DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 2640
Direttiva per il rilascio dell'autorizzazione a destinare temporaneamente, ad uso diverso dal servizio pubblico di linea, veicoli acquistati con contributi pubblici (art. 37, comma 5 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale" attua il conferimento delle
funzioni e dei compiti in materia, delegate ai sensi dell'art. 4
comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei DLgs 19 novembre
1997, n. 422 e 31 marzo 1998, n. 112;
(omissis)
atteso che a norma dell'art. 87 comma 4 del DLgs 285/92 Codice della
strada, e' previsto che l'Ente concedente il servizio possa
autorizzare l'utilizzo di "veicoli destinati al servizio di linea"
per servizi di trasporto fuori dal percorso della linea autorizzata;
atteso altresi' che la suddetta autorizzazione e' subordinata
all'accertamento, da parte dell'Ente concedente, della insussistenza
di effetti negativi tali da pregiudicare la regolarita', la
continuita' e il normale funzionamento del servizio di trasporto
pubblico in concessione;
visto l'art. 37 comma 5 della L.R. 30/98, che attribuisce all'Ente
affidante la competenza autorizzativa in ordine al diverso utilizzo
dei veicoli adibiti al servizio pubblico di linea acquistati con
contributi pubblici, previa osservanza delle modalita' indicate dalla
Regione, ai fini di garantire pari condizioni di concorrenza fra gli
operatori del settore;
considerato a tal fine la opportunita' di autorizzare l'esercizio del
servizio fuori linea in relazione:
- al minor immobilizzo complessivo di veicoli, altrimenti occorrenti
per rispondere alla domanda di servizi fuori linea, che peraltro
presenta aspetti di stagionalita' fortemente accentuata correlata
anche allo sviluppo di attivita' ricreative e culturali;
- alla funzione integrativa del fuori linea per l'attivita'
d'azienda, effettuata molto spesso con personale libero dal servizio
di linea e "a disposizione" per avere gia' svolto il previsto turno
di lavoro;
- alla conseguente organizzazione aziendale piu' produttiva che
determina anche l'effetto calmieratore dei prezzi di offerta del
servizio di fuori linea;
ritenuto anche, in considerazione della recente e accentuata
emergenza collegata agli incidenti mortali che si verificano in
coincidenza dei fine settimana, dove la sinistrosita' e' risultata
piu' elevata, che lo sviluppo dei servizi di trasporto collettivi
effettuati in fuori linea possa contribuire a contenere il fenomeno
di incidentalita' relativa;
ritenuto altresi' di subordinare l'autorizzazione provinciale e/o
comunale per l'esercizio del fuori linea ad apposita istanza
dell'azienda richiedente, accompagnata dalla dichiarazione del legale
rappresentante dell'azienda attestante la non compromissione
dell'esercizio del servizio ordinario pubblico di linea;
riscontrata la opportunita' di individuare le condizioni e i vincoli
ai fini previsti dall'art. 37, comma 5, L.R. 30/98, da valere per i
soli veicoli acquistati con contributi pubblici, per il rilascio
dell'autorizzazione volta a consentire tale eccezionale impiego;
ritenuto che le condizioni di equiparazione della concorrenza, per
una corretta attribuzione degli oneri di esercizio in attivita' di
fuori linea dei veicoli finanziati con contributi pubblici, rispetto
a quelli acquistati con mezzi propri, debbano fare riferimento agli
utilizzi dei veicoli in fuori linea che comportino oneri
organizzativi aziendali di turnazione completa del personale
viaggiante;
valutato che le prescrizioni e i vincoli di cui al presente
provvedimento debbano essere riferiti ai veicoli con non oltre 10
anni di anzianita', in relazione, tanto all'ormai esaurito
ammortamento del mezzo a norma di legge, quanto all'improbabile
utilizzo dello stesso oltre i suddetti 10 anni, per servizi (noleggio
e fuori linea) che richiedono per intrinseca natura, mezzi
particolarmente moderni e confortevoli;
attesa inoltre la necessita' di limitare l'uso dei suddetti veicoli a
150 giorni all'anno, quale numero massimo di giornate di utilizzo che
mediamente ogni veicolo del parco autorizzato potra' effettuare
annualmente in servizio fuori linea;
ritenuto:
- di determinare conseguentemente la misura compensativa ed
equiparativa prevista dalla legge regionale per l'autorizzazione
all'esercizio di fuori linea, in Lire 130.000 al giorno per ogni
utilizzo che preveda l'impiego di personale a turnazione giornaliera
completa;
- che la suddetta misura viene determinata in relazione alle
richiamate previsioni di utilizzo in esercizio di fuori linea per non
oltre 150 giornate all'anno, per veicoli con eta' non superiore a 10
anni, per i quali e' stato corrisposto un contributo unitario
aggirantesi mediamente in 200 milioni per gli acquisti effettuati
negli ultimi 10 anni;
- che la suddetta misura determina le condizioni per un piu' equo
esercizio in concorrenza, contribuendo altresi' a far rientrare una
parte del beneficio ricavato dall'attivita' di fuori linea alle
disponibilita' della finanza pubblica, che ha contribuito
all'acquisto del veicolo utilizzato per la suddetta attivita'
integrativa del trasporto pubblico di linea;
atteso che in relazione alla suddetta previsione sia necessario
prevedere la ritenuta dai contributi di esercizio erogati annualmente
dalla Regione, di Lire 130.000 per ogni giorno di utilizzo a turno
completo, come risultante dalla certificazione consuntiva trasmessa
dalle Province e dai Comuni competenti entro il 28 febbraio dell'anno
successivo, quale certificazione per ciascuna azienda e impresa del
numero dei giorni di servizio di fuori linea a turno intero;
preso atto degli esiti della consultazione effettuata il 10 dicembre
1998 con le Province, i Comuni con oltre 50.000 abitanti, le
rappresentanze delle aziende e imprese di trasporto, del Comitato
delle Autonomie locali e dell'Associazione dei Comuni;
(omissis)
su proposta dell'Assessore alla Mobilita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di demandare al Responsabile del Servizio Trasporti pubblici la
trasmissione dell'elenco dei veicoli acquistati con contributi
pubblici e immatricolati dall'1 gennaio 1989;
b) di approvare le seguenti condizioni e vincoli, relativi ai veicoli
acquistati con contributi pubblici, per il rispetto di quanto
previsto all'art. 37, comma 5, della L.R. 30/98:
- l'autorizzazione per l'esercizio del fuori linea puo' essere
rilasciata dalla Provincia e/o Comune competente, su istanza del
richiedente attestante la salvaguardia della regolarita' e
continuita' del servizio di trasporto pubblico di linea;
- l'autorizzazione consente l'esercizio del fuori linea nel limite di
150 giornate/anno per ogni veicolo finanziato risultante dall'elenco
trasmesso e aggiornato annualmente sulla base delle necessarie
comunicazioni Regione/Provincia/Comune;
- le Province e i Comuni, secondo le rispettive competenze,
trasmettono alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Trasporti
e Sistemi di mobilita', per ciascuna azienda, il numero dei giorni di
esercizio in fuori linea a uomo/turno intero, consuntivamente entro
il 28 febbraio dell'anno successivo;
- le Province e i Comuni, secondo le rispettive competenze, anche
istituendo eventualmente specifiche Commissioni consultive
dell'attivita' di noleggio con conducente con autobus, valutano le
condizioni per la migliore integrazione dei due servizi (fuori linea
e noleggio con conducente);
c) di determinare in Lire 130.000 al giorno la misura compensativa ed
equiparativa delle condizioni di concorrenza previste dall'art. 37,
comma 5, L.R. 30/98, quale ritenuta sui contributi regionali di
esercizio per ciascuna delle giornate di utilizzo in fuori linea
certificate consuntivamente ai sensi della presente direttiva;
(omissis)
(Nella rubrica "Comunicati regionali" si pubblica un comunicato del
Responsabile del Servizio Trasporti pubblici inerente l'atto di cui
sopra)