REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 2640

Direttiva per il rilascio dell'autorizzazione a destinare temporaneamente, ad uso diverso dal servizio pubblico di linea, veicoli acquistati con contributi pubblici (art. 37, comma 5 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del                    
trasporto pubblico regionale e locale" attua il conferimento delle              
funzioni e dei compiti in materia, delegate ai sensi dell'art. 4                
comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei DLgs 19 novembre                
1997, n. 422 e 31 marzo 1998, n. 112;                                           
(omissis)                                                                       
atteso che a norma dell'art. 87 comma 4 del DLgs 285/92 Codice della            
strada, e' previsto che l'Ente concedente il servizio possa                     
autorizzare l'utilizzo di "veicoli destinati al servizio di linea"              
per servizi di trasporto fuori dal percorso della linea autorizzata;            
atteso altresi' che la suddetta autorizzazione e' subordinata                   
all'accertamento, da parte dell'Ente concedente, della insussistenza            
di effetti negativi tali da pregiudicare la regolarita', la                     
continuita' e il normale funzionamento del servizio di trasporto                
pubblico in concessione;                                                        
visto l'art. 37 comma 5 della L.R. 30/98, che attribuisce all'Ente              
affidante la competenza autorizzativa in ordine al diverso utilizzo             
dei veicoli adibiti al servizio pubblico di linea acquistati con                
contributi pubblici, previa osservanza delle modalita' indicate dalla           
Regione, ai fini di garantire pari condizioni di concorrenza fra gli            
operatori del settore;                                                          
considerato a tal fine la opportunita' di autorizzare l'esercizio del           
servizio fuori linea in relazione:                                              
- al minor immobilizzo complessivo di veicoli, altrimenti occorrenti            
per rispondere alla domanda di servizi fuori linea, che peraltro                
presenta aspetti di stagionalita' fortemente accentuata correlata               
anche allo sviluppo di attivita' ricreative e culturali;                        
- alla funzione integrativa del fuori linea per l'attivita'                     
d'azienda, effettuata molto spesso con personale libero dal servizio            
di linea e "a disposizione" per avere gia' svolto il previsto turno             
di lavoro;                                                                      
- alla conseguente organizzazione aziendale piu' produttiva che                 
determina anche l'effetto calmieratore dei prezzi di offerta del                
servizio di fuori linea;                                                        
ritenuto anche, in considerazione della recente e accentuata                    
emergenza collegata agli incidenti mortali che si verificano in                 
coincidenza dei fine settimana, dove la sinistrosita' e' risultata              
piu' elevata, che lo sviluppo dei servizi di trasporto collettivi               
effettuati in fuori linea possa contribuire a contenere il fenomeno             
di incidentalita' relativa;                                                     
ritenuto altresi' di subordinare l'autorizzazione provinciale e/o               
comunale per l'esercizio del fuori linea ad apposita istanza                    
dell'azienda richiedente, accompagnata dalla dichiarazione del legale           
rappresentante dell'azienda attestante la non compromissione                    
dell'esercizio del servizio ordinario pubblico di linea;                        
riscontrata la opportunita' di individuare le condizioni e i vincoli            
ai fini previsti dall'art. 37, comma 5, L.R. 30/98, da valere per i             
soli veicoli acquistati con contributi pubblici, per il rilascio                
dell'autorizzazione volta a consentire tale eccezionale impiego;                
ritenuto che le condizioni di equiparazione della concorrenza, per              
una corretta attribuzione degli oneri di esercizio in attivita' di              
fuori linea dei veicoli finanziati con contributi pubblici, rispetto            
a quelli acquistati con mezzi propri, debbano fare riferimento agli             
utilizzi dei veicoli in fuori linea che comportino oneri                        
organizzativi aziendali di turnazione completa del personale                    
viaggiante;                                                                     
valutato che le prescrizioni e i vincoli di cui al presente                     
provvedimento debbano essere riferiti ai veicoli con non oltre 10               
anni di anzianita', in relazione, tanto all'ormai esaurito                      
ammortamento del mezzo a norma di legge, quanto all'improbabile                 
utilizzo dello stesso oltre i suddetti 10 anni, per servizi (noleggio           
e fuori linea) che richiedono per intrinseca natura, mezzi                      
particolarmente moderni e confortevoli;                                         
attesa inoltre la necessita' di limitare l'uso dei suddetti veicoli a           
150 giorni all'anno, quale numero massimo di giornate di utilizzo che           
mediamente ogni veicolo del parco autorizzato potra' effettuare                 
annualmente in servizio fuori linea;                                            
ritenuto:                                                                       
- di determinare conseguentemente la misura compensativa ed                     
equiparativa prevista dalla legge regionale per l'autorizzazione                
all'esercizio di fuori linea, in Lire 130.000 al giorno per ogni                
utilizzo che preveda l'impiego di personale a turnazione giornaliera            
completa;                                                                       
- che la suddetta misura viene determinata in relazione alle                    
richiamate previsioni di utilizzo in esercizio di fuori linea per non           
oltre 150 giornate all'anno, per veicoli con eta' non superiore a 10            
anni, per i quali e' stato corrisposto un contributo unitario                   
aggirantesi mediamente in 200 milioni per gli acquisti effettuati               
negli ultimi 10 anni;                                                           
- che la suddetta misura determina le condizioni per un piu' equo               
esercizio in concorrenza, contribuendo altresi' a far rientrare una             
parte del beneficio ricavato dall'attivita' di fuori linea alle                 
disponibilita' della finanza pubblica, che ha contribuito                       
all'acquisto del veicolo utilizzato per la suddetta attivita'                   
integrativa del trasporto pubblico di linea;                                    
atteso che in relazione alla suddetta previsione sia necessario                 
prevedere la ritenuta dai contributi di esercizio erogati annualmente           
dalla Regione, di Lire 130.000 per ogni giorno di utilizzo a turno              
completo, come risultante dalla certificazione consuntiva trasmessa             
dalle Province e dai Comuni competenti entro il 28 febbraio dell'anno           
successivo, quale certificazione per ciascuna azienda e impresa del             
numero dei giorni di servizio di fuori linea a turno intero;                    
preso atto degli esiti della consultazione effettuata il 10 dicembre            
1998 con le Province, i Comuni con oltre 50.000 abitanti, le                    
rappresentanze delle aziende e imprese di trasporto, del Comitato               
delle Autonomie locali e dell'Associazione dei Comuni;                          
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Mobilita';                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di demandare al Responsabile del Servizio Trasporti pubblici la              
trasmissione dell'elenco dei  veicoli acquistati con contributi                 
pubblici e immatricolati dall'1 gennaio 1989;                                   
b) di approvare le seguenti condizioni e vincoli, relativi ai veicoli           
acquistati con contributi pubblici, per il rispetto di quanto                   
previsto all'art. 37, comma 5, della L.R. 30/98:                                
- l'autorizzazione per l'esercizio del fuori linea puo' essere                  
rilasciata dalla Provincia e/o Comune competente, su istanza del                
richiedente attestante la salvaguardia della regolarita' e                      
continuita' del servizio di trasporto pubblico di linea;                        
- l'autorizzazione consente l'esercizio del fuori linea nel limite di           
150 giornate/anno per ogni veicolo finanziato risultante dall'elenco            
trasmesso e aggiornato annualmente sulla base delle necessarie                  
comunicazioni Regione/Provincia/Comune;                                         
- le Province e i Comuni, secondo le rispettive competenze,                     
trasmettono alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Trasporti           
e Sistemi di mobilita', per ciascuna azienda, il numero dei giorni di           
esercizio in fuori linea a uomo/turno intero, consuntivamente entro             
il 28 febbraio dell'anno successivo;                                            
- le Province e i Comuni, secondo le rispettive competenze, anche               
istituendo eventualmente specifiche Commissioni consultive                      
dell'attivita' di noleggio con conducente con autobus, valutano le              
condizioni per la migliore integrazione dei due servizi (fuori linea            
e noleggio con conducente);                                                     
c) di determinare in Lire 130.000 al giorno la misura compensativa ed           
equiparativa delle condizioni di concorrenza previste dall'art. 37,             
comma 5, L.R. 30/98, quale ritenuta sui contributi regionali di                 
esercizio per ciascuna delle giornate di utilizzo in fuori linea                
certificate consuntivamente ai sensi della presente direttiva;                  
(omissis)                                                                       
(Nella rubrica "Comunicati regionali" si pubblica un comunicato del             
Responsabile del Servizio Trasporti pubblici inerente l'atto di cui             
sopra)                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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