REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
Art. 8
1. Per ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura della
Segreteria, apposito verbale, nel quale devono essere indicati:
a) gli argomenti all'ordine del giorno;
b) i nominativi dei presenti;
c) il sunto della discussione;
d) i pareri e le deliberazioni adottate;
e) la maggioranza con la quale i pareri e le deliberazioni sono stati
adottati.
2. Qualora i pareri e le deliberazioni non siano stati adottati
all'unanimita', devono essere riportate sul verbale le motivazioni
dei voti contrari e delle astensioni.
3. A richiesta dei componenti del Comitato, ivi compresi quelli non
aventi voto deliberativo, possono essere allegati ai verbali delle
sedute memorie, osservazioni e motivazioni a supporto dei voti
espressi rese per iscritto dal componente interessato.
4. Il verbale di ciascuna seduta e' letto ed approvato nella seduta
immediatamente successiva e deve essere sottoscritto dal Presidente
del Comitato e dal collaboratore regionale che regge la Segreteria.
Gli originali dei verbali, debitamente sottoscritti, sono conservati
dalla Segreteria del Comitato.