti             
rilevanti e comunque a ridurne le conseguenze per l'uomo e per                  
l'ambiente;                                                                     
considerato:                                                                    
- che le zone, nelle quali e' ipotizzabile un elevato rischio di                
danni alle persone ed alle cose, si estendono  anche all'esterno                
dello stabilimento;                                                             
- che in tali aree esterne allo stabilimento sono presenti                      
insediamenti sia civili che industriali e la Via Emilia,                        
infrastruttura viaria fortemente trafficata;                                    
- che risulta problematica una efficace pianificazione                          
dell'emergenza, data la brevita' dei tempi di allarme ipotizzabile;             
- la necessita' che il fabbricante provveda ad attuare, al piu'                 
presto, le modifiche impiantistiche ritenute necessarie al fine di              
diminuire l'entita' del rischio presente;                                       
- la necessita' di informazione, addestramento ed equipaggiamento  di           
coloro che lavorano in sito, nonche' quella di consultazione e                  
partecipazione di tutto il personale in merito alle questioni                   
riguardanti la sicurezza;                                                       
preso atto:                                                                     
- di quanto dichiarato dal fabbricante, nella nota del 16 settembre             
1998 e pervenuta all'ARPA il 29 settembre 1998, circa le misure di              
sicurezza gia' realizzate o di imminente realizzazione;                         
- di quanto proposto dal fabbricante, con la nota sopra indicata, di            
procedere ad una globale ristrutturazione dello stabilimento in                 
brevissimo tempo - intenzione, questa, riconfermata nell'incontro               
tenutosi il 13 ottobre 1998, presso l'ARPA;                                     
fermo restando che l'attivita' industriale esercitata nello                     
stabilimento deve comunque essere in regola con la vigente normativa            
di sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela           
della popolazione e dell'ambiente;                                              
visto l'art. 4, comma 4, della L.R. 30 maggio 1991, n. 13;                      
visto l'art. 3 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29;                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita', Francesco Taroni, in merito alla legittimita'  del presente            
atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.             
41 e della direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;             
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo            
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                 
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                        
decreta:                                                                        
Art. 1                                                                          
Il responsabile delle attivita' industriali, gestite nello                      
stabilimento di Bertinoro (FO) di proprieta' della ditta Lampogas               
Romagnola Srl di seguito denominato "fabbricante" deve attuare, entro           
il 28 febbraio 1999, quanto indicato al decreto del Ministro                    
dell'Ambiente 16 marzo 1998: "Modalita'  con le quali i fabbricanti             
per le attivita' a rischio di incidente rilevante devono procedere              
all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro             
che lavorano in situ".                                                          
Il fabbricante deve inoltre redigere e conservare idonea                        
documentazione, al fine di poter dimostrare di aver dato attuazione:            
1) alle "Disposizioni di esercizio", di cui al Titolo XIII                      
dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 13 ottobre 1994;             
2) alle "Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento              
delle attivita' di travaso di autobotti e ferrocisterne", di cui al             
dacreto del  Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1998 (Gazzetta                    
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996);                                            
3) alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente  16 marzo           
1998.                                                                           
Art. 2                                                                          
Il fabbricante deve presentare un piano di eliminazione degli                   
stoccaggi fuori terra dei gas infiammabili liquefatti. In alternativa           
puo' presentare un piano di intervento per la coibentazione dei                 
serbatoi; tale coibentazione dovra' essere incombustibile, aderente e           
resistente a sollecitazione meccanica,  dovranno inoltre essere                 
realizzati gli opportuni apprestamenti  atti a rendere impossibile il           
contatto di qualunque mezzo mobile, potenzialmente presente                     
all'interno del deposito,  con le superfici coibentate.L'unita'                 
coibentata dovra' risultare di categoria B o migliore sensi                     
dell'allegato al decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,             
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159             
del 9 luglio 1996.                                                              
La presentazione del piano di intervento dovra' avvenire entro il 30            
aprile 1999.                                                                    
L'ultimazione dei lavori di tumulazione e/o coibentazione dei                   
serbatoi dovra' avvenire entro il 1999.                                         
Art. 3                                                                          
Il fabbricante deve provvedere a realizzare gli adeguamenti elencati            
nell'Allegato A del presente decreto, rispettando i tempi di                    
attuazione ivi indicati.                                                        
Il fabbricante puo' anche proporre la realizzazione di soluzioni                
tecniche alternative a quelle indicate nel presente decreto a                   
condizione che motivi il raggiungimento oggettivo di un livello di              
sicurezza equivalente.                                                          
Art. 4                                                                          
Il piano di intervento di cui all'art. 2, nonche' i progetti delle              
opere da realizzare in ottemperanza ai disposti del presente decreto,           
si ritengono approvati quando l'ARPA abbia formalmente espresso, al             
riguardo il proprio parere favorevole.                                          
Art. 5                                                                          
Gli scenari incidentali da considerare ai fini della predisposizione            
del piano di emergenza esterno sono riportati nell'Allegato B al                
presente decreto.                                                               
Art. 6                                                                          
I vincoli territoriali originati dallo stato di fatto dello                     
stabilimento della ditta Lampogas Romagnola Srl, sono indicati                  
nell'Allegato C a presente decreto.                                             
Art. 7                                                                          
Il Sindaco di Bertinoro deve:                                                   
- assicurare il rispetto dei vincoli territoriali indicati                      
nell'Allegato C;                                                                
- informare i Sindaci dei Comuni interessati in merito ai vincoli               
territoriali originati dalla presenza del deposito Lampogas Romagnola           
Srl;                                                                            
- attivare la Sezione provinciale ARPA di Forli', per l'esercizio               
delle funzioni di vigilanza di  cui all'art. 8 della L.R. 13/91.                
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               
ALLEGATO A                                                                      
a) Misure da attuare immediatamente:                                            
- i sifoni dei pozzetti fognari presenti nello stabilimento  devono             
essere costantemente provvisti di guardia idraulica;                            
- tutte le attrezzature ed utensili, presenti e comunemente                     
utilizzati delle zone di rispetto - definite al punto 4.5 del decreto           
del Ministro dell'Interno del 13 ottobre 1994 e pubblicato sul                  
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre            
1994 - devono essere di tipo antiscintilla.                                     
b) Misure da attuare entro il 28 febbraio 1999:                                 
- sifonatura di tutti i pozzetti di scolo e caditoie presenti                   
all'interno dello stabilimento; i predetti sifoni dovranno essere               
costantemente provvisti di guardia idraulica.                                   
c) Misure da attuare entro il 30 maggio 1999:                                   
- svuotare, scollegare, bonificare e porre in sicurezza almeno 1 dei            
3 serbatoi presenti.                                                            
d) Misure da attuare entro il 1999:                                             
- svuotare, scollegare bonificare e porre in sicurezza gli ultimi due           
serbatoi dei 3 attualmente presenti;                                            
- ottemperare alle prescrizioni indicate dall'art. 2 del presente               
decreto;                                                                        
- dare completa attuazione a quanto indicato nel decreto del Ministro           
dell'Interno 13 ottobre 1994;                                                   
- assicurare la fornitura di energia elettrica ai sistemi  di                   
sicurezza ed all'illuminazione di emergenze, in mancanza di energia             
di rete;                                                                        
- attuare un sistema di gestione della sicurezza conforme  alle                 
indicazioni fornite nell'allegato III alla direttiva 96/82/CE.                  
e) Misure da attuare entro il 30 giugno 2000:                                   
- realizzare, se necessario, una barriera (mediante muri taglia-fuoco           
e/o muri d'acqua) in grado di impedire che una nube di GPL, con                 
concentrazione pari al limite inferiore di infiammabilita' possa                
raggiungere la Via Emilia o zone esterne allo stabilimento,                     
classificate di categoria A, B, C o D ( ai sensi del decreto del                
Ministero dell'Ambiente del 15 maggio 1996 pubblicato sul Supplemento           
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2 luglio 1996).                    
La dimensione della nube dovra' essere valutata alla luce della                 
massima perdita ipotizzabile dopo la realizzazione delle misure di              
sicurezza prescritte.                                                           
Le valutazioni e le soluzioni previste dovranno essere sottoposte al            
parere dell'ARPA.                                                               
ALLEGATO B                                                                      
Tabella riassuntiva degli scenari di riferimento con conseguenze                
esterne allo stabilimento                                                       
Scenario  Distanza di     Evento  incidentale  pianificazione (m)               
  Zona I  Zona II                                                               
Rottura catastrofica del                                                        
serbatoio da 50 mc  FIRE-BALL*   70  180                                        
Collasso del serbatoio con                                                      
rilascio istantaneo di tutto  UVCE  170  430                                    
il contenuto di GPL                                                             
Rottura catastrofica autobotte                                                  
da 12,6 t  FIRE-BALL*   43   96                                                 
* I missili ed i frammenti originati da Bleve hanno elevata                     
probabilita' di ricaduta nell'area compresa tra i 100 ed i 250 m, con           
possibilita' di ricaduta balistica dei pezzi fino a 1600 m.                     
Nota: nella seconda colonna le zone I e II si riferiscono alla                  
definizione data nelle "Linee guida della protezione civile per la              
pianificazione di emergenza esterna":                                           
- ZONA 1 e' di sicuro impatto, elevata letalita', anche per le                  
persone  mediamente sane;                                                       
- ZONA II e' quella di possibili danni, anche gravi ed irreversibili,           
 per persone mediamente sane che non intraprendano le corrette misure           
di autoprotezione.                                                              
ALLEGATO C                                                                      
Vincoli territoriali                                                            
Premessa                                                                        
La presenza del deposito dei GPL, nelle reali condizioni attualmente            
riscontrabili, impone vincoli edificatori e di utilizzo del                     
territorio circostante molto gravosi (vedi appendice IV dell'allegato           
al decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996, pubblicato sul            
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.159 del 9 luglio               
1996).                                                                          
Tali vincoli permangono fino alla completa ristrutturazione del                 
deposito, prevista entro il 1999.                                               
Ultimata la ristrutturazione si procedera' alla ridefinizione  dei              
vincoli territoriali.                                                           
Vincoli                                                                         
Considerando come origine il centro dell'area sulla quale si trovano            
i 3 serbatoi da 50 mc e spaziando a 360 gradi, i vincoli territoriali           
superano anche i confini comunali e sono cosi determinati:                      
a) fino a 180 metri non puo' essere consentita alcuna edificazione di           
civile abitazione e/o strutture nelle quali sia prevedibile                     
l'ordinaria presenza di gruppi di persone;                                      
b) da 180 a 250 metri sono considerati compatibili gli insediamenti             
industriali, artigianali ed agricoli (a condizione che non vi siano             
grossi depositi di materiali  combustibili e/o infiammabili) e zone             
abitate per le quali l'indice reale di edificazione sia inferiore a             
0,5 mc/mq;                                                                      
c) da 250 a 440 m sono considerati compatibili: - gli insediamenti              
industriali, artigianali ed agricoli; - zone abitate nelle quali                
l'indice reale di edificazione sia maggiore o uguale a 0,5 mc/mq e              
minore di 1 mc/mq; - edifici ad aree soggetti ad affollamenti                   
rilevanti, ma limitatamente a determinati periodi (per esempio                  
chiese, mercatini periodici, ecc.);                                             
d) da 440 a 960 m, oltre a quanto indicato al precedente punto c),              
sono considerati compatibili: 1. zone abitate per le quali l'indice             
reale di edificazione sia maggiore o uguale a 1 mc/mq e minore di 1,5           
mc/mq; 2. locali di pubblico spettacolo all'aperto ad affollamento              
medio/basso (fino a 500 persone presenti); 3. scuole medie superiori            
ed istituti scolastici in genere; 4. mercati stabili all'aperto ad              
affollamento medio/basso (fino a 500 persone presenti); 5. locali di            
pubblico spettacolo al chiuso; 6. centri commerciali al coperto                 
aventi superficie ed esposizione e vendita fino a 1000 mq; 7.                   
stazioni ferroviarie con un movimento  passeggeri compreso tra 100 e            
1000 persone/giorno;                                                            
e) oltre i 960 m non si prevedono vincoli.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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