DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 2642
Nuovo porto di Pieve Saliceto (RE) sul fiume Po anche denominato TEC - Terminal dell'Emilia centrale. Affidamento all'ARNI dell'appalto dei lavori e impegno risorse. Approvazione schema di convenzione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che in attuazione all'art. 6 della Legge 380/90 "Interventi per la
realizzazione del sistema idroviario padano-veneto" il Ministro dei
Trasporti ha assegnato alla Regione Emilia-Romagna con:
a) decreto del 9 marzo 1992, prot. n. 245(50)380/90, come modificato
dal decreto del 18 dicembre 1995, uno stanziamento di Lire 17
miliardi per "Interventi su idrovia ferrarese, sistemazione porto di
Pieve Saliceto ( ... )";
b) decreto del 13 aprile 1993, prot. n. 706(50)380 uno stanziamento
di Lire 12 miliardi per "Interventi su idrovia ferrarese e
sistemazione porto di Pieve Saliceto (RE)";
c) decreto del 18 dicembre 1995, uno stanziamento di Lire 7,8
miliardi per "Nuova draga per il fiume Po e per porto di Pieve
Saliceto (integrazione finanziaria per maggiori lavori)";
- che il Consiglio regionale, con delibera n. 1494 del 19 maggio 1993
ha ripartito il primo stanziamento destinando, alla "realizzazione
della banchina a fiume, delle aree di servizio in golena e dei
raccordi viari del porto di Pieve Saliceto" la somma di Lire 7
miliardi;
- che la Giunta regionale:
a) con delibera n. 2816 del 19 novembre 1996 ha ripartito il secondo
stanziamento, destinando al "porto fluviale di Pieve Saliceto
(ulteriore assegnazione)" la somma di Lire 6 miliardi;
b) con la stessa delibera n. 2816 ha ripartito anche il terzo
stanziamento, destinando al "porto fluviale di Pieve Saliceto
(integrazione finanziaria per maggiori lavori)" la somma di Lire 3
miliardi;
- che pertanto la Regione Emilia-Romagna puo' contare su una somma
complessiva di fondi, di derivazione statale, pari a Lire 16 miliardi
per la realizzazione dell'opera in parola;
- che tale somma trova copertura finanziaria sul Capitolo 41968 del
Bilancio regionale per l'anno finanziario 1998;
evidenziato:
- che le richiamate delibere prevedono anche che la Giunta regionale
si avvalga dell'ARNI - Azienda regionale per la navigazione interna
(istituita con L.R. 14 gennaio 1989, n.1) - per tutto quanto
ritenuto necessario ai fini dell'attuazione dell'intervento, mediante
apposite convenzioni;
- che il progetto esecutivo dell'intero intervento e' stato
recentemente completato ed e' stato redatto come stabilito dal quinto
comma dell'art. 16 della Legge 109/94 (modificata dalla Legge n. 216
del 2 giugno 1995), come risulta attestato da un apposito gruppo di
tecnici regionali e dell'ARNI, a cui e' stato affidato l'accertamento
e la verifica della completezza e della conformita' del progetto alla
normativa vigente;
- che il medesimo progetto esecutivo e' stato conclusivamente
approvato con determinazione del Direttore generale ai Trasporti e
Sistemi di mobilita' n. 10401 del 16 ottobre 1998, ai sensi della
delibera n. 2541 del 4 luglio 1995 e puo' pertanto darsi corso
all'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori;
ricordato:
- che l'elaborazione del progetto nelle sue vesti "definitive" ed
"esecutive" e' stata commissionata dalla Regione, sulla base di un
incarico professionale di prestazione d'opera intellettuale (ai sensi
dell'art. 19 della L.R. 27/85 e sue successive integrazioni e
modificazioni) alla Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio
Emilia - CAIRE;
- che alla stessa Cooperativa vennero in passato affidati, in
connessione con il PRIT - Piano regionale integrato dei trasporti -
l'elaborazione di studi e progetti preliminari anche finalizzati alla
individuazione dell'ottimale posizionamento dell'infrastruttura
rispetto ad alternative possibili (sia in relazione alle difficolta'
tecniche da superare che alla funzionalita' dell'opera) e per
definire la sua tipologia costruttiva;
- che se l'ARNI decidesse di non affidare la direzione lavori alla
CAIRE, poiche' nella possibilita' di utilizzare per detta prestazione
personale interno, sarebbe necessario riconoscere alla Cooperativa
Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia un incremento del 25%
dell'onorario previsto a seguito di incarico parziale (art. 18, Legge
143/49), detta somma dovra' essere reperita tra le somme a
disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico del
progetto;
evidenziato:
- che il progetto riguarda le opere prioritarie dotate di piena
funzionalita' - occorrenti per la realizzazione di uno scalo portuale
nella "bassa reggiana", consistenti sostanzialmente nella
realizzazione di una banchina a fiume per il carico e lo scarico
delle merci, dell'annesso piazzale in golena per le attivita' di
movimentazione e deposito a breve termine e del raccordo viario per
collegare il piazzale alla viabilita' principale (SS 62 della Cisa);
- che il quadro economico del progetto esecutivo prevede le seguenti
voci di spesa:
A) lavori a base d'appalto: (Lire)
1. Opere strutturali banchina
(terre armate, pali, palancolate,
diaframmi, tiranti, ecc.,
opere in cemento armato) 6.683.406.683
2. Opere complementari banchina
(arredi banchina, scale e opere
di finitura banchina, opere varie) 1.199.965.267
3. Opere di difesa spondale 761.808.540
4. Formazione rilevato 1.036.318.240
5. Pavimentazioni e sistemazioni
stradali (opere di sistemazione
del verde, pavimentazioni stradali
e aree di servizio, pavimentazioni
stradali innesto via arginale,
segnaletica e opere stradali di arredo) 1.385.784.100
6. Sottoservizi e reti tecnologiche
(impianto elettrico e illuminazione
pubblica, predisposizioni per reti
Telecom, ecc., impianto distribuzione
rete idrica e antincendio, rete fognaria
acque bianche, rete fognaria
acque nere) 671.892.280
7. Formazione del cantiere in alveo 460.824.890
Totale per lavori 12.200.000.000
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1. per indennita' di esproprio 230.000.000
2. per DL, contabilita', collaudo
e altre spese tecniche 540.000.000
3. per allacciamenti, ecc. 100.000.000
4. per imprevisti, eventuali indagini
aggiuntive e arrotondamenti
(IVA comp.) 362.000.000
5. per IVA (20%) su A), B2) e B3) 2.568.000.000
Totale somme 3.800.000.000
Totale complessivo 16.000.000.000
- che le risorse occorrenti per la sua realizzazione di provenienza
statale (Legge 380/90, avente per oggetto "Interventi per la
realizzazione del sistema idroviario padano-veneto") corrispondono
pertanto a quelle gia' disponibili nel Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 1998 sul Cap. 41968, assegnate dalla Regione
per tale intervento, come evidenziato nelle premesse;
ritenuto:
- che, per quanto riguarda l'erogazione dei finanziamenti all'ARNI -
alla quale vengono formalmente affidate, con la presente, tutte le
attribuzioni per l'appalto e la realizzazione dei lavori - i medesimi
debbano essere corrisposti dalla Regione a fronte della
documentazione contabile di liquidazione che l'ARNI dovra' far
pervenire, di volta in volta;
- che sempre riguardo alle erogazioni dei fondi all'ARNI sia
opportuno procedere sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori;
l'erogazione del primo acconto sara' pari al 20% del costo
complessivo dell'intervento, una volta acquisita copia del verbale di
consegna dei lavori (analogamente a quanto stabilito dall'art. 14
della L.R. 29/85);
- che la necessita' di' riconoscere all'ARNI una anticipazione del
20% dell'ammontare del finanziamento, ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 14 della L.R. 29/85 (da recuperare progressivamente negli
acconti successivi) e' motivata dalla necessita' di assicurare
all'Azienda, durante l'arco di realizzazione del progetto, un margine
finanziario per le tempestive erogazioni dei pagamenti al soggetto
appaltatore, tenendo conto dei vari passaggi che - nella procedura in
questione - ogni stato di avanzamento deve seguire per la relativa
liquidazione (ARNI/Regione/MCTC e viceversa) e degli interessi che
devono essere corrisposti in caso di ritardato pagamento, a fronte
dei tempi ristretti previsti dalla normativa in vigore per
l'emissione del titolo di pagamento;
- che per quanto attiene l'acconto iniziale l'ARNI deve invece
attenersi, nei confronti dei soggetti terzi di cui sopra, a quanto
previsto dall'art. 5 della Legge 28 maggio 1997, n. 140, che
stabilisce di non concedere anticipazioni del prezzo in materia di
contratti di appalti di lavori, di forniture e di servizi;
rilevato che, riguardo alla materiale acquisizione delle risorse
statali da parte della Regione per dar corso al predetto intervento,
i decreti ministeriali di assegnazione prevedono quanto segue (art.
3): "( ... ), gli importi attribuiti alle Regioni interessate,
saranno versati presso la Tesoreria centrale dello Stato su appositi
conti correnti infruttiferi intestati a ciascuna Regione con il
vincolo in favore del Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Direzione generale MCTC. Il prelievo delle somme dai detti conti
correnti sara' disposto da parte del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione - Direzione generale MCTC - previa verifica degli stati
di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento -
con apposito nulla osta di svincolo indirizzato al Ministero del
Tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. VI";
evidenziato:
- che gli elaborati definitivi del progetto sono stati adeguati al
fine di recepire i rilievi conclusivi e le raccomandazioni dei
soggetti istituzionali a cui il progetto e' stato inviato per
acquisire i pareri e le autorizzazioni preliminari di competenza;
- che in sede di predisposizione del progetto esecutivo sono state
recepite, in aggiunta alle modifiche ed integrazioni gia' inserite
negli elaborati sottoposti all'esame del Comitato consultivo
regionale, le ulteriori raccomandazioni e prescrizioni attinenti gli
aspetti progettuali - per gli altri aspetti si provvedera' in sede
esecutiva o in fase di esercizio dell'infrastruttura - espresse dagli
altri soggetti istituzionali coinvolti;
considerato:
- che il Ministero dell'Ambiente ha condizionato il suo giudizio
positivo circa la "pronuncia di compatibilita' ambientale" del
progetto del porto (recependo anche le richieste degli Enti
direttamente interessati) alla seguente prescrizione: "l'avvio dei
lavori sia subordinato all'acquisizione di sufficienti garanzie circa
il finanziamento di una nuova bretella stradale tra il nuovo porto e
l'asse viario Cispadano di prossima attuazione";
- che pertanto devono essere garantiti, contestualmente alle risorse
occorrenti per la realizzazione della infrastruttura portuale, anche
i fondi per la nuova bretella; senza di essi infatti, il vincolo
posto dal Ministero dell'Ambiente non consentirebbe di appaltare i
lavori;
rilevato che per corrispondere concretamente a tale esigenza:
A) e' stato assegnato alla Provincia di Reggio Emilia un contributo
regionale di Lire 200.000.000 per la progettazione esecutiva della
bretella di collegamento; la conclusione della progettazione e'
attesa per i prossimi mesi;
B) nel bilancio di previsione pluriennale della Regione
Emilia-Romagna relativo al corrente anno sono state accantonate sul
Cap. 86500, per la realizzazione della bretella stradale, le somme di
Lire 3.000.000.000, nell'esercizio 1998, e di Lire 2.000.000.000,
nell'esercizio 1999;
rilevato inoltre che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione - con note n. 64(50) 380/VI del 6 febbraio 1995 e n.
2677(50)380 del 13 ottobre 1994 - ha espresso la necessita' di
inserire un proprio rappresentante nelle Commissioni di collaudo
delle opere, finanziate dalla Legge 380/90, di importo superiore a 2
miliardi in quanto funzionale ad un ampio controllo sulla loro
esecuzione poiche' finalizzato ad una verifica di attuazione in
coerenza con le funzioni di coordinamento assegnate allo stesso
Ministero;
ritenuto:
- che il collaudo del nuovo porto debba essere affidato ad una
Commissione di tre esperti composta:
a) da 1 rappresentante del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione dalla medesima nominato,
b) da due esperti nominati dalla Regione Emilia-Romagna secondo i
criteri e le procedure previste dalla deliberazione consiliare n.
2480 del 5 aprile 1989 e successive modifiche e integrazioni;
- che in relazione alla natura dei lavori e delle operazioni da
eseguirsi, occorra prevedere un collaudo "in corso d'opera";
- che per quanto attiene i compensi da riconoscere ai collaudatori i
medesimi debbano essere inferiori a quelli previsti dalle parcelle
professionali per ingegneri e architetti, apportando le riduzioni
previste per i dipendenti pubblici;
vista la Legge 29 novembre 1990, n. 380 relativa alla "Realizzazione
del sistema idroviario padano-veneto";
vista la L.R. 14 del 23 aprile 1998;
vista la deliberazione della Giunta regionale 2541 del 4 luglio 1995,
esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della Giunta
regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali", e ritenuto
che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, comma 2, della L.R.
31/77 e successive modifiche e che, pertanto, l'impegno di spesa
possa essere assunto con il presente atto;
visto lo "schema di convenzione" con il quale la Regione
Emilia-Romagna affida all'ARNI le necessarie attribuzioni per il
completamento delle diverse fasi progettuali e la realizzazione
dell'opera (Allegato 1), parte integrante del presente atto;
vista la determinazione n. 10401 del 16 ottobre 1998 con la quale il
Direttore generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita' ha approvato
il progetto esecutivo della nuova infrastruttura portuale, in base
alle attribuzioni conferite con delibera della Giunta regionale n.
2541 del 4 luglio 1995, riguardante "Direttive della Giunta regionale
per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere favorevole espresso dallo stesso Direttore
generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo
Gorini, in merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4 - sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione della Giunta regionale 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per
quanto riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4 - sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995;
dato atto, inoltre, del parere favorevole di regolarita' contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott.
Gianni Mantovani, ai sensi del predetto articolo di legge e della
predetta deliberazione;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di confermare l'affidamento all'ARNI di tutto quanto ritenuto
necessario ai fini dell'appalto dei lavori e alla realizzazione del
nuovo porto di Pieve Saliceto (RE) sul fiume Po;
2) di approvare lo schema di convenzione riguardante l'affidamento di
cui sopra, unito alla presente deliberazione quale sua parte
integrante ed essenziale (Allegato 1) dando atto che la durata della
convenzione decorre dalla data di esecutivita' del presente atto
previa sottoscrizione della convenzione stessa e avra' termine a
conclusione delle opere ad approvazione degli atti di collaudo;
3) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione con l'ARNI
provvedera' il Responsabile del Servizio Infrastrutture per il
trasporto ai sensi della L.R. 41/92 e successive modificazioni ed in
attuazione delle delibere della Giunta regionale 2541/95 e 1481/96;
4) di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta a
Lire 16.000.000.000 e di concedere pertanto il finanziamento all'ARNI
per l'attuazione dei lavori citati in oggetto, nel rispetto dei
vincoli contenuti nell'allegato disciplinare;
5) di imputare la relativa spesa di Lire 16.000.000.000 registrata al
n. 6533 di impegno sul Capitolo 41968 "Interventi su idrovia
Ferrara-Ravenna e realizzazione porto di Pieve Saliceto (art. 6,
Legge 29 novembre 1990, n. 380; DM 9 marzo 1992) - Mezzi statali" del
Bilancio per l'esercizio finanziario 1998, che e' dotato della
necessaria disponibilita';6) di dare atto che alla liquidazione della
spesa provvedera' con propri atti formali, il Responsabile del
Servizio competente a norma dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 e della deliberazione della
Giunta regionale 2541/95 e 1481/96, in ossequio a quanto previsto
dall'art. 14 della L.R. 29/85 e dall'art. 4 dell'allegato
disciplinare;
7) di dare altresi' atto, sempre riguardo alle erogazioni dei fondi
all'ARNI, che sia opportuno procedere sulla base degli stati
d'avanzamento dei lavori; la liquidazione del primo acconto, pari al
20% del costo previsto per l'intervento, una volta acquisita copia
del verbale di consegna dei lavori (analogamente a quanto stabilito
dall'art. 14 della L.R. 29/85);
8) di dare contestualmente atto che, per quanto attiene l'acconto
iniziale, l'ARNI dovra' attenersi, nei confronti dei soggetti terzi,
a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 140/97 che stabilisce di
non concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di
appalti di lavori, di forniture e di servizi;
9) di dare atto, per quanto attiene i limiti di spesa, che l'ARNI
dovra' attenersi al quadro economico del progetto esecutivo, salvo
rimodulazioni e integrazioni delle varie voci di costo qualora
ricorressero i motivi previsti dall'art. 25 della Legge 109/94, come
modificata dalla Legge 216/95, riguardo all'ammissione di varianti in
corso d'opera; le rimodulazioni ed integrazioni di cui sopra dovranno
essere autorizzate preventivamente dalla Regione;
10) di stabilire che la Commissione di collaudo dei lavori (da
insediarsi "in corso d'opera") sia costituita da tre esperti:
- uno nominato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- due nominati dalla Regione Emilia-Romagna secondo i criteri e le
procedure previste dalla deliberazione consiliare n.2480 del 5
aprile 1989 e successive modificazioni e integrazioni;
11) di dare atto che le parcelle professionali da riconoscere ai
collaudatori dovranno essere inferiori a quelle previste dalla
relativa normativa, apportando le riduzioni previste per i dipendenti
pubblici;
12) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e L'ARNI (Azienda
regionale per la navigazione interna) ai fini della realizzazione
della nuova infrastruttura portuale sul fiume Po in localita' Pieve
Saliceto (RE), anche denominata Terminal dell'Emilia centrale (TEC)
L'anno millenovecentonovantotto, addi' . . . . . . . . . .
fra
La Regione Emilia Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52
- cf 8006590379 - rappresentata dal Responsabile del Servizio
Infrastrutture per il trasporto, in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . .
., domiciliato per le proprie funzioni presso l'Assessorato alla
Mobilita', Viale Aldo Moro n. 30,
l'ARNI - Azienda regionale per la navigazione interna - con sede in
Boretto (RE), Via Argine n. 11 - cf 92037000343 - che interviene in
persona del suo Presidente in qualita' di legale rappresentante della
stessa ARNI, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 14
gennaio 1989, n. 1;
viene stipulato quanto segue.
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14 gennaio
1989, n. 1, e in base a quanto stabilito dalla deliberazione della
Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . che
forma parte integrante del presente atto, affida all'ARNI tutte le
attivita' occorrenti per la realizzazione - sino al suo completamento
- della nuova infrastruttura portuale sul Po in localita' Pieve
Saliceto (RE).
L'ARNI dovra' in particolare, sulla base del progetto esecutivo
approvato con determinazione del Direttore generale ai Trasporti e
Sistemi di mobilita' n. 10401 del 16 ottobre 1998, procedere a tutte
le attivita' riguardanti: la predisposizione del bando, la
pubblicizzazione della gara d'appalto, l'aggiudicazione dei lavori, i
perfezionamenti contrattuali, la direzione dei lavori e quant'altro
necessario per portare a compimento l'opera sino alla sua piena
funzionalita', nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in
vigore in materia di lavori pubblici.
Tutte le competenze e le responsabilita' conseguenti al ruolo di
stazione appaltante affidato all'ARNI, restano esclusivamente a
carico della medesima.
L'ARNI coprira' le spese per lo svolgimento dei compiti ad essa
attribuiti attingendo le occorrenti risorse dalla voce "spese
tecniche" del quadro economico del progetto.
Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, l'Azienda potra'
anche avvalersi di soggetti esterni, nei limiti e in base ai vincoli
stabiliti dalla Legge 109/94 e sue successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 2
Altri obblighi
Nelle diverse fasi relative alla realizzazione dell'intervento l'ARNI
e' tenuta in particolare:
- ad ottemperare alle eventuali direttive regionali, ritenute
necessarie per il buon risultato dei lavori, sempre nel contesto
degli indirizzi e delle finalita' di cui alla presente convenzione,
- a liquidare le spese, i compensi dovuti e quant'altro necessario
per la realizzazione e per la definitiva messa in funzione
dell'opera,
- a non riconoscere alcuna anticipazione ai soggetti appaltatori (di
lavori, di forniture, di servizi) ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 5 della Legge 28 maggio 1997, n. 140.
Restando di competenza della Giunta regionale:
- la nomina della Commissione di collaudo (in corso d'opera) e della
approvazione dei relativi atti finali,
- la formale approvazione di eventuali varianti in corso d'opera nei
casi previsti dalla normativa in vigore, previa approvazione delle
medesime da parte della Commissione amministratrice dell'ARNI.
L'ARNI e' altresi' tenuta:
a) ad inviare tempestivamente all'Assessorato regionale alla
Mobilita', in due copie conformi all'originale: - l'estratto del
bando di gara, - la delibera di aggiudicazione dell'appalto, - il
contratto di appalto, - il verbale di consegna dei lavori, - la
dichiarazione del DL dell'effettivo inizio dei lavori, - gli stati di
avanzamento accompagnati dai relativi certificati;
b) ad inviare all'Assessorato regionale alla Mobilita' gli atti
tecnico-amministrativi di eventuali perizie che si rendessero
necessarie durante l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 25
della Legge 109/94 come modificato dalla Legge 216/95;
c) a non stralciare opere al fine di destinare i relativi importi per
la copertura di maggiori oneri che dovessero a qualsiasi titolo
intervenire.
In caso di inottemperanza a quanto sopra stabilito e fuori dalle
condizioni di cui al comma precedente, la Regione attivera' i
provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 12, comma 3, L.R. 1/89.
Art. 3
Limiti del finanziamento
L'ARNI deve attenersi al quadro economico del progetto esecutivo e
richiamato nella deliberazione della Giunta regionale n. . . . . del
. . . . . . . . . . . . . . ., salvo rimodulazioni e/o integrazioni
delle voci di costo in corso d'opera, qualora necessarie, nei limiti
e alle condizioni previste dalla normativa in vigore e sempre previo
assenso della Regione.
Art. 4
Erogazione dei finanziamenti
L'erogazione dei finanziamenti verra' effettuata direttamente
all'Azienda, dalla Regione a fronte della documentazione contabile di
liquidazione che la stessa ARNI dovra' far pervenire, di volta in
volta.
Il meccanismo di erogazione dei fondi avverra' sulla base degli stati
d'avanzamento dei lavori (e/o di altri equipollenti documenti
giustificativi di spesa); l'erogazione del primo acconto sara' pari
al 20% del costo previsto per l'intervento, escluse le spese
complessivamente sostenute per la progettazione e le attivita'
connesse, una volta acquisita copia del verbale di consegna dei
lavori.
Il recupero dell'anticipazione avverra' mediante stralcio di una
quota pari al 20% dell'importo erogabile per ciascun acconto.
L'ARNI dovra' evidenziare di volta in volta la progressiva situazione
riguardo al quadro economico di spesa.
Tutta la documentazione che l'ARNI trasmettera' alla Regione per la
liquidazione dovra' avere un visto del Direttore dell'ARNI che ne
attesti la regolarita' tecnica e contabile.
L'ARNI e' inoltre tenuta in ogni momento a trasmettere alla Regione
ogni ulteriore atto contabile, documentazione e quant'altro fosse
dalla stessa richiesto.
Art. 5
Norme di salvaguardia
L'Amministrazione regionale rimane estranea a qualsiasi controversia
che dovesse eventualmente insorgere tra l'ARNI ed eventuali soggetti
terzi in dipendenza dell'esecuzione di lavori.
Art. 6
Visite sopralluogo della Regione
L'Amministrazione regionale si riserva la facolta' di effettuare in
fase esecutiva, a mezzo di propri collaboratori, visite e verifiche
volte ad accertare l'avanzamento ed andamento dei lavori e la loro
rispondenza alle previsioni progettuali; tali verifiche non
assumeranno alcun carattere di ingerenza nella sfera della autonomia
dell'ARNI.
Art. 7
Durata della convenzione
La durata della presente convenzione decorre dalla data di
esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale n . . . . del
. . . . . . . . . . . . previa sottoscrizione della convenzione
stessa e avra' termine a conclusione delle opere e ad approvazione
degli atti di collaudo.
Art. 8
Spese
Tutte le spese previste dal presente atto sono da liquidarsi da parte
dell'ARNI e comprese nell'importo netto di cui all'art. 3 della
presente convenzione.
Bologna, li'
per LA REGIONE EMILIA ROMAGNA per L'ARNI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL PRESIDENTE
INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO Renato Grilli
Rino Rosini