REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 2642

Nuovo porto di Pieve Saliceto (RE) sul fiume Po anche denominato TEC - Terminal dell'Emilia centrale. Affidamento all'ARNI dell'appalto dei lavori e impegno risorse. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che in attuazione all'art. 6 della Legge 380/90 "Interventi per la            
realizzazione del sistema idroviario padano-veneto" il Ministro dei             
Trasporti ha assegnato alla Regione Emilia-Romagna con:                         
a) decreto del 9 marzo 1992, prot. n. 245(50)380/90, come modificato            
dal decreto del 18 dicembre 1995, uno stanziamento di Lire 17                   
miliardi per "Interventi su idrovia ferrarese, sistemazione porto di            
Pieve Saliceto ( ... )";                                                        
b) decreto del 13 aprile 1993, prot. n. 706(50)380 uno stanziamento             
di Lire 12 miliardi per "Interventi su idrovia ferrarese e                      
sistemazione porto di Pieve Saliceto (RE)";                                     
c) decreto del 18 dicembre 1995, uno stanziamento di Lire 7,8                   
miliardi per "Nuova draga per il fiume Po e per porto di Pieve                  
Saliceto (integrazione finanziaria per maggiori lavori)";                       
- che il Consiglio regionale, con delibera n. 1494 del 19 maggio 1993           
ha ripartito il primo stanziamento destinando, alla "realizzazione              
della banchina a fiume, delle aree di servizio in golena e dei                  
raccordi viari del porto di Pieve Saliceto" la somma di Lire 7                  
miliardi;                                                                       
- che la Giunta regionale:                                                      
a) con delibera n. 2816 del 19 novembre 1996 ha ripartito il secondo            
stanziamento, destinando al "porto fluviale di Pieve Saliceto                   
(ulteriore assegnazione)" la somma di Lire 6 miliardi;                          
b) con la stessa delibera n. 2816 ha ripartito anche il terzo                   
stanziamento, destinando al "porto fluviale di Pieve Saliceto                   
(integrazione finanziaria per maggiori lavori)" la somma di Lire 3              
miliardi;                                                                       
- che pertanto la Regione Emilia-Romagna puo' contare su una somma              
complessiva di fondi, di derivazione statale, pari a Lire 16 miliardi           
per la realizzazione dell'opera in parola;                                      
- che tale somma trova copertura finanziaria sul Capitolo 41968 del             
Bilancio regionale per l'anno finanziario 1998;                                 
evidenziato:                                                                    
- che le richiamate delibere prevedono anche che la Giunta regionale            
si avvalga dell'ARNI - Azienda regionale per la navigazione interna             
(istituita con L.R. 14 gennaio 1989,  n.1) - per tutto quanto                   
ritenuto necessario ai fini dell'attuazione dell'intervento, mediante           
apposite convenzioni;                                                           
- che il progetto esecutivo dell'intero intervento e' stato                     
recentemente completato ed e' stato redatto come stabilito dal quinto           
comma dell'art. 16 della Legge 109/94 (modificata dalla Legge n. 216            
del 2 giugno 1995), come risulta attestato da un apposito gruppo di             
tecnici regionali e dell'ARNI, a cui e' stato affidato l'accertamento           
e la verifica della completezza e della conformita' del progetto alla           
normativa vigente;                                                              
- che il medesimo progetto esecutivo e' stato conclusivamente                   
approvato con determinazione del Direttore generale ai Trasporti e              
Sistemi di mobilita' n. 10401 del 16 ottobre 1998, ai sensi della               
delibera n. 2541 del 4 luglio 1995 e puo' pertanto darsi corso                  
all'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori;                             
ricordato:                                                                      
- che l'elaborazione del progetto nelle sue vesti "definitive" ed               
"esecutive" e' stata commissionata dalla Regione, sulla base di un              
incarico professionale di prestazione d'opera intellettuale (ai sensi           
dell'art. 19 della L.R. 27/85 e sue successive integrazioni e                   
modificazioni) alla Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio                
Emilia - CAIRE;                                                                 
- che alla stessa Cooperativa vennero in passato affidati, in                   
connessione con il PRIT - Piano regionale integrato dei trasporti -             
l'elaborazione di studi e progetti preliminari anche finalizzati alla           
individuazione dell'ottimale posizionamento dell'infrastruttura                 
rispetto ad alternative possibili (sia in relazione alle difficolta'            
tecniche da superare che alla funzionalita' dell'opera) e per                   
definire la sua tipologia costruttiva;                                          
- che se l'ARNI decidesse di non affidare la direzione lavori alla              
CAIRE, poiche' nella possibilita' di utilizzare per detta prestazione           
personale interno, sarebbe necessario riconoscere alla Cooperativa              
Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia un incremento del 25%                   
dell'onorario previsto a seguito di incarico parziale (art. 18, Legge           
143/49), detta somma dovra' essere reperita tra le somme a                      
disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico del             
progetto;                                                                       
evidenziato:                                                                    
- che il progetto riguarda le opere prioritarie dotate di piena                 
funzionalita' - occorrenti per la realizzazione di uno scalo portuale           
nella "bassa reggiana", consistenti sostanzialmente nella                       
realizzazione di una banchina a fiume per il carico e lo scarico                
delle merci, dell'annesso piazzale in golena per le attivita' di                
movimentazione e deposito a breve termine e del raccordo viario per             
collegare il piazzale alla viabilita' principale (SS 62 della Cisa);            
- che il quadro economico del progetto esecutivo prevede le seguenti            
voci di spesa:                                                                  
  A) lavori a base d'appalto:  (Lire)                                           
  1. Opere strutturali banchina                                                 
     (terre armate, pali, palancolate,                                          
     diaframmi, tiranti, ecc.,                                                  
     opere in cemento armato)  6.683.406.683                                    
  2. Opere complementari banchina                                               
     (arredi banchina, scale e opere                                            
     di finitura banchina, opere varie)  1.199.965.267                          
  3. Opere di difesa spondale  761.808.540                                      
  4. Formazione rilevato  1.036.318.240                                         
  5. Pavimentazioni e sistemazioni                                              
     stradali (opere di sistemazione                                            
     del verde, pavimentazioni stradali                                         
     e aree di servizio, pavimentazioni                                         
     stradali innesto via arginale,                                             
     segnaletica e opere stradali di arredo)  1.385.784.100                     
  6. Sottoservizi e reti tecnologiche                                           
     (impianto elettrico e illuminazione                                        
     pubblica, predisposizioni per reti                                         
     Telecom, ecc., impianto distribuzione                                      
     rete idrica e antincendio, rete fognaria                                   
     acque bianche, rete fognaria                                               
     acque nere)  671.892.280                                                   
  7. Formazione del cantiere in alveo  460.824.890                              
  Totale per lavori  12.200.000.000                                             
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione                                    
  1. per indennita' di esproprio  230.000.000                                   
  2. per DL, contabilita', collaudo                                             
     e altre spese tecniche  540.000.000                                        
  3. per allacciamenti, ecc.  100.000.000                                       
  4. per imprevisti, eventuali indagini                                         
     aggiuntive e arrotondamenti                                                
     (IVA comp.)  362.000.000                                                   
  5. per IVA (20%) su A), B2) e B3)  2.568.000.000                              
  Totale somme  3.800.000.000                                                   
  Totale complessivo  16.000.000.000                                            
- che le risorse occorrenti per la sua realizzazione di provenienza             
statale (Legge 380/90, avente per oggetto "Interventi per la                    
realizzazione del sistema idroviario padano-veneto") corrispondono              
pertanto a quelle gia' disponibili nel Bilancio regionale per                   
l'esercizio finanziario 1998 sul Cap. 41968, assegnate dalla Regione            
per tale intervento, come evidenziato nelle premesse;                           
ritenuto:                                                                       
- che, per quanto riguarda l'erogazione dei finanziamenti all'ARNI -            
alla quale vengono formalmente affidate, con la presente, tutte le              
attribuzioni per l'appalto e la realizzazione dei lavori - i medesimi           
debbano essere corrisposti dalla Regione a fronte della                         
documentazione contabile di liquidazione che l'ARNI dovra' far                  
pervenire, di volta in volta;                                                   
- che sempre riguardo alle erogazioni dei fondi all'ARNI sia                    
opportuno procedere sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori;            
l'erogazione del primo acconto sara' pari al 20% del costo                      
complessivo dell'intervento, una volta acquisita copia del verbale di           
consegna dei lavori (analogamente a quanto stabilito dall'art. 14               
della L.R. 29/85);                                                              
- che la necessita' di' riconoscere all'ARNI una anticipazione del              
20% dell'ammontare del finanziamento, ai sensi di quanto stabilito              
dall'art. 14 della L.R. 29/85 (da recuperare progressivamente negli             
acconti successivi) e' motivata dalla necessita' di assicurare                  
all'Azienda, durante l'arco di realizzazione del progetto, un margine           
finanziario per le tempestive erogazioni dei pagamenti al soggetto              
appaltatore, tenendo conto dei vari passaggi che - nella procedura in           
questione - ogni stato di avanzamento deve seguire per la relativa              
liquidazione (ARNI/Regione/MCTC e viceversa) e degli interessi che              
devono essere corrisposti in caso di ritardato pagamento, a fronte              
dei tempi ristretti previsti dalla normativa in vigore per                      
l'emissione del titolo di pagamento;                                            
- che per quanto attiene l'acconto iniziale l'ARNI deve invece                  
attenersi, nei confronti dei soggetti terzi di cui sopra, a quanto              
previsto dall'art. 5 della Legge 28 maggio 1997, n. 140, che                    
stabilisce di non concedere anticipazioni del prezzo in materia di              
contratti di appalti di lavori, di forniture e di servizi;                      
rilevato che, riguardo alla materiale acquisizione delle risorse                
statali da parte della Regione per dar corso al predetto intervento,            
i decreti ministeriali di assegnazione prevedono quanto segue (art.             
3): "( ... ), gli importi attribuiti alle Regioni interessate,                  
saranno versati presso la Tesoreria centrale dello Stato su appositi            
conti correnti infruttiferi intestati a ciascuna Regione con il                 
vincolo in favore del Ministero dei Trasporti e della Navigazione -             
Direzione generale MCTC. Il prelievo delle somme dai detti conti                
correnti sara' disposto da parte del Ministero dei Trasporti e della            
Navigazione - Direzione generale MCTC - previa verifica degli stati             
di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento -             
con apposito nulla osta di svincolo indirizzato al Ministero del                
Tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. VI";                              
evidenziato:                                                                    
- che gli elaborati definitivi del progetto sono stati adeguati al              
fine di recepire i rilievi conclusivi e le raccomandazioni dei                  
soggetti istituzionali a cui il progetto e' stato inviato per                   
acquisire i pareri e le autorizzazioni preliminari di competenza;               
- che in sede di predisposizione del progetto esecutivo sono state              
recepite, in aggiunta alle modifiche ed integrazioni gia' inserite              
negli elaborati sottoposti all'esame del Comitato consultivo                    
regionale, le ulteriori raccomandazioni e prescrizioni attinenti gli            
aspetti progettuali - per gli altri aspetti si provvedera' in sede              
esecutiva o in fase di esercizio dell'infrastruttura - espresse dagli           
altri soggetti istituzionali coinvolti;                                         
considerato:                                                                    
- che il Ministero dell'Ambiente ha condizionato il suo giudizio                
positivo circa la "pronuncia di compatibilita' ambientale" del                  
progetto del porto (recependo anche le richieste degli Enti                     
direttamente interessati) alla seguente prescrizione: "l'avvio dei              
lavori sia subordinato all'acquisizione di sufficienti garanzie circa           
il finanziamento di una nuova bretella stradale tra il nuovo porto e            
l'asse viario Cispadano di prossima attuazione";                                
- che pertanto devono essere garantiti, contestualmente alle risorse            
occorrenti per la realizzazione della infrastruttura portuale, anche            
i fondi per la nuova bretella; senza di essi infatti, il vincolo                
posto dal Ministero dell'Ambiente non consentirebbe di appaltare i              
lavori;                                                                         
rilevato che per corrispondere concretamente a tale esigenza:                   
A) e' stato assegnato alla Provincia di Reggio Emilia un contributo             
regionale di Lire 200.000.000 per la progettazione esecutiva della              
bretella di collegamento; la conclusione della progettazione e'                 
attesa per i prossimi mesi;                                                     
B) nel bilancio di previsione pluriennale della Regione                         
Emilia-Romagna relativo al corrente anno sono state accantonate sul             
Cap. 86500, per la realizzazione della bretella stradale, le somme di           
Lire 3.000.000.000, nell'esercizio 1998, e di Lire 2.000.000.000,               
nell'esercizio 1999;                                                            
rilevato inoltre che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,            
Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in               
concessione - con note n. 64(50) 380/VI del 6 febbraio 1995 e n.                
2677(50)380 del 13 ottobre 1994 - ha espresso la necessita' di                  
inserire un proprio rappresentante nelle Commissioni di collaudo                
delle opere, finanziate dalla Legge 380/90, di importo superiore a 2            
miliardi in quanto funzionale ad un ampio controllo sulla loro                  
esecuzione poiche' finalizzato ad una verifica di attuazione in                 
coerenza con le funzioni di coordinamento assegnate allo stesso                 
Ministero;                                                                      
ritenuto:                                                                       
- che il collaudo del nuovo porto debba essere affidato ad una                  
Commissione di tre esperti composta:                                            
a) da 1 rappresentante del Ministero dei Trasporti e della                      
Navigazione dalla medesima nominato,                                            
b) da due esperti nominati dalla Regione Emilia-Romagna secondo i               
criteri e le procedure previste dalla deliberazione consiliare n.               
2480 del 5 aprile 1989 e successive modifiche e integrazioni;                   
- che in relazione alla natura dei lavori e delle operazioni da                 
eseguirsi, occorra prevedere un collaudo "in corso d'opera";                    
- che per quanto attiene i compensi da riconoscere ai collaudatori i            
medesimi debbano essere inferiori a quelli previsti dalle parcelle              
professionali per ingegneri e architetti, apportando le riduzioni               
previste per i dipendenti pubblici;                                             
vista la Legge 29 novembre 1990, n. 380 relativa alla "Realizzazione            
del sistema idroviario padano-veneto";                                          
vista la L.R. 14 del 23 aprile 1998;                                            
vista la deliberazione della Giunta regionale 2541 del 4 luglio 1995,           
esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della Giunta           
regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali", e ritenuto              
che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, comma 2, della L.R.              
31/77 e successive modifiche e che, pertanto, l'impegno di spesa                
possa essere assunto con il presente atto;                                      
visto lo "schema di convenzione" con il quale la Regione                        
Emilia-Romagna affida all'ARNI le necessarie attribuzioni per il                
completamento delle diverse fasi progettuali e la realizzazione                 
dell'opera (Allegato 1), parte integrante del presente atto;                    
vista la determinazione n. 10401 del 16 ottobre 1998 con la quale il            
Direttore generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita' ha approvato             
il progetto esecutivo della nuova infrastruttura portuale, in base              
alle attribuzioni conferite con delibera della Giunta regionale n.              
2541 del 4 luglio 1995, riguardante "Direttive della Giunta regionale           
per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                   
dato atto del parere favorevole espresso dallo stesso Direttore                 
generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo                  
Gorini, in merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai            
sensi dell'art. 4 - sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e           
della deliberazione della Giunta regionale 2541 del 4 luglio 1995;              
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile            
del Servizio Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per            
quanto riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione,            
ai sensi dell'art. 4 - sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41           
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio               
1995;                                                                           
dato atto, inoltre, del parere favorevole di regolarita' contabile              
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott.               
Gianni Mantovani, ai sensi del predetto articolo di legge e della               
predetta deliberazione;                                                         
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di confermare l'affidamento all'ARNI di tutto quanto ritenuto                
necessario ai fini dell'appalto dei lavori e alla realizzazione del             
nuovo porto di Pieve Saliceto (RE) sul fiume Po;                                
2) di approvare lo schema di convenzione riguardante l'affidamento di           
cui sopra, unito alla presente deliberazione quale sua parte                    
integrante ed essenziale (Allegato 1) dando atto che la durata della            
convenzione decorre dalla data di esecutivita' del presente atto                
previa sottoscrizione della convenzione stessa e avra' termine a                
conclusione delle opere ad approvazione degli atti di collaudo;                 
3) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione con l'ARNI            
provvedera' il Responsabile del Servizio Infrastrutture per il                  
trasporto ai sensi della L.R. 41/92 e successive modificazioni ed in            
attuazione delle delibere della Giunta regionale 2541/95 e 1481/96;             
4) di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta a              
Lire 16.000.000.000 e di concedere pertanto il finanziamento all'ARNI           
per l'attuazione dei lavori citati in oggetto, nel rispetto dei                 
vincoli contenuti nell'allegato disciplinare;                                   
5) di imputare la relativa spesa di Lire 16.000.000.000 registrata al           
n. 6533 di impegno sul Capitolo 41968 "Interventi su idrovia                    
Ferrara-Ravenna e realizzazione porto di Pieve Saliceto (art. 6,                
Legge 29 novembre 1990, n. 380; DM 9 marzo 1992) - Mezzi statali" del           
Bilancio per l'esercizio finanziario 1998, che e' dotato della                  
necessaria disponibilita';6) di dare atto che alla liquidazione della           
spesa provvedera' con propri atti formali, il Responsabile del                  
Servizio competente a norma dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come            
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 e della deliberazione della            
Giunta regionale 2541/95 e 1481/96, in ossequio a quanto previsto               
dall'art. 14 della L.R. 29/85 e dall'art. 4 dell'allegato                       
disciplinare;                                                                   
7) di dare altresi' atto, sempre riguardo alle erogazioni dei fondi             
all'ARNI, che sia opportuno procedere sulla base degli stati                    
d'avanzamento dei lavori; la liquidazione del primo acconto, pari al            
20% del costo previsto per l'intervento, una volta acquisita copia              
del verbale di consegna dei lavori (analogamente a quanto stabilito             
dall'art. 14 della L.R. 29/85);                                                 
8) di dare contestualmente atto che, per quanto attiene l'acconto               
iniziale, l'ARNI dovra' attenersi, nei confronti dei soggetti terzi,            
a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 140/97 che stabilisce di              
non concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di               
appalti di lavori, di forniture e di servizi;                                   
9) di dare atto, per quanto attiene i limiti di spesa, che l'ARNI               
dovra' attenersi al quadro economico del progetto esecutivo, salvo              
rimodulazioni e integrazioni delle varie voci di costo qualora                  
ricorressero i motivi previsti dall'art. 25 della Legge 109/94, come            
modificata dalla Legge 216/95, riguardo all'ammissione di varianti in           
corso d'opera; le rimodulazioni ed integrazioni di cui sopra dovranno           
essere autorizzate preventivamente dalla Regione;                               
10) di stabilire che la Commissione di collaudo dei lavori (da                  
insediarsi "in corso d'opera") sia costituita da tre esperti:                   
- uno nominato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;                 
- due nominati dalla Regione Emilia-Romagna secondo i criteri e le              
procedure previste dalla deliberazione consiliare  n.2480 del 5                 
aprile 1989 e successive modificazioni e integrazioni;                          
11) di dare atto che le parcelle professionali da riconoscere ai                
collaudatori dovranno essere inferiori a quelle previste dalla                  
relativa normativa, apportando le riduzioni previste per i dipendenti           
pubblici;                                                                       
12) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO 1                                                                      
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e L'ARNI (Azienda           
regionale per la navigazione interna) ai fini della realizzazione               
della nuova infrastruttura portuale sul fiume Po in localita' Pieve             
Saliceto (RE), anche denominata Terminal dell'Emilia centrale (TEC)             
L'anno millenovecentonovantotto, addi' . . . . . . . . . .                      
fra                                                                             
La Regione Emilia Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52            
- cf 8006590379 - rappresentata dal Responsabile del Servizio                   
Infrastrutture per il trasporto, in esecuzione della deliberazione              
della Giunta regionale n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . .           
., domiciliato per le proprie funzioni presso l'Assessorato alla                
Mobilita', Viale Aldo Moro n. 30,                                               
l'ARNI - Azienda regionale per la navigazione interna - con sede in             
Boretto (RE), Via Argine n. 11 - cf 92037000343 - che interviene in             
persona del suo Presidente in qualita' di legale rappresentante della           
stessa ARNI, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 14                 
gennaio 1989, n. 1;                                                             
viene stipulato quanto segue.                                                   
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14 gennaio           
1989, n. 1, e in base a quanto stabilito dalla deliberazione della              
Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . che               
forma parte integrante del presente atto, affida all'ARNI tutte le              
attivita' occorrenti per la realizzazione - sino al suo completamento           
- della nuova infrastruttura portuale sul Po in localita' Pieve                 
Saliceto (RE).                                                                  
L'ARNI dovra' in particolare, sulla base del progetto esecutivo                 
approvato con determinazione del Direttore generale ai Trasporti e              
Sistemi di mobilita' n. 10401 del 16 ottobre 1998, procedere a tutte            
le attivita' riguardanti: la predisposizione del bando, la                      
pubblicizzazione della gara d'appalto, l'aggiudicazione dei lavori, i           
perfezionamenti contrattuali, la direzione dei lavori e quant'altro             
necessario per portare a compimento l'opera sino alla sua piena                 
funzionalita', nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in               
vigore in materia di lavori pubblici.                                           
Tutte le competenze e le responsabilita' conseguenti al ruolo di                
stazione appaltante affidato all'ARNI, restano esclusivamente a                 
carico della medesima.                                                          
L'ARNI coprira' le spese per lo svolgimento dei compiti ad essa                 
attribuiti attingendo le occorrenti risorse dalla voce "spese                   
tecniche" del quadro economico del progetto.                                    
Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, l'Azienda potra'               
anche avvalersi di soggetti esterni, nei limiti e in base ai vincoli            
stabiliti dalla Legge 109/94 e sue successive integrazioni e                    
modificazioni.                                                                  
Art. 2                                                                          
Altri obblighi                                                                  
Nelle diverse fasi relative alla realizzazione dell'intervento l'ARNI           
e' tenuta in particolare:                                                       
- ad ottemperare alle eventuali direttive regionali, ritenute                   
necessarie per il buon risultato dei lavori, sempre nel contesto                
degli indirizzi e delle finalita' di cui alla presente convenzione,             
- a liquidare le spese, i compensi dovuti e quant'altro necessario              
per la realizzazione e per la definitiva messa in funzione                      
dell'opera,                                                                     
- a non riconoscere alcuna anticipazione ai soggetti appaltatori (di            
lavori, di forniture, di servizi) ai sensi di quanto stabilito                  
dall'art. 5 della Legge 28 maggio 1997, n. 140.                                 
Restando di competenza della Giunta regionale:                                  
- la nomina della Commissione di collaudo (in corso d'opera) e della            
approvazione dei relativi atti finali,                                          
- la formale approvazione di eventuali varianti in corso d'opera nei            
casi previsti dalla normativa in vigore, previa approvazione delle              
medesime da parte della Commissione amministratrice dell'ARNI.                  
L'ARNI e' altresi' tenuta:                                                      
a) ad inviare tempestivamente all'Assessorato regionale alla                    
Mobilita', in due copie conformi all'originale: - l'estratto del                
bando di gara, - la delibera di aggiudicazione dell'appalto, - il               
contratto di appalto, - il verbale di consegna dei lavori, - la                 
dichiarazione del DL dell'effettivo inizio dei lavori, - gli stati di           
avanzamento accompagnati dai relativi certificati;                              
b) ad inviare all'Assessorato regionale alla Mobilita' gli atti                 
tecnico-amministrativi di eventuali perizie che si rendessero                   
necessarie durante l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 25               
della Legge 109/94 come modificato dalla Legge 216/95;                          
c) a non stralciare opere al fine di destinare i relativi importi per           
la copertura di maggiori oneri che dovessero a qualsiasi titolo                 
intervenire.                                                                    
In caso di inottemperanza a quanto sopra stabilito e fuori dalle                
condizioni di cui al comma precedente, la Regione attivera' i                   
provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 12, comma 3, L.R. 1/89.            
Art. 3                                                                          
Limiti del finanziamento                                                        
L'ARNI deve attenersi al quadro economico del progetto esecutivo e              
richiamato nella deliberazione della Giunta regionale n. . . . . del            
. . . . . . . . . . . . . . ., salvo rimodulazioni e/o integrazioni             
delle voci di costo in corso d'opera, qualora necessarie, nei limiti            
e alle condizioni previste dalla normativa in vigore e sempre previo            
assenso della Regione.                                                          
Art. 4                                                                          
Erogazione dei finanziamenti                                                    
L'erogazione dei finanziamenti verra' effettuata direttamente                   
all'Azienda, dalla Regione a fronte della documentazione contabile di           
liquidazione che la stessa ARNI dovra' far pervenire, di volta in               
volta.                                                                          
Il meccanismo di erogazione dei fondi avverra' sulla base degli stati           
d'avanzamento dei lavori (e/o di altri equipollenti documenti                   
giustificativi di spesa); l'erogazione del primo acconto sara' pari             
al 20% del costo previsto per l'intervento, escluse le spese                    
complessivamente sostenute per la progettazione e le attivita'                  
connesse, una volta acquisita copia del verbale di consegna dei                 
lavori.                                                                         
Il recupero dell'anticipazione avverra' mediante stralcio di una                
quota pari al 20% dell'importo erogabile per ciascun acconto.                   
L'ARNI dovra' evidenziare di volta in volta la progressiva situazione           
riguardo al quadro economico di spesa.                                          
Tutta la documentazione che l'ARNI trasmettera' alla Regione per la             
liquidazione dovra' avere un visto del Direttore dell'ARNI che ne               
attesti la regolarita' tecnica e contabile.                                     
L'ARNI e' inoltre tenuta in ogni momento a trasmettere alla Regione             
ogni ulteriore atto contabile, documentazione e quant'altro fosse               
dalla stessa richiesto.                                                         
Art. 5                                                                          
Norme di salvaguardia                                                           
L'Amministrazione regionale rimane estranea a qualsiasi controversia            
che dovesse eventualmente insorgere tra l'ARNI ed eventuali soggetti            
terzi in dipendenza dell'esecuzione di lavori.                                  
Art. 6                                                                          
Visite sopralluogo della Regione                                                
L'Amministrazione regionale si riserva la facolta' di effettuare in             
fase esecutiva, a mezzo di propri collaboratori, visite e verifiche             
volte ad accertare l'avanzamento ed andamento dei lavori e la loro              
rispondenza alle previsioni progettuali; tali verifiche non                     
assumeranno alcun carattere di ingerenza nella sfera della autonomia            
dell'ARNI.                                                                      
Art. 7                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La durata della presente convenzione decorre dalla data di                      
esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale n . . . . del           
. . . . . . . . . . . . previa sottoscrizione della convenzione                 
stessa e avra' termine a conclusione delle opere e ad approvazione              
degli atti di collaudo.                                                         
Art. 8                                                                          
Spese                                                                           
Tutte le spese previste dal presente atto sono da liquidarsi da parte           
dell'ARNI e comprese nell'importo netto di cui all'art. 3 della                 
presente convenzione.                                                           
Bologna, li'                                                                    
per LA REGIONE EMILIA ROMAGNA  per L'ARNI                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL PRESIDENTE                                     
INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO  Renato Grilli                                  
Rino Rosini                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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