DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 1998, n. 530
Conclusioni di istruttoria sullo stabilimento della ditta Lampogas Romagnola Srl sito in Bertinoro (FO) Via Emilia n. 148, ai sensi del DPR 175/88 e L.R. 13/91
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il DPR 17 maggio 1988, n. 175;
vista la L.R. del 30 maggio 1991, n. 13;
visto il DLgs del 19 settembre 1994, n. 626;
visto il decreto del Ministro dell'Interno 13 ottobre 1994;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 9 luglio 1996;
vista la Legge 19 maggio 1997, n. 137;
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998;
tenuto conto:
- della circolare 22 luglio 1996, n. 2646/SIAR (Ministero
dell'Ambiente);
- della circolare 7 agosto 1996, n. 2875 (Ministero dell'Ambiente);
- della direttiva 96/82/CE ed in particolare dell'allegato III;
visti:
- il rapporto di sicurezza presentato dalla ditta Lampogas Romagnola
Srl, per lo stabilimento sito in Bertinoro (FO), Via Emilia n. 148 e
ricadente nell'ambito dell'art. 6 del citato DPR 175/88;
- le note di aggiornamento del rapporto di sicurezza;
- le integrazioni e precisazioni fornite in data 21 maggio 1997
mediante la presentazione di un aggiornamento del rapporto di
sicurezza, redatto in forma integrale ed in conformita' al decreto
del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996, pubblicato sul Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 1996 a seguito
della richiesta formulata dall'Assessorato alla Sanita' di questa
Regione;
- la relazione conclusiva di istruttoria dell'Agenzia regionale per
la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna;
- la richiesta di realizzazione di ulteriori misure di sicurezza
formulata dall'ARPA con nota prot. 652/RR/mi del 5 agosto 1998;
- le osservazioni della ditta in merito alla richiesta sopra indicata
pervenute all'ARPA in data 29 settembre 1998;
- l'estratto del verbale della riunione - del Gruppo di lavoro
regionale Alto rischio - tenutosi presso la Direzione generale ARPA
in data 13 ottobre 1998;
premesso che il responsabile delle attivita' industriali, gestite
nello stabilimento di Bertinoro (FO) di proprieta' della ditta
Lampogas Romagnola Srl, di seguito denominato "fabbricante", e'
tenuto al rispetto delle misure generali di tutela previste dall'art.
3 del DLgs 626/94 e deve provvedere, ai sensi dell'art. 3 del DPR
175/88, all'adozione di tutti gli opportuni strumenti tecnici ed
organizzativi atti a ridurre la possibilita' che accadano incidenti
rilevanti e comunque a ridurne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
considerato:
- che le zone, nelle quali e' ipotizzabile un elevato rischio di
danni alle persone ed alle cose, si estendono anche all'esterno
dello stabilimento;
- che in tali aree esterne allo stabilimento sono presenti
insediamenti sia civili che industriali e la Via Emilia,
infrastruttura viaria fortemente trafficata;
- che risulta problematica una efficace pianificazione
dell'emergenza, data la brevita' dei tempi di allarme ipotizzabile;
- la necessita' che il fabbricante provveda ad attuare, al piu'
presto, le modifiche impiantistiche ritenute necessarie al fine di
diminuire l'entita' del rischio presente;
- la necessita' di informazione, addestramento ed equipaggiamento di
coloro che lavorano in sito, nonche' quella di consultazione e
partecipazione di tutto il personale in merito alle questioni
riguardanti la sicurezza;
preso atto:
- di quanto dichiarato dal fabbricante, nella nota del 16 settembre
1998 e pervenuta all'ARPA il 29 settembre 1998, circa le misure di
sicurezza gia' realizzate o di imminente realizzazione;
- di quanto proposto dal fabbricante, con la nota sopra indicata, di
procedere ad una globale ristrutturazione dello stabilimento in
brevissimo tempo - intenzione, questa, riconfermata nell'incontro
tenutosi il 13 ottobre 1998, presso l'ARPA;
fermo restando che l'attivita' industriale esercitata nello
stabilimento deve comunque essere in regola con la vigente normativa
di sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela
della popolazione e dell'ambiente;
visto l'art. 4, comma 4, della L.R. 30 maggio 1991, n. 13;
visto l'art. 3 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita', Francesco Taroni, in merito alla legittimita' del presente
atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.
41 e della direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
decreta:
Art. 1
Il responsabile delle attivita' industriali, gestite nello
stabilimento di Bertinoro (FO) di proprieta' della ditta Lampogas
Romagnola Srl di seguito denominato "fabbricante" deve attuare, entro
il 28 febbraio 1999, quanto indicato al decreto del Ministro
dell'Ambiente 16 marzo 1998: "Modalita' con le quali i fabbricanti
per le attivita' a rischio di incidente rilevante devono procedere
all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro
che lavorano in situ".
Il fabbricante deve inoltre redigere e conservare idonea
documentazione, al fine di poter dimostrare di aver dato attuazione:
1) alle "Disposizioni di esercizio", di cui al Titolo XIII
dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 13 ottobre 1994;
2) alle "Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento
delle attivita' di travaso di autobotti e ferrocisterne", di cui al
dacreto del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1998 (Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996);
3) alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo
1998.
Art. 2
Il fabbricante deve presentare un piano di eliminazione degli
stoccaggi fuori terra dei gas infiammabili liquefatti. In alternativa
puo' presentare un piano di intervento per la coibentazione dei
serbatoi; tale coibentazione dovra' essere incombustibile, aderente e
resistente a sollecitazione meccanica, dovranno inoltre essere
realizzati gli opportuni apprestamenti atti a rendere impossibile il
contatto di qualunque mezzo mobile, potenzialmente presente
all'interno del deposito, con le superfici coibentate.L'unita'
coibentata dovra' risultare di categoria B o migliore sensi
dell'allegato al decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 9 luglio 1996.
La presentazione del piano di intervento dovra' avvenire entro il 30
aprile 1999.
L'ultimazione dei lavori di tumulazione e/o coibentazione dei
serbatoi dovra' avvenire entro il 1999.
Art. 3
Il fabbricante deve provvedere a realizzare gli adeguamenti elencati
nell'Allegato A del presente decreto, rispettando i tempi di
attuazione ivi indicati.
Il fabbricante puo' anche proporre la realizzazione di soluzioni
tecniche alternative a quelle indicate nel presente decreto a
condizione che motivi il raggiungimento oggettivo di un livello di
sicurezza equivalente.
Art. 4
Il piano di intervento di cui all'art. 2, nonche' i progetti delle
opere da realizzare in ottemperanza ai disposti del presente decreto,
si ritengono approvati quando l'ARPA abbia formalmente espresso, al
riguardo il proprio parere favorevole.
Art. 5
Gli scenari incidentali da considerare ai fini della predisposizione
del piano di emergenza esterno sono riportati nell'Allegato B al
presente decreto.
Art. 6
I vincoli territoriali originati dallo stato di fatto dello
stabilimento della ditta Lampogas Romagnola Srl, sono indicati
nell'Allegato C a presente decreto.
Art. 7
Il Sindaco di Bertinoro deve:
- assicurare il rispetto dei vincoli territoriali indicati
nell'Allegato C;
- informare i Sindaci dei Comuni interessati in merito ai vincoli
territoriali originati dalla presenza del deposito Lampogas Romagnola
Srl;
- attivare la Sezione provinciale ARPA di Forli', per l'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 8 della L.R. 13/91.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA
ALLEGATO A
a) Misure da attuare immediatamente:
- i sifoni dei pozzetti fognari presenti nello stabilimento devono
essere costantemente provvisti di guardia idraulica;
- tutte le attrezzature ed utensili, presenti e comunemente
utilizzati delle zone di rispetto - definite al punto 4.5 del decreto
del Ministro dell'Interno del 13 ottobre 1994 e pubblicato sul
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre
1994 - devono essere di tipo antiscintilla.
b) Misure da attuare entro il 28 febbraio 1999:
- sifonatura di tutti i pozzetti di scolo e caditoie presenti
all'interno dello stabilimento; i predetti sifoni dovranno essere
costantemente provvisti di guardia idraulica.
c) Misure da attuare entro il 30 maggio 1999:
- svuotare, scollegare, bonificare e porre in sicurezza almeno 1 dei
3 serbatoi presenti.
d) Misure da attuare entro il 1999:
- svuotare, scollegare bonificare e porre in sicurezza gli ultimi due
serbatoi dei 3 attualmente presenti;
- ottemperare alle prescrizioni indicate dall'art. 2 del presente
decreto;
- dare completa attuazione a quanto indicato nel decreto del Ministro
dell'Interno 13 ottobre 1994;
- assicurare la fornitura di energia elettrica ai sistemi di
sicurezza ed all'illuminazione di emergenze, in mancanza di energia
di rete;
- attuare un sistema di gestione della sicurezza conforme alle
indicazioni fornite nell'allegato III alla direttiva 96/82/CE.
e) Misure da attuare entro il 30 giugno 2000:
- realizzare, se necessario, una barriera (mediante muri taglia-fuoco
e/o muri d'acqua) in grado di impedire che una nube di GPL, con
concentrazione pari al limite inferiore di infiammabilita' possa
raggiungere la Via Emilia o zone esterne allo stabilimento,
classificate di categoria A, B, C o D ( ai sensi del decreto del
Ministero dell'Ambiente del 15 maggio 1996 pubblicato sul Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2 luglio 1996).
La dimensione della nube dovra' essere valutata alla luce della
massima perdita ipotizzabile dopo la realizzazione delle misure di
sicurezza prescritte.
Le valutazioni e le soluzioni previste dovranno essere sottoposte al
parere dell'ARPA.
ALLEGATO B
Tabella riassuntiva degli scenari di riferimento con conseguenze
esterne allo stabilimento
Scenario Distanza di Evento incidentale pianificazione (m)
Zona I Zona II
Rottura catastrofica del
serbatoio da 50 mc FIRE-BALL* 70 180
Collasso del serbatoio con
rilascio istantaneo di tutto UVCE 170 430
il contenuto di GPL
Rottura catastrofica autobotte
da 12,6 t FIRE-BALL* 43 96
* I missili ed i frammenti originati da Bleve hanno elevata
probabilita' di ricaduta nell'area compresa tra i 100 ed i 250 m, con
possibilita' di ricaduta balistica dei pezzi fino a 1600 m.
Nota: nella seconda colonna le zone I e II si riferiscono alla
definizione data nelle "Linee guida della protezione civile per la
pianificazione di emergenza esterna":
- ZONA 1 e' di sicuro impatto, elevata letalita', anche per le
persone mediamente sane;
- ZONA II e' quella di possibili danni, anche gravi ed irreversibili,
per persone mediamente sane che non intraprendano le corrette misure
di autoprotezione.
ALLEGATO C
Vincoli territoriali
Premessa
La presenza del deposito dei GPL, nelle reali condizioni attualmente
riscontrabili, impone vincoli edificatori e di utilizzo del
territorio circostante molto gravosi (vedi appendice IV dell'allegato
al decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996, pubblicato sul
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio
1996).
Tali vincoli permangono fino alla completa ristrutturazione del
deposito, prevista entro il 1999.
Ultimata la ristrutturazione si procedera' alla ridefinizione dei
vincoli territoriali.
Vincoli
Considerando come origine il centro dell'area sulla quale si trovano
i 3 serbatoi da 50 mc e spaziando a 360 gradi, i vincoli territoriali
superano anche i confini comunali e sono cosi determinati:
a) fino a 180 metri non puo' essere consentita alcuna edificazione di
civile abitazione e/o strutture nelle quali sia prevedibile
l'ordinaria presenza di gruppi di persone;
b) da 180 a 250 metri sono considerati compatibili gli insediamenti
industriali, artigianali ed agricoli (a condizione che non vi siano
grossi depositi di materiali combustibili e/o infiammabili) e zone
abitate per le quali l'indice reale di edificazione sia inferiore a
0,5 mc/mq;
c) da 250 a 440 m sono considerati compatibili: - gli insediamenti
industriali, artigianali ed agricoli; - zone abitate nelle quali
l'indice reale di edificazione sia maggiore o uguale a 0,5 mc/mq e
minore di 1 mc/mq; - edifici ad aree soggetti ad affollamenti
rilevanti, ma limitatamente a determinati periodi (per esempio
chiese, mercatini periodici, ecc.);
d) da 440 a 960 m, oltre a quanto indicato al precedente punto c),
sono considerati compatibili: 1. zone abitate per le quali l'indice
reale di edificazione sia maggiore o uguale a 1 mc/mq e minore di 1,5
mc/mq; 2. locali di pubblico spettacolo all'aperto ad affollamento
medio/basso (fino a 500 persone presenti); 3. scuole medie superiori
ed istituti scolastici in genere; 4. mercati stabili all'aperto ad
affollamento medio/basso (fino a 500 persone presenti); 5. locali di
pubblico spettacolo al chiuso; 6. centri commerciali al coperto
aventi superficie ed esposizione e vendita fino a 1000 mq; 7.
stazioni ferroviarie con un movimento passeggeri compreso tra 100 e
1000 persone/giorno;
e) oltre i 960 m non si prevedono vincoli.